Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 838
TRIB Bari
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 10895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10895/2024 promossa da:
OSCAR LOJODICE, in proprio,
- reclamante -
Contro
FIRE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di SUMMER SPV
S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti;
- reclamata -
AVVERSO il provvedimento emesso dal G.E. in data 08/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 515/2022 RGE di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso depositato il 25/10/2024 l'avv. Oscar LOJODICE, in proprio, ha proposto “reclamo ex art. 630 c.p.c.” avverso il provvedimento del 10/10/2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione “ha rigettato l'istanza di estinzione presentata il 26 marzo 2024” (proc. n. 515/2022 R.G.E.).
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Assegnato il termine di 20 giorni per eventuali memorie con provvedimento del 04/12/2024, la reclamata FIRE S.p.A., in qualità di procuratrice speciale di SUMMER SPV S.r.l. ha depositato memoria in data 11/12/2024, chiedendo il rigetto del reclamo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
II. – Emerge dagli atti di causa che l'avv. LOJODICE, in proprio, eccependo 1) l'invalidità degli atti compiuti dalla società FIRE S.p.A., procuratrice della SUMMER SPV s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla BPER Banca S.p.A., non risultando, quest'ultima, iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B.; 2) la carenza di legittimazione attiva della SUMMER SPV s.r.l. per difetto della valida cessione di crediti;
3) l'inesistenza delle notifiche dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, ha chiesto, in via principale, l'estinzione del procedimento esecutivo e, in subordine, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Per quanto qui rileva, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento reso in data 08/10/2024, ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. l'avv. LOJODICE, ribadendo le medesime doglianze già formulate dinanzi al G.E., e tornando a chiedere, espressamente, che venga dichiarata “l'estinzione del processo esecutivo n. 515/2022 R.G.E.”.
III. – Il reclamo è inammissibile.
III.1. – Il reclamante ha sollecitato una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, facendo valere la dedotta “inesistenza della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento” nonché “la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva” del creditore procedente, anche “per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito”.
Con il provvedimento impugnato, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Ora, va osservato che il provvedimento di 'estinzione' sollecitato, tutto fondato su motivi di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, non rientra in nessuna delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva previste dagli artt. 629 e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Ruffino Presidente dott.ssa Marina Cavallo Giudice dott. Andrea Chibelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10895/2024 promossa da:
OSCAR LOJODICE, in proprio,
- reclamante -
Contro
FIRE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di SUMMER SPV
S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, giusta procura in atti;
- reclamata -
AVVERSO il provvedimento emesso dal G.E. in data 08/10/2024 nel procedimento iscritto al n. 515/2022 RGE di rigetto dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Con ricorso depositato il 25/10/2024 l'avv. Oscar LOJODICE, in proprio, ha proposto “reclamo ex art. 630 c.p.c.” avverso il provvedimento del 10/10/2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione “ha rigettato l'istanza di estinzione presentata il 26 marzo 2024” (proc. n. 515/2022 R.G.E.).
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Assegnato il termine di 20 giorni per eventuali memorie con provvedimento del 04/12/2024, la reclamata FIRE S.p.A., in qualità di procuratrice speciale di SUMMER SPV S.r.l. ha depositato memoria in data 11/12/2024, chiedendo il rigetto del reclamo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
II. – Emerge dagli atti di causa che l'avv. LOJODICE, in proprio, eccependo 1) l'invalidità degli atti compiuti dalla società FIRE S.p.A., procuratrice della SUMMER SPV s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla BPER Banca S.p.A., non risultando, quest'ultima, iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B.; 2) la carenza di legittimazione attiva della SUMMER SPV s.r.l. per difetto della valida cessione di crediti;
3) l'inesistenza delle notifiche dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento, ha chiesto, in via principale, l'estinzione del procedimento esecutivo e, in subordine, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c.
Per quanto qui rileva, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento reso in data 08/10/2024, ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. l'avv. LOJODICE, ribadendo le medesime doglianze già formulate dinanzi al G.E., e tornando a chiedere, espressamente, che venga dichiarata “l'estinzione del processo esecutivo n. 515/2022 R.G.E.”.
III. – Il reclamo è inammissibile.
III.1. – Il reclamante ha sollecitato una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva, facendo valere la dedotta “inesistenza della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento” nonché “la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva” del creditore procedente, anche “per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito”.
Con il provvedimento impugnato, il G.E. ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva.
Ora, va osservato che il provvedimento di 'estinzione' sollecitato, tutto fondato su motivi di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, non rientra in nessuna delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva previste dagli artt. 629 e
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