Trib. Teramo, sentenza 22/05/2024, n. 333

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 22/05/2024, n. 333
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 333
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo

R.G.N. 208 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa D M,
a seguito dell'udienza del 22/05/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a ASCOLI PICENO (AP), Parte_1 C.F._1 il 07/03/1970, residente a TERAMO (TE), VIA G. GALILEI 23/B,, rapp.ta e difesa dall'Avv.
F S, ed ele.te dom.ta presso lo studio legale ubicato in Via Brescia 1 -
64014 MARTINSICURO (TE), giusta procura allegata, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai recapiti Tel/Fax 0861.763043 Cell.349.7414831 all'indirizzo
P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
Contro
Il (C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC
Email_2
e per , rappresentato e difeso, ex art. 417 Controparte_3
bis c.p.c., dal Dirigente scolastico/legale rappresentante pro tempore prof.ssa Piersanti Simona
RESISTENTE
E
l' , c.f. in persona del Controparte_4 P.IVA_3
1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
SILVANA MARIOTTI (cod. fisc. - p.e.c.: C.F._2
E
e (cod. fisc. Email_3 Parte_2 [...]
– p.e.c.: t) giusta procura generale C.F._3 Email_5
alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – raccolta Persona_1
7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l' Org_1
in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861-336410
[...] CP_4
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti maturata e quantificata in € 4.356,25 s.e.o. o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere l'emolumento accessorio nella misura specificata, a titolo di differenze retributive ed arretrati per le indicate retribuzioni stipendiali maturate, nella maggiore o minore somma che comunque sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, contenuta nella prescrizione quinquennale a far data dalla maturazione del diritto.

In via istruttoria – ammettere la documentazione allegata utile a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente;
condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio incluso, sempre e comunque, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell' che è stata evocata in CP_4 giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contributivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. N. 8956/2020 che richiama

e risolve un precedente contrasto sul punto).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”

: “1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in CP_5 quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;

2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia,.”

: “nel merito: -a) decidere il ricorso secondo Giustizia e, in caso di riconoscimento del CP_4 diritto alla regolarizzazione contributiva, condannare il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dell' con ogni conseguenza di legge.” CP_4

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 30.1.2024 Parte_1 conveniva in giudizio il e l' , quale contraddittore Controparte_1 CP_4
necessario, esponendo di aver prestato servizio, quale docente non di ruolo, in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e
2021/2022 di non avere percepito la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale
Docenti, corrisposta dal datore di lavoro solo ai docenti assunti con contratto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato, ovvero beneficiari di supplenze di lunga durata (cioè per la supplenza annuale o per la supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche).
Deduceva l'illegittimità della mancata corresponsione, trattandosi di voce retributiva fissa
e continuativa spettante a tutti i docenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, come da ultimo riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 luglio
2018 n.20015.

1.2. L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. Rilevava che i servizi dedotti da controparte avevano natura di supplenze brevi e saltuarie, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della lettera c) dell'art. 25 del C.C.N.I. del 1999, cui fa espresso rinvio l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001. Aggiungeva che la pubblica amministrazione era vincolata, nell'agire, dal rispetto delle disposizioni di legge, non avendo il potere di disapplicare la normativa nazionale in applicazione di quella dell'Unione Europea. Precisava le giornate di assenza della docente che doveva essere decurtate dal calcolo ed in subordine chiedeva di tenere in considerazione, ai fini delle spese di lite, la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente.
Si costituiva in giudizio anche l' associandosi alle richieste della parte ricorrente in CP_4
ordine alla regolarizzazione contributiva, nel caso di accertamento dei presupposti costitutivi, nei limiti della prescrizione
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