Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2955
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2563/2024 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Cioffi e Giovanni Cioffi, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Vecchione e Marco Vecchione, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi consensualizzata in corso di causa.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso giudiziale cumulativo di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositato telematicamente il 3.07.2024 dopo Parte_1
aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente il Controparte_1
2.09.2013 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO al n.78, parte II, serie A, anno 2013);
che dal matrimonio sono nati i figli ( il 30 giugno 2014) e ( il 09 Per_1 Per_2
maggio 2020);
che a far data dal mese di maggio 2020 controparte ha posto in essere comportamenti tali da alterare il rapporto fiduciario, allontanandosi dalla casa coniugale sistematicamente e ingiustificatamente, anche di sera, senza dare spiegazione alcuna tale per cui l'unione coniugale si è progressivamente deteriorata, facendo venir meno ELaffectio coniugalis, ha chiesto all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini ELannotazione dello scioglimento della comunione, con reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione dei figli minori in quello di entrambi;
- assegnare alla ricorrente la casa coniugale, con i suoi arredi, sita in SA LE RI (Sa), alla via Astone, n° 19/21, di proprietà del sig. , ed alla cui edificazione ed arredo ha contribuito Controparte_1
economicamente anche la sig.ra , che la coabiterà insieme con la prole Parte_1 nell'interesse esclusivo della stessa e proprio. Il tutto, al fine di garantire agli stessi una normale e serena prosecuzione di vita, nonché di assicurare loro la conservazione ELhabitat domestico quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;
- affidare i figli minori e congiuntamente alla madre e al Persona_3 Persona_4
padre, disponendo la coabitazione con la madre;
- fissare la residenza abituale dei figli Persona_3
e presso la casa coniugale sita in SA LE RI (Sa), alla via
[...] Persona_4
Astone, n° 19/21;
- regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare i Controparte_1
figli minori nei seguenti modi e termini:
1. a fine settimana alternati, dalla domenica mattina fino al lunedì successivo accompagnando il piccolo a scuola e la piccola Persona_3 Persona_4
alla scuola ELinfanzia, riaccompagnandoli alla madre dopo l'uscita della scuola;
2. ad anni
[...]