Trib. Prato, sentenza 14/11/2024, n. 184

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 14/11/2024, n. 184
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 184
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo

Proc. N. 707/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. M SNI Presidente rel. est.
2) dott. C C Giudice
3) dott. G S Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 707/2024 promossa da:
(c.f.. ), nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 02/07/1982 CP_1 C.F._1
Frat rato (PO), e (c.f.: Controparte_2
), nato a Firenze (FI) il 18/05/198 a n. C.F._2
254, Prato (PO), rappresentati e difesi dall'avv. P V (c.f..
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Via C.F._3
procure allegate al ricorso;
Pec: Email_1
Ricorrenti
Visto del Pubblico Ministero del 19/08/2024 Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 03/06/2024 e CP_1 Controparte_2 proponevano domanda di cessazione degli at contratto in Scandicci (FI) il 23/06/2012, iscritto al registro dello stato civile di detto Comune dell'anno 2012 al n. 34, parte II serie A;
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- che da detto matrimonio, adottato il regime di separazione dei beni, è nato il figlio
in data 11/11/2013;
Persona_1
emesso il 03/04/2019 e depositato il 04/04/2019, emesso all'esito del procedimento n. 3320/2018 R.G., il Tribunale di Prato aveva omologato la separazione personale dei coniugi, comparsi personalmente all'udienza presidenziale del 14/03/2019;

- che la separazione è ininterrotta e non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, integrando i presupposti di cui all'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio come sopra contratto. Sulla scorta di tali deduzioni adivano questo Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti del matrimonio alle condizioni concordate,
- che, in particolare, le conclusioni congiunte erano quelle di seguito riportate:
CONCLUSIONI
-“ 1) La casa coniugale di piena ed esclusiva proprietà della sig.ra rimane CP_1 assegnata alla stessa, la quale provvederà a pagare le rate del mutuo sino a sua

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