Trib. Catania, sentenza 26/06/2024, n. 3500
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 25 Giugno 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1234 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
VI VI, nato a [...] il [...], c.f. [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via Ventimiglia n. 117, presso lo studio dell'avv.
Davide Scionti, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Testa e Maria
Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 21.07.2015, a rogito n. 21569 in Notar Paolo
Castellini di Roma.
Resistente
OGGETTO: pagamento somme.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
04.03.2021, il ricorrente premetteva che, quale operaio a tempo determinato in agricoltura, già dal 1982 risultava iscritto con continuità negli elenchi anagrafici annuali nominativi;
che negli anni 2003 e 2004, a seguito di eccezionale calamità e/o avversità atmosferica che aveva colpito, tra gli altri, anche il
Comune di Biancavilla, aveva usufruito dei benefici previsti dalla legge;
che, in conseguenza dei predetti eventi, essendo rimasto privo di occupazione negli anni in questione, gli era stato riconosciuto
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un bonus contributivo, ai fini previdenziali e assistenziali, unitamente alle giornate di lavoro effettivamente prestate, un numero di giornate pari a 102, per il raggiungimento delle giornate lavorate negli anni precedenti;
che, al momento della presentazione della domanda di DS agricola con riferimento alle giornate riconosciute negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, l'INPS aveva provveduto a liquidare l'indennità spettante;
che, a seguito di un procedimento interno di riesame mai comunicato,
l'INPS rigettava le domande di Disoccupazione Speciale agricola relative agli anni 2001, 2002, 2003 e
2004, con riserva di restituzione degli importi corrisposti;
che a seguito del predetto provvedimento di riesame, l'INPS aveva provveduto alla cancellazione delle giornate, riportate negli elenchi annuali nominativi che avevano consentito la liquidazione delle predette domande di DS agricola;
che, a seguito della cancellazione, l'INPS, avendo riscontrato un presunto indebito, pari alle DS agricole corrisposte, a far data dal 2016 aveva cominciato ad eseguire delle trattenute di un quinto sulle successive liquidazioni della DS agricola accolte, con finalità compensative;
che in data 15.12.2017, solo in seguito ai numerosi solleciti, l'INPS comunicava di aver provveduto ad un nuovo ricalcolo delle giornate lavorative, con riferimento agli anni 2001, 2002, 2003, 2004;
che tale circostanza veniva confermata con
l'elenco di variazione del 4° Trimestre 2017, ove risultavano riportate le giornate effettivamente lavorate negli anni in questione e quelle riconosciute a causa di calamità naturale;
che nonostante ripristino della posizione contributiva, l'INPS non aveva provveduto né alla cancellazione dell'indebito, né aveva restituito l'importo che aveva trattenuto a titolo di compensazione;
che in data 01.10.2019, avanzava – impropriamente – ricorso al Comitato Provinciale, rappresentando l'illegittima inerzia dell'Istituto, che all'inserimento delle giornate lavorative negli elenchi nominativi con la pubblicazione dell'elenco di variazione del 4° Trimestre 2017, l'INPS non aveva fatto seguire alcun provvedimento di riliquidazione delle DS agricola respinte a seguito di riesame;
che, infine, in data 04.12.019, allo scopo di conoscere le motivazioni della mancata restituzione, avanzava istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa.
Contestava, quindi, l'operato dell'INPS, ed eccependo la prescrizione del diritto al recupero delle somme erogate, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “in via preliminare, - ritenere e dichiarare prescritto il diritto di INPS a riesaminare le domande degli anni 2001, 2002, 2003, 2004, in quanto eseguito oltre il termine di prescrizione di anni dieci. conseguentemente, - disporre la restituzione di quanto trattenuto a seguito del riesame delle domande di cui sopra;
in via principale, nel caso in cui non vena accolta nemmeno parzialmente la richiesta di prescrizione di cui sopra, - ritenere e dichiarare che il sig. NC IN ha avuto riconosciute le seguenti giornate:
- 102 giornate nell'anno 2001;
102 giornate nell'anno 2002;
102 giornate nell'anno 2003;
102 giornate per l'anno 2004, così come risulta dal IV° Elenco di Variazione del 2017.
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Per l'effetto, - ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al trattamento di disoccupazione agricola per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 per le giornate reiscritte nell'elenco di variazione di cui sopra, nonché agli A.N.F per lo stesso anno, nella misura e nella durata prevista dalla normativa vigente;
- ordinare all'INPS di riliquidare la DS agricola per gli anni di cui sopra e condannarlo al pagamento dei relativi importi riliquidati con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazioni al soddisfo;
in ogni caso, - ordinare all'INPS di cancellare il presunto indebito previdenziale a seguito della nuova iscrizione delle giornate nel IV° Elenco id Variazione 2017 o della declaratoria di prescrizione;
- e disporre la restituzione al ricorrente di tutte le somme indebitamente percepite - e trattenute dalle indennità di DS agricola liquidate al ricorrente – per compensare l'indebito previdenziale, poi rivelatosi illegittimo a seguito della nuova iscrizione delle giornate negli elenchi di variazione trimestrale.
- condannare l'INPS, al pagamento delle spese ed ai compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore, il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito i secondi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l'I.N.P.S., il quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere rilevando come le riliquidazioni a debito erano state eseguite nell'anno 2012, epoca in cui i benefici “calamità” non risultavano ancora regolarmente accreditati e che poi lo sono stati con il 4° Elenco Trimestrale del 2017 e che, in autotutela, l'ente avrebbe provveduto alla riliquidazione delle somme ed alla cancellazione delle riliquidazioni a debito.
La causa veniva, dapprima, differita per l'adozione dei provvedimenti in autotutela da parte dell'ente previdenziale e nell'inerzia dell'Istituto rinviata per discussione e decisione.
Con provvedimento del 06.12.2023, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Nelle more dell'udienza l'INPS provvedeva al versamento della somma di € 1.910,64, che veniva contestata sotto il profilo della esaustività del rimborso di tutte le somme trattenute in compensazione dall'INPS, essendo, viceversa, soltanto la restituzione delle trattenute che l'Istituto aveva eseguito nel mese di Giugno 2021 e Giugno 2022, e che, pertanto, non comprendeva le somme in restituzione richieste con il ricorso.
La causa, chiamata all'udienza del 05.03.2024, alla luce delle contrapposte difese, con ordinanza di pari data veniva ammessa C.T.U. al fine di verificare “- Verificare per l'anno 2000 per quante giornate lavorative annue il ricorrente risulta iscritto negli elenchi.
- Verificare per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 per quante giornate lavorative annue è stata corrisposta al ricorrente la Disoccupazione Agricola e l'importo liquidato.
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- Verificare quante giornate sono state accreditate ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Legge 223/1991 per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, e se esse sono state correttamente calcolate.
- Verificare l'entità delle somme trattenute sugli importi erogati a titolo di Disoccupazione Agricola a partire da quella