Trib. Verona, sentenza 10/01/2024, n. 60

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 10/01/2024, n. 60
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 60
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8337/2021 promossa da:
EL OL (C.F. [...]),
con il patrocinio dell'avv. ALDEGHERI MADDALENA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, via Albere 80, come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE OPPONENTE
contro
INTRUM ITALY SPA (C.F. 10311000961), con il patrocinio dell'avv. MODE' GAETANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
ALESSIA PIZZAMIGLIO in Verona, via C. Scalzi n 20, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
con l'intervento di
ORGANA SPV S.R.L. (C.F. 05277610266,),
con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI DARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Venezia, via Francesco Grimani, 1, come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
INTERVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente: come da memoria ex art. 183 co VI, n. 1 c.p.c.
Per parte intervenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IE SO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2681/2021-n. 5574/2021
R.G., emesso dal Tribunale di Verona in data 31.08-01.09.2021 su ricorso della società SA SApaolo
Spa per il tramite della sua mandataria RU TA spa, con il quale gli era stato intimato, nella sua qualità di fideiussore della società SO DE srl, il pagamento della somma di €590.097,45, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, quale importo allegatamente dovuto alla ricorrente in riferimento ai rapporti dettagliati in ricorso.
Rapporti relativi a contratti bancari stipulati dalla società SO IE DE s.r.l. e dei quali
l'opponente SO IE si era reso garante con contratto di fideiussione omnibus datato
09.12.2014.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'opponente:
a) in via preliminare ed assorbente: l'improponibilità della domanda e comunque la nullità/annullabilità/inammissibilità del decreto ingiuntivo per violazione dei principi di buona fede e del giusto processo per avere l'opposta azionato con separati ricorsi monitori somme pretesamente attinenti ad un unico rapporto giuridico ora in capo a SA SA AO S.p.A., con effetti pregiudizievoli e comunque peggiorativi della posizione del presunto debitore, anche in ragione dei moltiplicati oneri economici e di difesa;

b) nel merito, di contestare il quantum debeatur, rappresentando la necessità di verificare l'equivalenza del credito azionato nei confronti dei fideiussori con quello precisato dalla banca nella procedura di
Concordato preventivo cui era sottoposta la società SO IE DE s.r.l.;

c) la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e la decadenza ex art. 1957 c.c.
Chiedeva quindi, in via preliminare, che non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la declaratoria di invalidità e/o inefficacia del decreto opposto con conseguente sua revoca.
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Si è costituita in giudizio l'opposta SA SApaolo Spa, rappresentata dalla mandataria RU TA spa, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza datata 23.10.2022 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Innanzitutto deve essere preso in esame il primo motivo di opposizione, con il quale l'opponente ha eccepito l'improponibilità della domanda e comunque la nullità/annullabilità/inammissibilità del decreto ingiuntivo per violazione dei principi di buona fede e del giusto processo sull'assunto che
l'istituto di credito opposto avrebbe azionato con separati ricorsi monitori somme asseritamente attinenti ad unico rapporto giuridico ora in capo a SA SA AO S.p.A., così da arrecare pregiudizio all'opponente, chiamato anche a sostenere maggiori costi di difesa legale.
Il motivo non può dirsi fondato.
Deve invero ritenersi che non possa trovare nella specie applicazione il principio dell'infrazionabilità del credito affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23726 del 2007, in forza del quale non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un "unico rapporto obbligatorio", di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Trattasi infatti di principio, anche successivamente ribadito da altre pronunce dalla Suprema Corte (v:
Cass. n. 15398/2019;
Cass. n. 26089/2019;
Cass. n. 19898/2018;
Cass. n.
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