Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 63

TRIB Trani
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Trani
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 63
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 63
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4181 dell'anno 2023
TRA
RO PI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Zanna e dall'avv. Francesco L. de Cesare, giusta procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;

- Ricorrente –
CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procura generale alle liti;

- Resistente –

La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/01/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 01.06.2023 il ricorrente, dopo aver premesso di essere impiegato con mansione di tecnico di laboratorio presso il Centro Trasfusionale di Andria, deduceva: di aver subito un infortunio sul lavoro (sindrome post covid),in quanto affetto da covid 19-infenzione sintomatica da Sars-cov2 esitata in polmonite interstiziale bilaterale, a seguito di focolaio deflagrato all'interno del suddetto centro trasfusionale;
di aver presentato in data 09.11.2020 denunzia all'Inail e di essere stato indennizzato dall'Istituto, che aveva riconosciuto in suo favore un'invalidità nella misura dell'8%;
che non ritenendo la valutazione percentuale congrua alla consistenza effettiva del
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quadro patologico, invitava l'Ente ad un riesame del caso, attestando una percentuale di invalidità permanente pari al 40%;
che nonostante ciò ad oggi nulla era mutato stante la collegiale medica conclusasi in data 27.09.2022 con esito discorde;
che il contagio da COVID-19 avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa era stato equiparato all'infortunio sul lavoro dall'art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia poteva beneficiare delle coperture assicurative INAIL;
che nel caso di specie, indubbia la configurabilità della causa lavorativa, controversa era la quantificazione dei postumi, che a parere dell'Istituto erano quantificabili nella misura dell'8%, mentre a parere del dott. Francesco Solito, consulente di parte, erano invece pari quanto meno al 40%.
In conseguenza di ciò chiedeva che l'Istituto Assicurativo fosse condannato alla costituzione in suo favore di una rendita per inabilità permanente rapportata alla misura del 40%, ovvero quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, ovvero, qualora l'accertanda percentuale di invalidità permanente, pur superiore all'8% già liquidata dal resistente, fosse pari o inferiore al
15%, chiedeva che fossero erogate in suo favore le differenze in capitale a titolo di danno biologico, rispetto all'8% già liquidato;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituendosi in giudizio, l'INAIL eccepiva che i postumi dell'infortunio erano stati correttamente valutati dall'Istituto durante la fase amministrativa.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Occorre premettere che nel caso di specie non è in contestazione l'infortunio occorso al
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