Trib. Milano, sentenza 15/01/2024, n. 3990
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4576/2023 R.G. promossa da: SS TO, con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE GIUSEPPINA
contro
: PL OO RL, con il patrocinio dell'avv. MARANI PAOLO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.05.2023, SS TO ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
PL OO RL, chiedendo di: accertare l'ILLEGITTIMITA' del licenziamento adottato nei confronti della Ricorrente GN SI RR, per le motivazioni di cui in narrativa e PER L'EFFETTO dichiarare la NULLITA' del richiamato licenziamento, con le conseguenze di legge e di rito con condanna della Resistente, in sostituzione della reintegra della LA nel posto di lavoro , al risarcimento del danno subito dalla
LA in ragione del licenziamento illegittimo mediante una indennità non inferiore a 15 mensilità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE atteso il carattere discriminatorio e/o illecito del licenziamento comminato alla GN
RR SI accertare l'ILLEGITTIMITA' del licenziamento e PER
L'EFFETTO ordinare alla PL OO RL , in persona del legale
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SEMPRE NEL MERITO condannare la Società Resistente al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto ( Corte
Cost. 459/00, Corte Cost. n. 136/2001;
Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonchè al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283
c.c.;
nonché condannare, ancora, la Resistente ex art. 429, comma terzo, c.p.c. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
SEMPRE NEL MERITO condannare ex art. 1218 c.c. ed altresì ex art.
2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2087 c.c la RESISTENTE al risarcimento di ogni danno patito e patiendi dalla Ricorrente quantificabile in euro 100.000,00= o nella diversa cifra che emergerà in corso di istruttoria ed altresì in ragione della espletanda CTU.
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO : Accertare e Dichiarare la nullità , l'invalidità o l'illegittimità del licenziamento comminato in data 15 settembre 2022 per la violazione degli artt. 1175 c.c. e
1375 del c.c. e per effetto condannare la Resistente al risarcimento del danno per la violazione dei precetti normativi e secondo legge.
Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della società PL OO RL in data 4.5.2017 in forza di contratto di apprendistato con la qualifica di ingresso di apprendista operaio di livello 6 Super del CCNL
Pubblici esercizi Confcommercio e mansioni di preparazione e distribuzione di prodotti di vendita, di cassiera ed altre prestazioni accessorie.
Tanto premesso, TO ha lamentato di essere stata costretta a recarsi a lavoro anche solo per due o tre ore a settimana, e a rimanere a casa, senza alcun preavviso, per settimane intere, le
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quali venivano imputate a “ferie” o a “malattia”, o dovendo prolungare gli orari previsti da contratto almeno sino alle ore
24:00.
Tale arbitrarietà da parte del datore di lavoro avrebbe ingenerato nella ricorrente una situazione di forte stress, tale da indurla ad assentarsi dal lavoro.
In ragione del comportamento mobbizzante così dedotto, la ricorrente si assentava per malattia, superando il periodo di comporto.
Per queste argomentazioni, la parte ricorrente ha lamentato
l'invalidità del licenziamento comunicato il 15 settembre 2022 in quanto non supportato da giusta causa o giustificato motivo e atteso il carattere discriminatorio e illecito dello stesso, e ha chiesto inoltre il