Trib. Taranto, sentenza 09/05/2024, n. 1387
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Testo completo
N. R.G. 3808/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3808/2020 promossa da:
RO LA (R[...]), con il patrocinio dell'avv. LATTARULO
CARMINE, elettivamente domiciliato in via Puglie, 102 - TARANTO, presso il difensore avv.
LATTARULO CARMINE
APPELLANTE
DARAG ITALIA S.p.A. (C.F. 07707320151), con il patrocinio degli avv.ti DI MAGGIO GIOVANNI e
DI MAGGIO GAILA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele 116/118 – SAVA, presso i difensori avv.ti DI MAGGIO GIOVANNI e DI MAGGIO GAILA MARIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti di cui all'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, GR RI impugnava la sentenza n. 1100/2020, depositata in data 22.06.2020, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva dichiarato cessata la materia del contendere nella causa avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativi al sinistro avvenuto il 01/11/2018 a Laterza.
A sostegno dell'appello, l'odierna appellante deduceva la violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver erroneamente il Giudice di pace compensato le spese di lite e condannato parte convenuta al pagamento della sola somma di euro 125,00 per contributo unificato;
contestava, altresì, la violazione dell'art. 148
d.lgs. 209/2005 Cod. Ass in quanto la compagnia assicurativa non aveva motivato l'offerta.
Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con condanna della convenuta al pagamento del doppio grado di giudizio delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Regolarmente costituitosi, la Darag Italia S.p.A., preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del numero della sentenza impugnata;
nel merito, evidenziava la correttezza
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dell'iter logico giuridico seguito dal primo giudice e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e conferma della sentenza con condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. All'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del numero della sentenza impugnata sollevata dalla compagnia appellata.
A tal proposito, il primo comma dell'art. 342 c.p.c. recita “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3808/2020 promossa da:
RO LA (R[...]), con il patrocinio dell'avv. LATTARULO
CARMINE, elettivamente domiciliato in via Puglie, 102 - TARANTO, presso il difensore avv.
LATTARULO CARMINE
APPELLANTE
DARAG ITALIA S.p.A. (C.F. 07707320151), con il patrocinio degli avv.ti DI MAGGIO GIOVANNI e
DI MAGGIO GAILA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso Vittorio Emanuele 116/118 – SAVA, presso i difensori avv.ti DI MAGGIO GIOVANNI e DI MAGGIO GAILA MARIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti di cui all'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, GR RI impugnava la sentenza n. 1100/2020, depositata in data 22.06.2020, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva dichiarato cessata la materia del contendere nella causa avente ad oggetto la richiesta di accesso agli atti relativi al sinistro avvenuto il 01/11/2018 a Laterza.
A sostegno dell'appello, l'odierna appellante deduceva la violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver erroneamente il Giudice di pace compensato le spese di lite e condannato parte convenuta al pagamento della sola somma di euro 125,00 per contributo unificato;
contestava, altresì, la violazione dell'art. 148
d.lgs. 209/2005 Cod. Ass in quanto la compagnia assicurativa non aveva motivato l'offerta.
Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con condanna della convenuta al pagamento del doppio grado di giudizio delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Regolarmente costituitosi, la Darag Italia S.p.A., preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del numero della sentenza impugnata;
nel merito, evidenziava la correttezza
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dell'iter logico giuridico seguito dal primo giudice e, pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e conferma della sentenza con condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. All'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
Preliminarmente occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione del numero della sentenza impugnata sollevata dalla compagnia appellata.
A tal proposito, il primo comma dell'art. 342 c.p.c. recita “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza di primo grado fatte
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