Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 251
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Testo completo
n. /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02.02.1970
cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Con l'Avv. Alessandra Meriggi del Foro di Milano
e
2) Parte_2
Nato a Como, il 05.05.1965
Cittadino Italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pomi del Foro di Milano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) , nato a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...], il [...] non economicamente autosufficiente Parte_5
b) tra le parti è intervenuto: divorzio in data 01.08.2017 mediante sentenza n. 1221/2017 in data 01.08.2017;
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire
l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente di cui alla sentenza n.
1221/2017 del Tribunale di Como:
1)AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- Il figlio minorenne rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Pt_3
- I figli, e permangono collocati presso la madre, presso la sua residenza. Pt_5 Pt_3
- I genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
Le decisioni verranno prese, vista l'età dei figli, tenendo in debita considerazione anche la loro opinione.
2)DIRITTI DI VISITA
- e potranno scegliere liberamente quando e come vedere il padre Pt_5 Pt_3 mettendosi d'accordo direttamente con il sig. , nel rispetto degli impegni Parte_2 precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio di entrambi.
3)MANTENIMENTO DEI FIGLI
- Essendo entrambi i figli collocati presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_2
loro mantenimento a mezzo del pagamento della somma mensile di € 900,00 da
corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]X02 – Banca
Popolare di Sondrio, Fino Mornasco.
- La somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat con decorrenza da agosto 2025.
- Il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Quanto alle spese straordinarie:
- Le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.07.2024, da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02.02.1970
cittadina: , Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Con l'Avv. Alessandra Meriggi del Foro di Milano
e
2) Parte_2
Nato a Como, il 05.05.1965
Cittadino Italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Marco Pomi del Foro di Milano
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- MINORI:
1) , nato a [...], il [...] Parte_3
- Parte_4
1) , nata a [...], il [...] non economicamente autosufficiente Parte_5
b) tra le parti è intervenuto: divorzio in data 01.08.2017 mediante sentenza n. 1221/2017 in data 01.08.2017;
letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire
l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente di cui alla sentenza n.
1221/2017 del Tribunale di Como:
1)AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- Il figlio minorenne rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Pt_3
- I figli, e permangono collocati presso la madre, presso la sua residenza. Pt_5 Pt_3
- I genitori si occuperanno dell'educazione, dell'istruzione, della salute, della cura ed assistenza dei figli assumendo di comune accordo le relative decisioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
Le decisioni verranno prese, vista l'età dei figli, tenendo in debita considerazione anche la loro opinione.
2)DIRITTI DI VISITA
- e potranno scegliere liberamente quando e come vedere il padre Pt_5 Pt_3 mettendosi d'accordo direttamente con il sig. , nel rispetto degli impegni Parte_2 precedentemente assunti, delle attività organizzate e dell'attività di studio di entrambi.
3)MANTENIMENTO DEI FIGLI
- Essendo entrambi i figli collocati presso la madre, il sig. contribuirà al Parte_2
loro mantenimento a mezzo del pagamento della somma mensile di € 900,00 da
corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...]X02 – Banca
Popolare di Sondrio, Fino Mornasco.
- La somma verrà rivalutata annualmente, solo in aumento, secondo gli indici Istat con decorrenza da agosto 2025.
- Il pagamento della somma di cui sopra avrà decorrenza a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
Quanto alle spese straordinarie:
- Le spese straordinarie, sia che richiedano il preventivo accordo sia che non lo richiedano, permangono equamente ripartite tra le parti nella
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