Trib. Roma, sentenza 14/06/2024, n. 4455
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia di previdenza iscritta al R.G. N. 14758/23 promossa DA NI RA elettivamente domiciliata presso l'Avv. V. Morelli che la rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
INPS in persona del legale rappresentante p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato si chiede al Giudice di “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei a decorrere dal 01.08.2021 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta il 30.07.2021) (…) condannare l'Inps - ex Enpals a liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei dal 01.08.2021 (…) con corresponsione degli arretrati maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria”. A fondamento della domanda la Sani ha riferito che: 1) dal 1987 ha svolto attività di ballerina con obbligo di versamento contributivo presso la gestione ex Enpals;
2) il 30.7.21 ha presentato all'INPS istanza di pensione di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei;
la domanda è stata respinta il 3.8.21 perché
“non si sono raggiunte le 2400 giornate utili per la prestazione di vecchiaia anticipata ballerini”;
3) tale diniego sarebbe attribuibile a errori materiali nell'estratto contributivo del periodo 1989-2013, da cui emerge che non è stato attribuito il codice 092, che identifica l'attività di ballerina dalla medesima sempre svolta dalla Sani, ma i codici 020, 025 e 091, che indentificano l'attività di attori, attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni;
4) nel periodo ottobre
1993-maggio 1994 ha svolto attività di ballerina in favore di Rai Radiotelevisione Italiana, erroneamente qualificata con codice 025
- ricorrente -
CONTRO
INPS in persona del legale rappresentante p.t. - contumace - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato si chiede al Giudice di “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei a decorrere dal 01.08.2021 (ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda avvenuta il 30.07.2021) (…) condannare l'Inps - ex Enpals a liquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei dal 01.08.2021 (…) con corresponsione degli arretrati maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria”. A fondamento della domanda la Sani ha riferito che: 1) dal 1987 ha svolto attività di ballerina con obbligo di versamento contributivo presso la gestione ex Enpals;
2) il 30.7.21 ha presentato all'INPS istanza di pensione di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei;
la domanda è stata respinta il 3.8.21 perché
“non si sono raggiunte le 2400 giornate utili per la prestazione di vecchiaia anticipata ballerini”;
3) tale diniego sarebbe attribuibile a errori materiali nell'estratto contributivo del periodo 1989-2013, da cui emerge che non è stato attribuito il codice 092, che identifica l'attività di ballerina dalla medesima sempre svolta dalla Sani, ma i codici 020, 025 e 091, che indentificano l'attività di attori, attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni;
4) nel periodo ottobre
1993-maggio 1994 ha svolto attività di ballerina in favore di Rai Radiotelevisione Italiana, erroneamente qualificata con codice 025
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