Trib. Pavia, sentenza 29/07/2024, n. 1207
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Testo completo
SENTENZA N. R.G.4434 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. M BI Presidente
Dott. L C Giudice relatore
Dott. C C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4434/2023 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBONIN FRANCESCA, con elezione di domicilio presso avv. ZAMBONIN
FRANCESCA;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._2
ZAMBONIN FRANCESCA, con elezione di domicilio presso e nello studio dell'avv.
ZAMBONIN FRANCESCA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
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I procuratori delle parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni le Parti DICHIARANO - di non volersi riconciliare;
- di esonerarsi dal deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis 12;
- di rinunciare all'appello della sentenza di divorzio. Tutto ciò premesso, i sigg.ri
e che il Giudice, con sentenza definitiva accolga le Parte_1 Parte_2 seguenti CONCLUSIONI • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi
e ai sensi dell'art. 149 cod. civ. e ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettera b) Parte_1 Controparte_1 della legge 1.12.1970, n.898, modificata dalla legge 6.3.1987, n. 74;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio • OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI DIVORZIO, come già indicate nel ricorso per la pronuncia della separazione consensuale: 1) Relativamente alla casa coniugale sita in 27010 Rognano – Via A. Rizzoli n.2/C, di proprietà della sig.ra le Parti si impegnavano ad effettuare rogito di passaggio dell'intera CP_1
proprietà a favore del signor entro il 30/10/2024 a fronte del versamento del prezzo di Pt_1
acquisto di euro 120.000,00. Si da atto che il rogito è già avvenuto in data 28/05/2024 presso il Notaio
e che pertanto, ad oggi il signor è pieno proprietario di tale immobile. 2) La Persona_1 Pt_1
signora che già dalla dichiarazione della separazione personale è alla ricerca di un immobile CP_1
presso il quale trasferire la propria residenza, si impegna a reperire un'idonea abitazione entro e non oltre il 30.10.2024. Fino a quella data le Parti continueranno ad abitare presso la casa coniugale, sita in
27010 Rognano (PV) - Via A. Rizzoli 2C con il figlio minore senza che ciò implichi alcuna Per_2
riconciliazione. 3) Durante la coabitazione le Parti si impegnano congiuntamente a provvedere al pagamento delle spese per la gestione ordinaria della casa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spesa alimentare, luce, gas ecc.). 4) Il figlio minore, sarà affidato