Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5896

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5896
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5896
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Massimo Escher Presidente

2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.

3. dott. Lidia Greco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1831/2024 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Daria Storia che la rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro
nato in [...] il [...]. P_
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni all'udienza in data 14/11/2024 dinnanzi al
Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, la causa
veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in data
22/11/2024 attesa la rinunzia ai termini di LEGGE per il deposito degli scritti conclusionali


SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la regolamentazione dei Parte_1
rapporti personali ed economici relativamente ai figli OR
[...]
, nata in [...] il [...] e nato in [...]_2
Catania il 11/1/2019 da una relazione more uxorio con P_
cessata nell'aprile dell'anno 2023, - rendendo le deduzioni e domande ivi calendate;

ritenuto che

deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del
convenuto il quale non ha ritenuto di costituirsi P_
in giudizio (né di comparire in udienza) nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso ex art. 143 cpc con formalità di rito espletate in data 24/7/2024 degli atti processuali nel rispetto del termine di rito;

ritenuto che

– FERMO QUANTO RILEVATO E STATUITO CON IL
PROVVEDIMENTO IN DATA 15/5/2024 - ben evidenziato che il resistente è rimasto contumace in giudizio ed affatto P_
assente dallo stesso, a definitivo sigillo della sua condotta meramente omissiva, la IC , la quale già aveva già in ricorso Parte_1
allegato condotte moralmente e materialmente abbandoniche del
ha indi ulteriormente evidenziato in udienza “la totale P_
assenza del padre da tempo risalente dalla vita della famiglia e
della prole, essendosi peraltro il detto reso affatto P_
irreperibile” giusta la prodotta documentazione, sussistono all'evidenza, le condizioni per disporre, ex art. 337 quater commi 1°
e 3° cc l'affidamento in via esclusiva dei figli OR
[...]
[...]
, nata in [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nato in [...] il [...] alla madre sig.ra , con CP_2
la quale gli stessi hanno sempre vissuto pur dopo la cessazione
della convivenza tra i genitori, figli che hanno continuato ad essere amorevolmente accuditi e provveduti nelle loro necessità morali e
materiali dalla madre, senza alcun supporto da parte del padre, giusta quanto sopra evidenziato;

e deve rimarcarsi come il padre appaia gravemente inadempiente anche rispetto ai suoi doveri di mantenimento in violazione di DIRITTI
ASSOLUTI DEI FIGLI MINORENNI DI RANGO COSTITUZIONALE E
SOVRANAZIONALE attesocchè gli stessi accedono e ridondano sul diritto alla
“felicità” degli stessi-, in quanto necessariamente involgente anche il lato
“materiale” delle risorse necessarie ed utili al loro corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico - ben evidenziato che, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) - giusta la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della
Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che
“il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) e che, Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma CHE IL
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della
Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione
della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio
…” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308);
che, come affermato dalla Corte Nomofilattica “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (ex multis, da ultimo, Cass., 11/4/2013, n. 8901): onde, di certo pregiudizio per i figli
sarebbe l'affidamento degli stessi ad entrambi i genitori, finendo le
indicate condotte moralmente e materialmente abbandoniche del
peraltro resosi indi irreperibile, con il risolversi in un inutile P_
intralcio nel sereno svolgersi della vita familiare e nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre , con Parte_1
conseguente impossibilità di gestire congiuntamente al la P_
responsabilità genitoriale;

deve altresì a questo punto evidenziarsi che la Corte Nomofilattica a
Sezioni Unite, nel rappresentare la simmetria ordinamentale tra i provvedimenti de potestate e i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli CP_3
OR, ne puntualizza la sottrazione “alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”: “Ancora, gli argomenti su cui si fonda l'indirizzo tradizionale, secondo cui, a differenza della modifica delle condizioni di separazione e divorzio, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c.sarebbe esclusa in ragione del fatto che essi attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale e
sono assunti nell'esclusivo interesse del minore, non tengono, rispettivamente, conto che l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n.
32359), e recentissimamente la Corte Nomofilattica ha ribadito, in relazione alle statuizioni “de potestate” che “si verte in una materia nella quale il giudice competente dispone di poteri officiosi d'iniziativa ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 n. 7160 del 12 aprile 2016 e n. 19343 del 29 settembre 2016)” (così, in termini Cass., 30/1/2020, n. 2076) e che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del
figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.
333 c.c.
, secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al
giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche
facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la
modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato…” (così, in termini, Cass., 31/12/2020,
n. 29999);
và indi disposto ex art. 337 quater comma 3° parte 2à
cc, che le decisioni di maggiore interesse per i figli OR
e , siano adottate dalla madre, esclusiva Per_1 Per_2
affidataria dei figli OR, misura che invero si ritiene
appunto, nella fattispecie sub judice, pienamente IDONEA ED
ADEGUATA – alla stregua degli elementi in atti - alla tutela del
Superiore Interesse dei figli OR, ben rammentandosi le
AUREE STATUIZIONI del recentissimo pronunciamento della Corte EDU di condanna dell'Italia a tenore delle quali “il processo decisionale deve essere sufficientemente incentrato sull'interesse superiore del minore e, in tal senso, privo di formalismo eccessivo e in grado di realizzare questo interesse
a prescindere” non soltanto “dalle richieste delle parti interessate” ma addirittura “da eventuali vizi procedurali”
(Corte EDU, sent. 31/8/2023-ric. N. 47196/21 causa C c. Italia);
invero, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di
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