Trib. Patti, sentenza 05/11/2024, n. 1187
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545/2023 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Amato e dall'avv. Riccardo Spanò Bascio ed elettivamente domiciliato in Patti, via M. Polo n. 89, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC dei professionisti
Email_1 Email_2 ricorrente, contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC:
- fax 09411902391), che la Email_3 rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 17 ottobre 2024;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Gioiosa Marea il 29 luglio 1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Marea, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1982;
in costanza del rapporto nel mese di aprile 2001, le parti avevano adottato
nato a [...] il [...];
Persona_1 successivamente, erano insorti contrasti insanabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con decreto del Tribunale del
20 ottobre 2005, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed in virtù di tale provvedimento era stato previsto l'affidamento alla madre del figlio, all'epoca minore, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Gioiosa Marea via Roma n. 8 al coniuge, l'impegno dei coniugi ad acconsentire nel tempo, l'assegnazione al di uno dei due alloggi siti in via Roma n. 8 e allo Pt_1 stato con ingresso unico, il mantenimento del figlio unicamente in capo alla madre;
con ricorso depositato in data 24 settembre 2009, Controparte_1 aveva chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio alle medesime condizioni previste nel decreto di omologa del 20 ottobre 2005;
il costituendosi aveva aderito alla domanda di Pt_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione della parte in cui era stata disposta l'assegnazione della casa di via Roma n. 8 alla con sentenza n. 495/2014 del 15 settembre 2014, CP_1 depositata il 6 ottobre 2014, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di
Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti ed in virtù del predetto provvedimento i rapporti economici, personali
e patrimoniali tra i coniugi ed ogni altro aspetto rilevante, erano stati disciplinati nei medesimi termini di cui al Decreto di omologa della separazione depositato in data 20 ottobre 2005.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, è stato rappresentato che il figlio trentatreenne, sebbene anagraficamente risultante Persona_2 nello stato di famiglia della madre, risiedeva stabilmente fuori dal Comune di Gioiosa Marea, avendo raggiunto l'indipendenza economica e che, in seguito a stabile convivenza, aveva formato un proprio nucleo familiare diventando a sua
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545/2023 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Amato e dall'avv. Riccardo Spanò Bascio ed elettivamente domiciliato in Patti, via M. Polo n. 89, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC dei professionisti
Email_1 Email_2 ricorrente, contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC:
- fax 09411902391), che la Email_3 rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 17 ottobre 2024;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Gioiosa Marea il 29 luglio 1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Marea, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1982;
in costanza del rapporto nel mese di aprile 2001, le parti avevano adottato
nato a [...] il [...];
Persona_1 successivamente, erano insorti contrasti insanabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con decreto del Tribunale del
20 ottobre 2005, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed in virtù di tale provvedimento era stato previsto l'affidamento alla madre del figlio, all'epoca minore, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Gioiosa Marea via Roma n. 8 al coniuge, l'impegno dei coniugi ad acconsentire nel tempo, l'assegnazione al di uno dei due alloggi siti in via Roma n. 8 e allo Pt_1 stato con ingresso unico, il mantenimento del figlio unicamente in capo alla madre;
con ricorso depositato in data 24 settembre 2009, Controparte_1 aveva chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio alle medesime condizioni previste nel decreto di omologa del 20 ottobre 2005;
il costituendosi aveva aderito alla domanda di Pt_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione della parte in cui era stata disposta l'assegnazione della casa di via Roma n. 8 alla con sentenza n. 495/2014 del 15 settembre 2014, CP_1 depositata il 6 ottobre 2014, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di
Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti ed in virtù del predetto provvedimento i rapporti economici, personali
e patrimoniali tra i coniugi ed ogni altro aspetto rilevante, erano stati disciplinati nei medesimi termini di cui al Decreto di omologa della separazione depositato in data 20 ottobre 2005.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, è stato rappresentato che il figlio trentatreenne, sebbene anagraficamente risultante Persona_2 nello stato di famiglia della madre, risiedeva stabilmente fuori dal Comune di Gioiosa Marea, avendo raggiunto l'indipendenza economica e che, in seguito a stabile convivenza, aveva formato un proprio nucleo familiare diventando a sua
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