Trib. Siena, sentenza 22/03/2024, n. 165
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano”
Sentenza
n. 834/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difesa dall'avv. P D) a mezzo ricorso depositato il 19/7/2023
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati E N e F G)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 8, letterali):
“Piaccia al Giudice del lavoro del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a fruire, per i periodi, dal 25.2.2019 al 28.6.2019;dal 4.10.2019 al 12.6.2020;dal 28.9.2020 al 31.8.2021;dal 8.9.2021 al 30.6.2022, dell'importo previsto dall'art. 1, co. 121, della legge 107/2015, cd. Carta Elettronica Docenti e conseguentemente condannare il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese e competenze professionali, da liquidare in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
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All'udienza 22/3/2024, nella causa n. 834/2023 rgl sono comparsi davanti al giudice in funzione di giudice del lavoro coadiuvato, dalla dott.ssa Luciana Ascolese dell'Ufficio per il Processo:
per la parte ricorrente, l'avv. P D;per il il funzionario Controparte_1 delegato Fra
Il giudice sente le parti, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. In relazione all'a.s. 2018/2019, con servizio prestato inferiore a giorni 180, l'avv. Dinoi per la ricorrente rileva la sua scadenza comunque al termine delle attività didattiche, per cadere il 28/6/2019 di venerdì. Il funzionario scolastico deduce l'infondatezza del rilievo, che lascia inalterato il dato di servizio per periodo eccessivamente esiguo.
L'Amministrazione si richiama inoltre al recente intervento del Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, sent. 2023/n. 1892.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Discussa la causa il giudice all'esito pronuncia sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
Il/la docente ricorrente
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durante l'/gli anno/i scolastico/i elencati in ricorso p. 1, cfr. doc. 1 ric. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
sia in forza di contratti annu Controparte_1 supplenze brevi e saltuarie (aa.ss. 2018/19 - 2019-20), come da stato matricolare prodotto dall' Amministrazione convenuta.
Afferma il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art. 1 l. 2015/n. 107 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall'Amministrazione convenuta.
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L'art. 1, co. 121, l. cit. “istituisce”, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, (…) nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2 la inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Aggiunge il co. 122: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3
3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il co. 124 sottolinea, tra altro, che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del co. 122, cit., il d.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 ha disposto, all'art. 2, che l'importo di € 500,00 annui al titolo in questione possa essere erogato solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, periodo di formazione e prova”. Coerente la nota ministeriale n. 15219 del 15/10/2015, nel ribadire che la Carta Elettronica docenti è assegnata esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato.
Con il successivo d.P.C.M. del 28/11/2016, “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
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Sotto il manto della Costituzione, che all'art. 35 impone alla Repubblica la “cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori”, alla formazione, definita “leva strategica
4 fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” erano dedicati già gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007.
Essenzialmente quale “formazione in servizio”, concepita come obbligo dell'Amministrazione “a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e speculare diritto “in quanto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, un diritto che, rafforzato dalla protezione costituzionale, non sopporta esclusioni, irragionevoli distinzioni, discriminazioni.
In questa direttrice, assume rilievo, ad es. la sent. n. 32104/2022 della Sez. Lav. della Cassazione, dedicata al personale educativo. “Svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria (…), emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. La sentenza pertanto è stata massimata: “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
Questo diritto fondamentale della persona del lavoratore e della lavoratrice si attua attraverso percorsi e strumenti molteplici tra i quali anche la Carta Docente.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, promuove “l'aggiornamento”, a
“diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo
5 sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;come approfondimento della preparazione didattica;come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”. Anche in questo caso, una platea ampiamente inclusiva, ed un espresso riconoscimento normativo, legislativo, all'”autoaggiornamento”, del quale la Carta Docente rappresenta efficace momento di espressione.
E con taglio specificamente orientato alle lavoratrici e lavoratori a tempo determinato, la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, con la clausola 6, al co. 2, prevede che, “nella misura del possibile”, i datori di lavoro
“dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, inserendosi anche la Carta Docente tra queste opportunità.
L'art. 14 della Carta 18/12/2000 dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, cit., eleva “ogni persona” a titolare del diritto, tra altri, “alla formazione professionale e continua”, e anche la Carta Docente ne costituisce mattoncino di edificazione.
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Il/la docente ricorrente, escluso/a, dalla assegnazione della c.d. Carta Docente, deduce e argomenta pertanto la illegittimità discriminatoria della negazione perseguita del [...] Controparte_1
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Della questione è stato investito il Consiglio di Stato, che a mezzo sent. n. 1842 del 16/3/2022 in riforma della sent. del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, 2016/n. 7799, ha annullato gli atti impugnati dalle docenti e dai docenti ricorrenti, osservando che la sentenza appellata ricostruisce “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. “Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo a causa dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e sia, tanto più, con il principio di buon andamento della P.A. che si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Inoltre, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che nell'interpretare le norme istitutive della Carta Elettronica docente di cui all'art. 1, co. 121 ss. l. 2015/n. 107 occorra tener conto anche delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, che pongono a carico della P.A. l'obbligo di fornire strumenti, risorse e opportunità, che garantiscano la formazione in servizio, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato. Il Consiglio di Stato ha pertanto annullato gli atti impugnati, specificamente il d.P.C.M. 23/9/2015 n. 32313, cit., e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dalla assegnazione della cd. “Carta del docente”, “stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost” (p. 24 sent.).
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Il supremo organo della Giustizia Amministrativa ha espressamente accantonata, per assorbimento, la questione della conformità della esclusione controversa alla normativa dell'Unione Europea (loc. ult. cit.).
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, che investita della problematica concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
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Recentemente, la l. 2023/n. 103 di conversione del d.l. n. 69/2023 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti
8 da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”) ha disposto con l'art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”)“:
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