Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7594

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7594
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7594
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa C R, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza odierna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 9340 / 2024 R.G. TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. M I;
Parte_1
RICORRENTE
con sede in Napoli via A. Controparte_1
C, 9, (P.IVA e C.F. ) in persona del rappresentante legale pro P.IVA_1 tempore Dott. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente, in virtù di procura posta a tergo della memoria difensiva e di replica dagli avv.ti C M – pec: C.F._1
P P–(C.F. ) Email_1 C.F._2 in qualità di legali interni in servizio presso Codesta Email_2
Azienda;

RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data …17.4.2024…… la parte ricorrente ha premesso di lavorare alle dipendenze della azienda ospedaliera convenuta con la qualifica di infermiere, Ctg. D6, con inquadramento riconducibile al C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999;
di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni e di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio e cartellini allegati. Ciò premesso, ha lamentato che nel periodo dal 2019 al 2023 la parte datrice non aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-
2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999;
di non avere mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto agli importi dettagliati nell' atto introduttivo, calcolati secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Pertanto, ha concluso chiedendo di:


a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare l' in Controparte_3 persona del Direttore Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro …5.202,08, salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito che si dichiara antistatario. La azienda sanitaria, costituitasi tempestivamente, ha eccepito la prescrizione parziale, dedotto il difetto di prova e la nullità del ricorso ai sensi dell'art, 414 c.p.c. ;
nel merito ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato;
in via subordinata, di accertare la congruità dei conteggi, di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio. In via preliminare va rilevata la infondatezza della eccezione di nullià posto che dal tenore complessivo dell' atto introduttivo, letto unitamente ai documenti allegati, si ricava sia il petitum che la causa petendi dell' azione. Tenuto conto della messa in mora prodotta dalla parte ricorrente, comunicata alla datrice a mezzo pec in data 29.2.2024, si ritiene non maturata la prescrizione. Ai fini della definizione del presente giudizio poi il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale n. 3074/2023, est. dott. A U ed altre conformi intervenute nelle more in casi analoghi , che qui espressamente vengono richiamate e da ultimo all' orientamento della Corte di Appello di Napoli pronunciatasi anche con la recentissima sentenza n. 2333/ 2024 del 3.6.2024 a cui si rimanda. La questione controversa riguarda la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui la parte ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e dalla stessa percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per
tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pario inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta
-libera e solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista per il periodo
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