Trib. Napoli, sentenza 07/10/2024, n. 4081

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/10/2024, n. 4081
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4081
Data del deposito : 7 ottobre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa A T Presidente
2) Dr.ssa A S Giudice
3) Dr.ssa N Z Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9980/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 22.04.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. M Parte_1 C.F._1
A, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, sito in Napoli (NA) alla Via Rimini n.
67, giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
PERSICO ASSUNTA (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. P J C.F._2
C, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Napoli (NA) alla Via Luca Giordano
n.142, giusta procura a margine della memoria difensiva.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 22.04.2024 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 19.06.2024 apponeva il proprio visto, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti provvisori.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.09.2021 il sig. deduceva che: - in data 18.12.2004 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Marano di Napoli (NA) con la sig.ra e Controparte_1
che dalla loro unione erano nati due figli, , nato a Napoli il 10.08.2006, e Persona_1
, nata a Napoli il 22.06.2012;
- con decreto di omologa nr. 11726/2018 del 28.11.2018 Persona_2
il Tribunale di Napoli Nord pronunciava la separazione tra i coniugi, stabilendo l'affido condiviso dei figli con regolamentazione del diritto di visita da parte del padre ed obbligo dello stesso di versare per il mantenimento indiretto della prole la somma mensile di € 700,00 oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e straordinarie, nonché il diritto della moglie di percepire direttamente dal datore di lavoro gli assegni familiari.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e confermarsi le statuizioni concordate in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, la sig.ra , la quale, pur non opponendosi Controparte_1
alla domanda di divorzio, deduceva che: - il non aveva mai assunto il proprio ruolo di padre, Pt_1
mostrandosi sordo alle richieste di confronto da parte della moglie al fine di assumere le decisioni di maggior interesse dei minori, lasciando più volte essa resistente in difficoltà con moduli di iscrizione e consensi da sottoscrivere incompleti, a causa dell'impossibilità di ottenere la firma del marito per mero disinteresse dello stesso;
- il ricorrente nel corso degli anni aveva assunto atteggiamenti di noncuranza nei confronti delle esigenze affettive ed anche economiche dei figli, esercitando il proprio diritto di visita solo occasionalmente, omettendo di instaurare un reale rapporto padre -figli, posto che durante i giorni in cui prendeva con sé i figli li portava a casa della di lui madre ove i minori rimanevano per ore a non fare nulla con conseguente voglia di tornare a casa;
- a causa dell'assenza del padre era essa resistente ad occuparsi delle esigenze dei figli con un nocumento anche sotto il profilo lavorativo della stessa e difficoltà di poter organizzare la vita del nucleo madre e figli;
- la mancanza di un mantenimento diretto da parte del padre dei figli giustificava un aumento dell'assegno di mantenimento indiretto da porsi a carico dello stesso;
- il marito aveva uno stabile stipendio da impiegato in una solida azienda, mentre essa resistente era
percettrice del reddito di cittadinanza, attualmente sospeso, in quanto era stata assunta come barista al bar della facoltà di farmacia della Federico II, con contratto con scadenza a maggio;
- essa resistente aveva svolto qualunque tipo di lavoro saltuario che le consentisse di seguire i minori i quali necessitavano delle cure materne, soprattutto ancora piccola;
- la situazione reddituale di Per_2
essa resistente era peggiorata attese le difficoltà lavorative determinate anche dalla necessità di dover provvedere da sola alle esigenze dei figli, stante l'inesistente contributo del marito.
Per detti motivi chiedeva: - disporsi l'affido esclusivo alla madre dei minori, valutando l'opportunità di procedere anche ad un affido super esclusivo;
- determinarsi nella misura non inferiore ad €
1.000,00 l'assegno di mantenimento del padre per i figli;
- determinarsi un assegno divorzile in favore di essa resistente nella misura non inferiore ad € 200,00;
- confermarsi per il resto le condizioni contenute in sede di separazione. Tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 23.03.2022, svoltasi mediante collegamento da remoto, il Presidente f.f., con ordinanza depositata in data 02.04.2022, in via provvisoria ed urgente, riformando parzialmente le statuizioni già assunte in sede di separazione, subordinava gli incontri tra il padre ed i figli all'accordo tra le parti di concerto con i S.S. incaricati, poneva inoltre a carico del ricorrente
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 ciascuno) e delegava i S.S. territorialmente competenti per il monitoraggio del nucleo familiare, rimettendo la causa davanti al GI.
Quivi il ricorrente con la memoria integrativa, depositata in data 10.10.2022, chiedeva confermarsi
l'affido condiviso o, in subordine, ammonirsi la resistente o revocarsi l'affido condiviso dei figli alla moglie colpevole di aver ostacolato i rapporti dei figli con il padre e disporsi la comminazione di sanzione pecuniaria e risarcimento danni a carico della stessa, ridursi l'assegno di mantenimento in favore dei figli, deducendo il peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa delle spese che lo stesso doveva sostenere per la locazione e la gestione di una nuova abitazione residenziale a seguito di trasferimento a Napoli e per le visite specialistiche e cure mediche resesi necessarie a seguito della diagnosi di sclerosi multipla di cui lo stesso soffriva, nonché rigettarsi la spiegata domanda di assegno divorzile, stante la piena autosufficienza economica della resistente che lavorava come barista.
La resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.10.2022 si riportava alle proprie istanze, contestando quanto dedotto e richiesto dal ricorrente, deducendo di non aver mai ostacolato i rapporti del padre con i figli, eccependo l'inammissibilità della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli non avendo l'istante proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e deducendo altresì di essere inoccupata per aver perso il lavoro a seguito della chiusura del bar presso cui prestava servizio.
All'udienza del 14.11.2022, svoltasi in modalità cartolare, il G.I. concedeva i termini di cui all'art.
183, 6 comma,
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