Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verbania, sentenza 03/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Verbania
Numero : 3
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott. Maria Cristina PERSICO Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1036/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Radice presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, c.so Mameli, 187, giusta procura allegata al ricorso;

RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Controparte_1 C.F._2
Cipelletti presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Varese, via Cairoli, 5, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito

CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, reietta in ogni caso la domanda di addebito della separazione al marito
A) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
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1. pronunziare la separazione dei coniugi e dando atto che i medesimi Parte_1 Controparte_1

già da tempo vivono separati;



2. affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, e - dato Persona_1 Persona_2

atto che il sig. nulla oppone a che gli stessi siano collocati prevalentemente presso la Parte_1
madre – prevedere in ogni caso idonei momenti di frequentazione tra il padre e i figli, disponendo che il padre possa tenerli con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00, nonché anche una sera in settimana (il giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.30, oltre al pranzo o alla cena del giorno di Natale, di Santo Stefano, del primo dell'anno, di Pasqua del lunedì dell'Angelo e nel giorno del compleanno dei figli e a tre giorni consecutivi per le vacanze di Natale e
Pasqua nonché due settimane non consecutive durante le vacanze estive.


3. Disporre, qualora i figli siano collocati prevalentemente presso la madre, che il ricorrente versi a costei a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile non superiore ad Euro 500,00 oltre adeguamento ISTAT per ciascun figlio, con suddivisione delle spese extra assegno in misura paritaria al 50% tra i genitori, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
con la precisazione che, come da verbale di udienza 17/4/2024 nel sub procedimento RG 1036/2022 il padre si è altresì impegnato, e la madre ha accettato, al versamento di Euro 90,00 mensili per 9 mesi

l'anno per le spese inerenti l'iscrizione della figlia presso l'Istituto Rosmini di Borgomanero. Per_2


4. Esentare il ricorrente dal versamento alla moglie di un assegno di mantenimento, essendo la stessa economicamente autosufficiente, dotata della piena capacità lavorativa e comunque non ricorrendone i presupposti di legge.

Revocare pertanto l'assegno di mantenimento disposto in favore della sig.ra con ordinanza in CP_1
data 4/1/2023 pari ad Euro 800,00 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la resistente al rimborso in favore del ricorrente di tutte le somme percepite a tale titolo a fare tempo dal gennaio
2023.
In ogni caso col favore delle spese di giudizio e degli onorari di patrocinio, anche in relazione al ricorso di cui al sub procedimento RG 1036/2022-1 che è stato rigettato con “spese al definitivo”.
B) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Dato atto che con ordinanza in data 1/9/2023 dott.ssa Barco, sono stati ammessi solamente alcuni capitoli di prova e che comunque su di essi sono stati sentiti solamente tre testimoni del ricorrente, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi nonché per l'interrogatorio formale della resistente nonché per l'audizione, sui capitoli già ammessi, degli altri testimoni indicati e non ancora ascoltati, il tutto come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.2 del 23/5/2023 e come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.3 del 12/6/2023”.
pagina 2 di 11
Resistente:
“Previa declaratoria di rigetto per infondatezza di tutte le domande svolte in giudizio dal ricorrente
e previa pronuncia parziale (sullo status) di separazione personale delle parti ,, Pt_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, II^ co c.p.c. con addebito di responsabilità a carico del signor per le gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti ai coniugi Pt_1 dall'art. 143 c.c. e denunciate condotte, contrarie alla solidarietà coniugale e post-coniugale, con ogni conseguenza ex lege;

2) previa conferma della vigente ordinanza presidenziale 04 gennaio 2023 ed a parziale modifica/integrazione della stessa, tenuto conto dei doveri genitoriali che incombono su entrambi i genitori di partecipare attivamente e paritariamente alla crescita psico-fisica dei figli e di concorrere, in proporzione alle loro capacità economico-reddituali, al loro personale ed economico, nel loro vivere quotidiano, esigenze di natura straordinaria, rispettando le inclinazioni ed ambizioni di crescita dei figli minori fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, così statuire:
1) in principalità: disporre l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, Per_1 Per_2
autorizzandoli a vivere presso la residenza anagrafica della stessa e disciplinando il dovere/diritto di visita del padre non affidatario in conformità a quanto già regolamentato in sede provvisoria, con espressa previsione e condizionatamente alla necessità dell'espressione di preventivo assenso dei minori alle frequentazioni con il padre;
2) in via subordinata ed a ragione del comprovato atteggiamento omissivo/elusivo sino ad oggi dimostrato dal padre in ordine ad oggettive esigenze sanitarie (supporto psicologico/pedaogico, necessità fisiche di pratiche sportive) religiose (con ingiustificata omessa partecipazione del padre alla comunione di del 05 maggio 2024) e Per_2 scolastiche ( con necessità di ricorrere all'intestata Autorità per poter garantire alla minore il diritto di un percorso scolastico con adozione di piano didattico personalizzato ad oggi non sottoscritto per adesione dal padre), la resistente chiede che, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento CP_1 della domanda d'affidamento di cui al superiore e principale punto 1, nell'esclusivo e superiore interesse di e , il Giudice Voglia così disporre: a) affidamento condiviso dei minori ai Per_1 Per_2

genitori per le decisioni relative alla loro vita ordinaria e b) affidamento monogenitoriale alla madre relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse dei minori in ambito scolastico e sanitario, da rimettere alla sola madre presso cui sono collocati.
3) Obbligare il signor a contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori mediante Parte_1
corresponsione mensile alla madre convivente, in via anticipata con bonifico bancario entro il giorno
5 di ciascun mese, dell'importo di € 1500,00 rivalutabile annualmente in base all'incremento del costo della vita, con decorrenza dalla domanda e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con
pagina 3 di 11 conferma del già statuito concorso paterno in ragione della quota del 70% delle spese di natura extra ordinaria da sostenere per i figli.
4) tenuto conto della durata dell'unione, dell'evidente squilibrio delle condizioni economico/reddituali dei coniugi, del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio e del principio di solidarietà post- matrimoniale, disporre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della Pt_1
moglie, coniuge economicamente più debole, con accredito bancario mensile in via anticipata alla stessa, a valuta fissa entro il giorno 5 di ciascun mese, dell'importo di € 1.500,00 rivalutabile annualmente, con funzione assistenziale, compensativa e perequativa.
5) in via istruttoria: si richiamano e rinnovano, dandole qui per integralmente ritrascritte tutte le istanze formulate da questa difesa con memorie ex art. 183 c.p.c nr. 2 e con ricorso ex art. 709 ter cp.c.
6) Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento e di Pt_1
quello introdotto dalla resistente e celebrato ex art. 709 ter c.p.c.”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Crevoladossola il 29.9.2005 e Parte_1 Controparte_1
dall'unione coniugale sono nati i figli , il 23.11.2011, e , in data 1.9.2014. Per_1 Per_2

1. La separazione
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