Trib. Milano, sentenza 20/06/2024, n. 6259
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Testo completo
N. R.G. 46729/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L M C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46729/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MISSAGLIA DNIELA , elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI 2 20122
MILANO presso il difensore avv. MISSAGLIA DNIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BARBARITO MARIA CARLA e dell'avv. BASILEO GIOVANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA C.F._3
MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. BARBARITO MARIA CARLA
CONVENUTO/I
Oggetto: nullità/ annullamento di convenzione di negoziazione assistita
Data della decisione: 19.6.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito accertare e dichiarare l'invalidità dell'accordo di separazione consensuale stipulato mediante negoziazione assistita l'8 marzo 2022 (All. B) accertando e dichiarando – in via principale – la NULLITA' integrale dell'accordo medesimo e/o dichiarando – in via subordinata –
pagina 1 di 15
l'ANNULLAMENTO dello stesso, per dolo determinante e violenza, con conseguente inefficacia di tutte le clausole e pattuizioni ivi contenute.
In via istruttoria
a) Ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. di seguito riportati: 1)Vero che Lei conferma integralmente la dichiarazione prodotta sub Doc. 18) / Doc. 19) dalla Signora
che Le si rammostra? Parte_1
Si indicano come testimoni la Signora di Milano e la Signora Testimone_1
di Milano. Testimone_2
2)Vero che, durante la serata del 27 febbraio 2023, la Signora riceveva la telefonata della Pt_1 figlia che le riferiva di aver sentito il padre che si discolpava per la ferita procurata e affermava CP_2 fosse solo colpa della moglie?
3) Vero che il Signor minacciava la moglie che se non avesse firmato la separazione lui si CP_1 sarebbe suicidato, annunciandolo anche al cospetto dei figli?
Si indicano come testimoni la Signora di Milano e la Signora Testimone_1
di Milano. Testimone_2
4) Vero che, nel giorno previsto per la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita dell'8 marzo 2023, il Signor manifestò sintomi di infarto e mal di cuore, tanto che Lei e l'Avv. CP_1
Gelmetti consigliaste alla Signora di accompagnare il marito in Pronto Soccorso la sera Pt_1 stessa? Si indica come testimone l'Avv. Gaia Gattoni di Milano.
5) Vero che il Signor ha compiuto atti di violenza verso la moglie per tutto il corso del Tes_3 matrimonio, per esempio il giorno prima del parto, ovvero la notte del 13 aprile 2008, ha spinto e fatto cadere a terra la moglie quando era incinta della figlia e la sera del 21 ottobre, a Marrakech ha Per_1 aggredito la moglie spintonandola, strappandole la collana, sbattendola contro un muro.
6) Vero che la Signora , nel luglio 2017, si dovette chiudere in camera per timore che il Parte_1 marito le muovesse nuovamente violenza dopo che le aveva tirato uno schiaffo.
7) Vero che il 21 dicembre 2021 il Signor spaccò il cellulare della moglie con una stampella, CP_1 urlando talmente tanto che la figlia dovette chiamare la sorella che era a dormire dal Per_1 CP_2 fratello della Signora , il Signor , implorandola di tornare subito a casa Pt_1 Parte_2 perché aveva paura che il padre facesse del male alla madre?
8) Vero che quella sera andò a dormire a casa del fratello della Signora per paura del Per_1 Pt_1 papà?
Si indicano come testimoni la Signora di Milano, il Signor di Testimone_4 Parte_2
Milano, la Signora di Dubai, la Signora di Milano, la Signora R Testimone_5 Testimone_6
M di Milano, la Signora di Parigi, la Signora di Parigi, Testimone_7 Persona_2 la Signora di Milano. Testimone_8
b) Non ammettere il capitolo per interpello formulato dal Signor a pag. 2 della propria memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.;
c) Rigettare e/o non ammettere le prove contrarie che il Signor ha formulato con la memoria ex CP_1 art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA pagina 2 di 15
nel merito
➢in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice poiché inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in atti;
➢ in subordine, qualora l'accordo di negoziazione assistita venisse ritenuto nullo o annullabile, accertare e dichiarare, in ogni caso, la validità delle pattuizioni contenute nell'accordo in questione inerenti ai profili economico-patrimoniali e di collocamento-frequentazione dei figli, per le ragioni esposte in atti (v. comparsa di risposta, depositata in data 1° marzo 2023);
in via istruttoria
➢accogliere le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., e, dunque:
A)essere ammessi alla prova per interrogatorio formale della sig.ra sul seguente capitolo di Pt_1 prova:
1) “Vero che anche per il tramite del ricavato della vendita dell'immobile di Parigi, 47 rue de Courcelles la sig.ra ha acquistato l'immobile di Milano, viale Abruzzi n. 4”;
Pt_1 B) essere ammessi alla prova per testi, indicando quale testimone l'avv. Gaia Gattoni, sul seguente capitolo di prova:
2) “Vero che la sig.ra l'ha contattata per ricevere assistenza ai fini della separazione a Pt_1 decorrere da gennaio 2022 e le parti sono addivenute ad un accordo a marzo 2022”;
➢ rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
in ogni caso
➢ condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma, cod. proc. civ. nonché al pagamento delle spese di lite. Con il favore delle spese e competenze di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, della ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella Controparte_3 misura di legge.
PREMESSO IN FATTO CHE:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, , chiedendo che si Controparte_1
accertasse e dichiarasse - in via principale- la nullità dell'accordo di separazione consensuale
stipulato mediante negoziazione assistita l'8 marzo 2022 e- in via subordinata- l'annullamento del
medesimo ai sensi dell'art. 1425 c.c., per l'incapacità legale delle parti a contrarre, da intendersi
come incapacità dei coniugi di poter validamente sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita
senza la garanzia dell'indipendenza dei legali in delega ovvero per dolo determinante, in quanto l'
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attrice non sarebbe stata messa in condizione di accedere ad una reale disclosure del marito e, per
questo solo fatto, avrebbe accettato condizioni penalizzanti.
Premetteva l'attrice che
- la stessa e il Signor contraevano matrimonio in data 11 ottobre 2003 nel Comune di CP_1
Milano
- I coniugi optavano per il regime della separazione dei beni.
- Dal matrimonio nascevano tre figli: (il 13.7.2004), Persona_3 Persona_4
(il 30.3.2006) e (il 14.4.2008), a tutt'oggi non autosufficienti
[...] Persona_5
economicamente.
- La vita matrimoniale si svolgeva prevalentemente nella casa coniugale sita in Milano, Viale
Abruzzi n. 4, di proprietà esclusiva della Signora . Pt_1
- Venuta definitivamente meno l'affectio coniugalis, i coniugi pervenivano alla decisione di
separarsi consensualmente e per evitare una lunga battaglia giudiziale prospettata dal Signor
, la Signora era stata costretta – nel superiore interesse dei figli e del loro CP_1 Pt_1
benessere emotivo – ad accettare una separazione consensuale alle condizioni imposte dal
marito, assolutamente penalizzanti, che venivano trasfuse in un accordo di negoziazione
assistita sottoscritto l'8 marzo 2022 senza alcuna disclosure o approfondimento istruttorio dei
legali incaricati, appartenenti al medesimo studio legale.
Evidenziava l'attrice che l'accordo di negoziazione assistita era da considerassi affetto da
nullità in quanto posto in essere in violazione di norme imperative di legge e nello specifico sia
della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014 sia dell'art 24 comma 5 del Codice
Deontologico Forense . Precisava infatti che l'accordo di negoziazione assistita veniva
stipulato con il patrocinio dei legali Avv. Gaia Gattoni – per la Signora - e Avv. Pt_1 pagina 4 di 15
Pierfrancesco Gelmetti – per il Signor legali entrambi domiciliati nel medesimo studio CP_1
di Milano, Piazza Castello n. 2 con medesimo numero di fax;
gli stessi peraltro condividono,
nei registri dell'Albo degli Avvocati, la stessa domiciliazione essendo organici allo
[...]
fondato dall'Avv. Pierfrancesco Gelmetti tra i cui collaboratori Controparte_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. L M C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46729/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MISSAGLIA DNIELA , elettivamente domiciliato in VIA PIETRO MASCAGNI 2 20122
MILANO presso il difensore avv. MISSAGLIA DNIELA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BARBARITO MARIA CARLA e dell'avv. BASILEO GIOVANNA ( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in VIA DELLA C.F._3
MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. BARBARITO MARIA CARLA
CONVENUTO/I
Oggetto: nullità/ annullamento di convenzione di negoziazione assistita
Data della decisione: 19.6.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito accertare e dichiarare l'invalidità dell'accordo di separazione consensuale stipulato mediante negoziazione assistita l'8 marzo 2022 (All. B) accertando e dichiarando – in via principale – la NULLITA' integrale dell'accordo medesimo e/o dichiarando – in via subordinata –
pagina 1 di 15
l'ANNULLAMENTO dello stesso, per dolo determinante e violenza, con conseguente inefficacia di tutte le clausole e pattuizioni ivi contenute.
In via istruttoria
a) Ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. di seguito riportati: 1)Vero che Lei conferma integralmente la dichiarazione prodotta sub Doc. 18) / Doc. 19) dalla Signora
che Le si rammostra? Parte_1
Si indicano come testimoni la Signora di Milano e la Signora Testimone_1
di Milano. Testimone_2
2)Vero che, durante la serata del 27 febbraio 2023, la Signora riceveva la telefonata della Pt_1 figlia che le riferiva di aver sentito il padre che si discolpava per la ferita procurata e affermava CP_2 fosse solo colpa della moglie?
3) Vero che il Signor minacciava la moglie che se non avesse firmato la separazione lui si CP_1 sarebbe suicidato, annunciandolo anche al cospetto dei figli?
Si indicano come testimoni la Signora di Milano e la Signora Testimone_1
di Milano. Testimone_2
4) Vero che, nel giorno previsto per la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita dell'8 marzo 2023, il Signor manifestò sintomi di infarto e mal di cuore, tanto che Lei e l'Avv. CP_1
Gelmetti consigliaste alla Signora di accompagnare il marito in Pronto Soccorso la sera Pt_1 stessa? Si indica come testimone l'Avv. Gaia Gattoni di Milano.
5) Vero che il Signor ha compiuto atti di violenza verso la moglie per tutto il corso del Tes_3 matrimonio, per esempio il giorno prima del parto, ovvero la notte del 13 aprile 2008, ha spinto e fatto cadere a terra la moglie quando era incinta della figlia e la sera del 21 ottobre, a Marrakech ha Per_1 aggredito la moglie spintonandola, strappandole la collana, sbattendola contro un muro.
6) Vero che la Signora , nel luglio 2017, si dovette chiudere in camera per timore che il Parte_1 marito le muovesse nuovamente violenza dopo che le aveva tirato uno schiaffo.
7) Vero che il 21 dicembre 2021 il Signor spaccò il cellulare della moglie con una stampella, CP_1 urlando talmente tanto che la figlia dovette chiamare la sorella che era a dormire dal Per_1 CP_2 fratello della Signora , il Signor , implorandola di tornare subito a casa Pt_1 Parte_2 perché aveva paura che il padre facesse del male alla madre?
8) Vero che quella sera andò a dormire a casa del fratello della Signora per paura del Per_1 Pt_1 papà?
Si indicano come testimoni la Signora di Milano, il Signor di Testimone_4 Parte_2
Milano, la Signora di Dubai, la Signora di Milano, la Signora R Testimone_5 Testimone_6
M di Milano, la Signora di Parigi, la Signora di Parigi, Testimone_7 Persona_2 la Signora di Milano. Testimone_8
b) Non ammettere il capitolo per interpello formulato dal Signor a pag. 2 della propria memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.;
c) Rigettare e/o non ammettere le prove contrarie che il Signor ha formulato con la memoria ex CP_1 art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c.
In ogni caso
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA pagina 2 di 15
nel merito
➢in via principale, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice poiché inammissibili e/o infondate per le ragioni esposte in atti;
➢ in subordine, qualora l'accordo di negoziazione assistita venisse ritenuto nullo o annullabile, accertare e dichiarare, in ogni caso, la validità delle pattuizioni contenute nell'accordo in questione inerenti ai profili economico-patrimoniali e di collocamento-frequentazione dei figli, per le ragioni esposte in atti (v. comparsa di risposta, depositata in data 1° marzo 2023);
in via istruttoria
➢accogliere le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., e, dunque:
A)essere ammessi alla prova per interrogatorio formale della sig.ra sul seguente capitolo di Pt_1 prova:
1) “Vero che anche per il tramite del ricavato della vendita dell'immobile di Parigi, 47 rue de Courcelles la sig.ra ha acquistato l'immobile di Milano, viale Abruzzi n. 4”;
Pt_1 B) essere ammessi alla prova per testi, indicando quale testimone l'avv. Gaia Gattoni, sul seguente capitolo di prova:
2) “Vero che la sig.ra l'ha contattata per ricevere assistenza ai fini della separazione a Pt_1 decorrere da gennaio 2022 e le parti sono addivenute ad un accordo a marzo 2022”;
➢ rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte;
in ogni caso
➢ condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96, 1° e 3° comma, cod. proc. civ. nonché al pagamento delle spese di lite. Con il favore delle spese e competenze di lite, da liquidarsi ai sensi del D.M. 140/2012, della ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e dell'IVA nella Controparte_3 misura di legge.
PREMESSO IN FATTO CHE:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi a questo Tribunale, , chiedendo che si Controparte_1
accertasse e dichiarasse - in via principale- la nullità dell'accordo di separazione consensuale
stipulato mediante negoziazione assistita l'8 marzo 2022 e- in via subordinata- l'annullamento del
medesimo ai sensi dell'art. 1425 c.c., per l'incapacità legale delle parti a contrarre, da intendersi
come incapacità dei coniugi di poter validamente sottoscrivere un accordo di negoziazione assistita
senza la garanzia dell'indipendenza dei legali in delega ovvero per dolo determinante, in quanto l'
pagina 3 di 15
attrice non sarebbe stata messa in condizione di accedere ad una reale disclosure del marito e, per
questo solo fatto, avrebbe accettato condizioni penalizzanti.
Premetteva l'attrice che
- la stessa e il Signor contraevano matrimonio in data 11 ottobre 2003 nel Comune di CP_1
Milano
- I coniugi optavano per il regime della separazione dei beni.
- Dal matrimonio nascevano tre figli: (il 13.7.2004), Persona_3 Persona_4
(il 30.3.2006) e (il 14.4.2008), a tutt'oggi non autosufficienti
[...] Persona_5
economicamente.
- La vita matrimoniale si svolgeva prevalentemente nella casa coniugale sita in Milano, Viale
Abruzzi n. 4, di proprietà esclusiva della Signora . Pt_1
- Venuta definitivamente meno l'affectio coniugalis, i coniugi pervenivano alla decisione di
separarsi consensualmente e per evitare una lunga battaglia giudiziale prospettata dal Signor
, la Signora era stata costretta – nel superiore interesse dei figli e del loro CP_1 Pt_1
benessere emotivo – ad accettare una separazione consensuale alle condizioni imposte dal
marito, assolutamente penalizzanti, che venivano trasfuse in un accordo di negoziazione
assistita sottoscritto l'8 marzo 2022 senza alcuna disclosure o approfondimento istruttorio dei
legali incaricati, appartenenti al medesimo studio legale.
Evidenziava l'attrice che l'accordo di negoziazione assistita era da considerassi affetto da
nullità in quanto posto in essere in violazione di norme imperative di legge e nello specifico sia
della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. n. 132/2014 sia dell'art 24 comma 5 del Codice
Deontologico Forense . Precisava infatti che l'accordo di negoziazione assistita veniva
stipulato con il patrocinio dei legali Avv. Gaia Gattoni – per la Signora - e Avv. Pt_1 pagina 4 di 15
Pierfrancesco Gelmetti – per il Signor legali entrambi domiciliati nel medesimo studio CP_1
di Milano, Piazza Castello n. 2 con medesimo numero di fax;
gli stessi peraltro condividono,
nei registri dell'Albo degli Avvocati, la stessa domiciliazione essendo organici allo
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