Trib. Marsala, sentenza 19/03/2024, n. 219
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Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 758 /2023
Oggi 19/03/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse di dall'avv. MASI nonché Parte_1
dall'avv. LAUDICINA per Controparte_1
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 758/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_2 C.F._1
avv. Maria Masi ( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Rampello
( e Vito Laudicina ( per Email_2 Email_3
procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: lavoro straordinario ed altri emolumenti
◊◊◊
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2
2) compensa le spese di lite come in motivazione e condanna al Parte_2
pagamento della restante parte che liquida in € 4.089,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato dal 14.8.1998 al 14.5.2021 alle
dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_1
indeterminato e pieno di 39 ore settimanali, con la qualifica di “Autista di 3°S livello”, ha
assunto di aver lavorato oltre l'orario di lavoro contrattualizzato e chiesto la condanna della
predetta società al pagamento della somma di € 525.896,70 a titolo di differenze retributive,
festività non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario
(notturno, sabato e festivo), indennità di trasferta e di disagio, indennità sostitutiva per ferie,
permessi ed ex-festività non godute oltre TFR.
La società resistente si è costituita contestando il ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
Sulla scorta della documentazione offerta dalle parti e di numerose prove orali, la causa
è stata discussa all'odierna udienza.
Preliminarmente, ci si riporta all'ordinanza di cui al verbale di udienza del 6.6.2023 in
ordine all'omessa produzione, da parte del ricorrente, del CCNL di categoria applicabile.
Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Infatti, pacifica tra le parti l'esistenza del rapporto di lavoro e l'espletamento quantomeno
del normale orario contrattuale, in assenza di piena e puntuale dimostrazione del fatto
costitutivo del diritto (di non aver usufruito di ferie, permessi e riposi) non può accordarsi
alcuna somma aggiuntiva.
Quanto all'orario di lavoro, si rammenta che spetta al lavoratore, il quale chieda il
riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della
prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione
costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo
svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della
pretesa azionata.
3
La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su
cui grava l'onere – il cui positivo assolvimento è apprezzamento rimesso al giudice di merito
– di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario supplementare, ma anche la
sua effettiva consistenza.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver
cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta
collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro,
ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. Sicché, secondo il costante
insegnamento della Corte di legittimità, “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso
per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro,
senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice”,
utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr., per tutte, Cass. 3
febbraio 2005, n. 2144, Cass. 29 gennaio 2003, n. 1389 e Cass. 14 agosto 1998, n. 8006). Ed
infatti, a norma dell'art. 432 c.p.c., i presupposti per la valutazione equitativa del giudice
ricorrono soltanto nella misura in cui sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la
somma dovuta in base al diritto accertato.
Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce un numero
di ore di straordinario di rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente
deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere
proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n.
12695).
Occorre a questo punto specificare che il ricorrente non ha prodotto il proprio contratto
individuale di lavoro sicchè, come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore
(né in prima udienza né in alcuna difesa successiva), lo stesso deve essere inquadrato quale
autotrasportatore, livello 3 Super del con orario di Organizzazione_1
lavoro fino a 47 ore settimanali, come prevede l'art. 11 bis del predetto CCNL (nonché
l'accordo aziendale, siglato dal ricorrente personalmente, del 21.5.2010. cfr., doc. n. 2 della
produzione di parte resistente).
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Ciò posto, il ricorrente non ha dimostrato in modo rigoroso la sussistenza dei fatti
costitutivi delle proprie pretese.
Invero, nessuno dei testi escussi ha indicato l'eventuale attività extra oraria del ricorrente:
tutti gli ex colleghi di hanno affermato che lavorasse 5 giorni a settimana, tre in Pt_1
viaggio e due a Marsala, per la distribuzione del carburante, con orario lavorativo variabile
che, nei casi più gravosi, poteva raggiungere le 52 ore settimanali, da cui, naturalmente,
devono essere detratte la pause pranzo – 2 ore a Marsala, 1 ora in viaggio, i riposi intermedi
ex art. 5 D. Lgs. 234/2007 e i periodi di interruzione alla guida obbligatori ex art. 7, Reg. CE
561/2006 nonché il riposo dalla guida grazie alla sostituzione dell'autista c.d. LL nelle
lunghe tratte - (cfr., testi e , verbali di udienza del 19.9.2023, e del Tes_1 Tes_2 Tes_3
21.11.2023) sicchè l'orario settimanale rientra nei limiti di cui all'art. 11 bis CCNL Trasporti
e spedizioni merci (giusti i calcoli della resistente, cfr., memoria autorizzata del 12.2.2024).
Ancora, i testimoni hanno tutti dichiarato che la resistente non effettua trasferte fuori
isola e che nulla sapevano in ordine all'asserito “riposo forzato” lamentato dal ricorrente
(salvo il teste , ma de relato actoris, dunque con valenza nulla;
cfr., verbale di udienza Tes_4
del 5.12.2023) e che gli autisti non effettuassero scarico del mezzo a Marsala nella sede della
resistente ovvero compilassero documenti.
Inoltre, ai fini della prova in
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