Trib. Udine, sentenza 13/02/2024, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 13/02/2024, n. 45
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 45
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 13.02.24, nella causa di cui al n. 907/22 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Marco Galletti per parte ricorrente BO Natale e l'avv.
Giovanni Maria Maggio per parte resistente PS.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Marco Galletti conclude come in ricorso e da note conclusive.
L'avv. Giovanni Maria Maggio si riporta alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del
Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 907/22
Promossa da:
RD LE, C.F. [...], nato il [...] a [...] residente in [...] n. 6, Cividale del Friuli, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Galletti
- parte ricorrente -
CONTRO
PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C. F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 24, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero e dall'avv. Giovanni Maria Maggio e dall'avv. Paolo
Bonetti,
- parte resistente -
OGGETTO: riconoscimento pensione
sulle seguenti conclusioni di parte
RD LE:
NEL MERITO: in accoglimento del presente ricorso riconoscersi al ricorrente la pensione richiesta con la domanda d.d. 16.06.21 o comunque una pensione di importo non inferiore ad € 3.427,49 e corrispondersi, essendo sussistenti i presupposti di legge, i relativi arretrati, quanto meno a decorrere dal 16.06.2021.
PS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE:
rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 30.12.22 BO Natale conveniva in giudizio PS per ottenere
l'accoglimento delle conclusioni sopra epigrafate.
Allegava, in particolare, il ricorrente: di aver versato contributi all'PS ininterrottamente a partire dal 1974, in particolare, come lavoratore dipendente dal 24/09/1974 al 9/09/1983, dall'1/05/1976 al 30/09/1976 una contribuzione figurativa CIG non agricola, dal 2/05/1978 al 1/05/1979 figurativa OBG non agricola e dal 01/09/1983 al 30/11/2022 la contribuzione obbligatoria artigiana;

che in data 21/11/2017, allorché aveva un'anzianità anagrafica di 58 anni e 11 mesi, il ricorrente aveva inoltrato on line (tramite il Consulente del Lavoro Pietro Cantoni di Cividale del Friuli) la domanda di pensione di anzianità con il sistema di calcolo contributivo;

che, con comunicazione del 28/11/2017, l'PS gli aveva comunicato il rigetto della domanda di pensione di anzianità, con la seguente motivazione: “La domanda è stata caricata in modo errato perché per il COMPUTO non ha i requisiti contributivi, potrebbe essere una pensione in totalizzazione”;

che, indotto dalla comunicazione dell'PS di cui al punto precedente, il ricorrente, tramite il predetto consulente del lavoro, in data 28/11/2017, aveva presentato una seconda domanda al fine di ottenere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, che l'Istituto accoglieva, riconoscendo definitivamente all'odierno ricorrente la pensione n. 064000398 cat. VOTOT con assegno mensile di lordi €. 1.812,71;

che l'odierno ricorrente, avendo peraltro continuato ad effettuare i versamenti contributivi anche successivamente al mese di novembre 2017, avrebbe maturato il diritto ad ottenere la pensione anticipata prevista dalla c.d. Legge Fornero dopo il 28.05.2018 ed in virtù della maturazione di tale diritto avrebbe potuto conseguire un assegno mensile pari a circa €. 3.400,00;

che, in data 27/11/2020, BO Natale aveva proposto un primo ricorso in via amministrativa, evidenziando che il provvedimento di cui al doc. 3 di parte ricorrente lo aveva indotto in errore e che solo in conseguenza del predetto provvedimento aveva presentato la domanda di pensione in totalizzazione;

che in data 03.03.2021 il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso in via amministrativa;

che BO Natale aveva, quindi, presentato, in data 16.06.2021, domanda chiedendo la pensione di anzianità/anticipata nella Gestione Cumulo e nel fondo PS Gestione Privata (pensione per la quale aveva maturato il diritto a decorrere dal giorno 28.05.2018);

che in data 22.06.21, l'PS aveva rigettato tale ultima domanda del ricorrente;

che avverso al provvedimento di PS BO Natale aveva presentato, in data 30.09.22, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'PS di NE, evidenziando che il medesimo ricorso doveva
essere accolto poiché, a seguito della domanda di pensione formulata data 16.06.2021, il ricorrente aveva inequivocabilmente dimostrato di aver chiesto all'PS di fruire della giusta pensione che gli sarebbe spettata in virtù dei contributi da lui già maturati e versati;

che con delibera d.d. 29.11.2022 il
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