Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 365
TRIB Salerno
Sentenza
24 gennaio 2025
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24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 7034/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2024.
TRA
CONDOMINIO “PALAZZO CAPRINO”, FABBRICATO L/2, DI VIA PLAVA N.
58-74 sito in Battipaglia (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Christian Di Domenico con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Galliano 4/b.
ATTORE/OPPONENTE
E
pagina 1 di 11 “GUARINIELLO COSTRUZIONI S.R.L.” (partita Iva 04635630652), con sede legale in Fisciano (Sa) alla via Salvatore Allende n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Nunzio Fascina, presso il cui studio in Salerno alla via Velia n.15
elettivamente domicilia.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1655/2019, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/05/2019 veniva notificato al Condominio “Palazzo Caprino”, Fabb. L 2, di
Via Plava n. 58/74 di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, emesso il
15/05/2019 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della “GU Costruzioni S.r.l.”, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 111.196,68, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
Deduceva la società di aver sottoscritto contratto di appalto con il Condominio ingiunto per la realizzazione dei lavori straordinari di manutenzione aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominio “Palazzo
Caprino”, per il quale, inizialmente, veniva pattuito un compenso di € 514.500,00 oltre
Iva;
che, successivamente, con ordine di servizio n. 1 del 09/01/2017, a firma del pagina 2 di 11
direttore dei Lavori, ing. Antonio Di Capua e dell'amm.re, geom. Claudio Mancuso, veniva ordinata all'impresa l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale;
che, in seguito, l'assemblea condominiale, con delibera del
31/03/2017, approvava la scrittura integrativa del contratto di appalto;
che, con nota del
22/12/2018, il condominio ingiunto avrebbe ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune opere in precedenza escluse dall'atto integrativo del contratto di appalto;
che, in data
25/01/2019, il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Capua, con relazione a sua firma, avrebbe certificato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto di integrazione;
che, dal quadro contabile a consuntivo e dalla relazione sul conto finale del
26/01/2019, a firma del direttore dei lavori, ing. Di Capua, sarebbe risultato un credito dell'impresa pari ad € 118.705,16;
che l'impresa istante richiedeva l'emanazione di un decreto monitorio per l'importo di € 111.196,68, oltre interessi legali portato dalle fatture emesse in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal Condominio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Condominio Caprino chiedendo la revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: in via preliminare, chiedeva rigettarsi l'istanza di provvisoria esecuzione;
dichiararsi la nullità del concesso decreto stante l'assenza di idonea prova scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del condominio rispetto all'importo azionato dalla GU Costruzioni s.r.l. o,
comunque, la non riferibilità all'opponente delle somme richieste in sede monitoria,
stante l'assenza di una delibera assembleare autorizzativa dei presunti maggiori lavori eseguiti e delle variazioni di prezzo (in aumento) praticate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.
pagina 3 di 11
Chiedeva in subordine, accertarsi e dichiararsi l'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa azionata;
disporre la riduzione del prezzo spropositato del
quantum richiesto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della GU Costruzioni alla restituzione dell'importo di euro 22.846,13, e con vittoria di spese ed onorari professionali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Eccepiva, in primis, l'assenza di qualsivoglia delibera assembleare che autorizzasse l'esecuzione degli asseriti maggiori lavori eseguiti e l'enorme variazione di prezzo;
in secondo luogo, opponeva l'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'appalto,
evidenziando, altresì, che il condominio aveva, anzi, versato più di quanto dovuto e che ciò costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione;
inoltre, sottolineava la violazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dell'art. 17 del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 24.09.2024.
TRA
CONDOMINIO “PALAZZO CAPRINO”, FABBRICATO L/2, DI VIA PLAVA N.
58-74 sito in Battipaglia (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Christian Di Domenico con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Galliano 4/b.
ATTORE/OPPONENTE
E
pagina 1 di 11 “GUARINIELLO COSTRUZIONI S.R.L.” (partita Iva 04635630652), con sede legale in Fisciano (Sa) alla via Salvatore Allende n. 7, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Nunzio Fascina, presso il cui studio in Salerno alla via Velia n.15
elettivamente domicilia.
CONVENUTA/OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo nr. 1655/2019, reso all'esito del procedimento per monitorio iscritto al N.4972/2019 R.G. del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 24.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/05/2019 veniva notificato al Condominio “Palazzo Caprino”, Fabb. L 2, di
Via Plava n. 58/74 di Battipaglia, il decreto ingiuntivo n. 1655/2019, emesso il
15/05/2019 dal Tribunale di Salerno, ad istanza della “GU Costruzioni S.r.l.”, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 111.196,68, oltre interessi legali e spese legali della fase monitoria.
Deduceva la società di aver sottoscritto contratto di appalto con il Condominio ingiunto per la realizzazione dei lavori straordinari di manutenzione aventi ad oggetto il ripristino ed il risanamento conservativo delle facciate dell'edificio condominio “Palazzo
Caprino”, per il quale, inizialmente, veniva pattuito un compenso di € 514.500,00 oltre
Iva;
che, successivamente, con ordine di servizio n. 1 del 09/01/2017, a firma del pagina 2 di 11
direttore dei Lavori, ing. Antonio Di Capua e dell'amm.re, geom. Claudio Mancuso, veniva ordinata all'impresa l'esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale;
che, in seguito, l'assemblea condominiale, con delibera del
31/03/2017, approvava la scrittura integrativa del contratto di appalto;
che, con nota del
22/12/2018, il condominio ingiunto avrebbe ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune opere in precedenza escluse dall'atto integrativo del contratto di appalto;
che, in data
25/01/2019, il direttore dei lavori, ing. Antonio Di Capua, con relazione a sua firma, avrebbe certificato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto di appalto e dell'atto di integrazione;
che, dal quadro contabile a consuntivo e dalla relazione sul conto finale del
26/01/2019, a firma del direttore dei lavori, ing. Di Capua, sarebbe risultato un credito dell'impresa pari ad € 118.705,16;
che l'impresa istante richiedeva l'emanazione di un decreto monitorio per l'importo di € 111.196,68, oltre interessi legali portato dalle fatture emesse in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal Condominio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Condominio Caprino chiedendo la revoca e/o la riforma dell'impugnata ingiunzione: in via preliminare, chiedeva rigettarsi l'istanza di provvisoria esecuzione;
dichiararsi la nullità del concesso decreto stante l'assenza di idonea prova scritta;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del condominio rispetto all'importo azionato dalla GU Costruzioni s.r.l. o,
comunque, la non riferibilità all'opponente delle somme richieste in sede monitoria,
stante l'assenza di una delibera assembleare autorizzativa dei presunti maggiori lavori eseguiti e delle variazioni di prezzo (in aumento) praticate;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria.
pagina 3 di 11
Chiedeva in subordine, accertarsi e dichiararsi l'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa azionata;
disporre la riduzione del prezzo spropositato del
quantum richiesto.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna della GU Costruzioni alla restituzione dell'importo di euro 22.846,13, e con vittoria di spese ed onorari professionali con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Eccepiva, in primis, l'assenza di qualsivoglia delibera assembleare che autorizzasse l'esecuzione degli asseriti maggiori lavori eseguiti e l'enorme variazione di prezzo;
in secondo luogo, opponeva l'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'appalto,
evidenziando, altresì, che il condominio aveva, anzi, versato più di quanto dovuto e che ciò costituiva l'oggetto della domanda riconvenzionale di restituzione;
inoltre, sottolineava la violazione, da parte dell'impresa appaltatrice, dell'art. 17 del
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