Trib. Firenze, sentenza 22/11/2024, n. 1264
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Testo completo
Proc. n. 943/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 22 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 943 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Domenico Parte_1 Naso ed elettivamente domiciliato in Roma alla Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Domenico Naso;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 16.03.2024 e ritualmente notificato, il docente Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione
[...] di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Accertare e dichiarare il diritto di parte
[...] ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
[...] 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.”.
2. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data 28/03/2024 all'indirizzo P_
, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la Email_1 contumacia.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).
6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.
7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi