Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 304
TRIB Salerno
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5006 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
EV TT quale erede di ET IO rappresentata e difesa dall' avv. to SCUDIERO MELCHIORRE e dall'avv. to SCUDIERO DAVIDE giusta mandato in atti
Ricorrente
E
I.N.P.S. in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.10.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in quanto ritenute viziate da un' approssimativa valutazione delle gravi patologie da cui è affetto tali da fondare il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla pensione di inabilità. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la condizione sanitaria legittimante la prestazione invocata, vinte le spese da attribuirsi.
Si è costituito l'Inps chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuto non necessario il rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 14.02.2025, decideva come da sentenza.
La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare, va rammentato che la legge 30.3.71 n. 118 prevede in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modif. dall'art. 9 D. Leg.
509/88, entrato in vigore dal marzo 1992). Nella materia in esame, quindi, esiste un diritto soggettivo ad una delle due prestazioni, che rientra pacificamente nella giurisdizione
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