Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12307

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12307
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12307
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R. Gen. N. 30683/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2.12.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA ZE ZM EZ AN, elettivamente domiciliata in Roma, P.le Clodio 12, presso lo studio degli Avv.ti Bartolo Mancuso (PEC bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) e Marianna Raffa, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;

RICORRENTE E AURORA 2020 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie 38, presso lo studio dell'Avv. Barbara Aquilani (PEC barbaraaquilani@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RESISTENTE
Oggetto: impugnativa di licenziamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 08.08.2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato dalla convenuta in data 21.3.24 o nella diversa data di giustizia;
2) Ordinare alla Aurora 2020 S.r.l., in persona del l.r.p.t., il corretto ripristino del rapporto di lavoro/reintegrazione nel posto di lavoro;
3) Condannare Aurora 2020 S.r.l., in persona del l.r.p.t., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente del pagamento a favore della ricorrente di un' indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base della retribuzione mensile pari alla somma di € 1.073,05, o la equivalente somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
4) Condannare Aurora 2020 S.r.l., in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva 6.570,32 euro per i titoli di cui alla premessa, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite, oltre IVA e cpa. “

In particolare, la ricorrente deduceva che in data 12.01.2023 era stata assunta, con contratto di apprendistato professionalizzante, dalla Aurora 2020 s.r.l.;
che la mansione svolta era quella di barista con inquadramento al liv C2 CCNL Commercio;
che, dal 13.11.2023 al 29.11.2023, la ricorrente usufruiva di un periodo di malattia, stante l'insorgenza di alcune problematiche connesse al suo stato di gravidanza;
che, a causa della gravidanza a rischio, la Asl disponeva l'astensione anticipata dal lavoro della stessa, per il periodo dal 24.11.2023 al 2.1.2024;
che, in data 11.12.2023, 03.01.2024 e 24.01.2024, la ricorrente presentava richiesta di congedo di maternità, rispettivamente, presso l'INPS Tiburtino, per il periodo dal 24.11.2023 al 2.1.2024, e presso l'INPS Lido di Ostia per il periodo dal 28.12.2023 al 25.1.2024 e per il periodo dal 23.1.2024 al
10.4.2024;
che, in data 02.04.2024, la lavoratrice presentava domanda di maternità obbligatoria, poi ulteriormente integrata l'11.07.2024;
che il 25.05.2024 la ricorrente partoriva;
che l'Inps accoglieva solo la prima delle sopra menzionate domande volte ad ottenere il congedo di maternità anticipata, risultando le altre ancora in stato di lavorazione;
che la ricorrente, a partire dal mese di novembre 2023, non ha più percepito né l'indennità di maternità né la retribuzione;
che il pagamento di tali spettanze veniva richiesto, rispettivamente, con pec del 08.02.2024 e del 11.04.2024;
che, per il recupero delle differenze retributive relative al periodo anteriore a dicembre 2023, la ricorrente agiva giudizialmente, ottenendo l'emissione, in suo favore, di un decreto ingiuntivo;
che, in sede di opposizione a detto decreto ingiuntivo, la Aurora 2020 S.r.l. prospettava che avrebbe licenziato la lavoratrice per assenze ingiustificate dal luogo di lavoro;
che, a seguito di ciò, la ricorrente procedeva ad effettuare un'estrazione UNILAV, così apprendendo di essere stata licenziata per giusta causa il 21.03.2024;
che con pec del
11.06.2024 la ricorrente impugnava il suddetto licenziamento. Parte ricorrente sosteneva altresì che il licenziamento intimatole, oltre a non esserle mai stato comunicato, fosse illegittimo per violazione dell'art. 54, comma 1, D. lgs. 151/2001;
rappresentava poi che, in forza della contrattazione collettiva applicata (CCNL Commercio – Anpit Cisal), sarebbe spettato al datore di lavoro erogare l'indennità di maternità nella misura, rispettivamente, dell'80% in costanza del congedo di maternità anticipata, e del 100% durante il periodo di maternità obbligatoria. Con memoria depositata in data 20.09.2024 si costituiva in giudizio Aurora 2020 S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto. In particolare, parte datoriale rappresentava che dopo l'invio, da parte della ricorrente, del certificato medico che la poneva in astensione anticipata dal lavoro per il periodo dal 24.11.2023 al 02.01.2024, questa non aveva più ripreso servizio, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo;
che, pertanto, la società provvedeva a contestare alla lavoratrice l'assenza ingiustificata dal lavoro, per il periodo dal 29.01.2024 al 08.02.2024, a mezzo n. 2 lettere racc. a/r, di cui solo una, ovvero quella inviata presso l'indirizzo di Viale del Policlinico 137, andava a buon fine, perfezionandosi per compiuta giacenza;
che, stante l'assenza di riscontro da parte della ricorrente, seguiva successiva lettera di licenziamento per giusta causa, inviata sempre a
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