Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 404

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 404
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 404
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16692 R.G. per l'anno 2022 vertente
TRA LL IO, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Mellino, giusta procura in calce al ricorso, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Chiatamone n. 7
- ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale della
S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I., elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini del
23.01.2023 (REP 37590/7131).
- resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito- iscrizione gestione commercianti socio unico di srl
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2022, IO LA ha adito il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro , convenendo in giudizio l'INPS e la
S.C.C.I., per sentir pronunciare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 371 2022 00105824 22 000: “.. l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente, non sussistendo i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione commercianti;
sempre nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato, per non aver ricoperto alcun ruolo di amministratore di società, nel periodo indicato nell'avviso di addebito;
in via subordinata, accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero comunque dovute;
condannare l'I.N.P.S. al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi in via equitativa, in conseguenza della

“temeraria “ e “ vessatoria iscrizione a ruolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.” Vinte le spese e le competenze di lite.
A tal fine ha esposto:
- di aver ricevuto in data 16 agosto 2022, l'avviso di addebito n. 371 2022 00105824 22 000, con il quale l'I.N.P.S. ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di
€ 2.109,26, a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione commercianti, relativi all'anno 2020;

1
- di aver ricoperto il ruolo di amministratore della Tuono srl dall'atto di nomina del
13.01.2014, e fino alla data di cessazione dalla qualifica di amministratore unico del
15.06.2020 e amministratore della ORLEAN s.r.l., con atto di nomina del
23.12.2014, fino alla data del 07 settembre 2020;

- di essere stato dipendente e non amministratore della ROSSO UNO s.r.l., dopo che la Tuono s.r.l. e la ORLEAN s.r.l. sono state incorporate, con atto di fusione del
07.09.2020, nella società ROSSO UNO s.r.l.
- di aver lavorato come impiegato amministrativo, alle dipendenze della NEOS s.r.l., dal 28 gennaio 2009 al 09 dicembre 2019, oggi fallita, e dipendente della società
Rosso uno s.r.l., da maggio 2020 a Giugno 2020.
Ha eccepito l'infondatezza della pretesa contributiva dell'INPS in quanto priva dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e l'omessa notifica del verbale di accertamento. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, nel costituirsi tempestivamente in giudizio l'INPS, anche quale mandatario della SCCI, ha concluso per il rigetto della proposta opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali. All'udienza di discussione acquisita la documentazione, è stato concesso termine per note difensive e decisa nei termini che seguono con la presente sentenza.
In limine va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione poiché i crediti portati dall'avviso di addebito non sono oggetto di cessione
Il ricorso va respinto. L' art..30 del decreto legge 78 del 2010 come modificato in sede di conversione della legge 122 del 2010, prevede che a decorrere dal primo gennaio 2011, l'Inps provveda al recupero dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con valore
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