Trib. Bari, sentenza 13/06/2024, n. 2829

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/06/2024, n. 2829
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2829
Data del deposito : 13 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:

1. DE SIMONE dott. S U - presidente rel. -

2. CRRA dott. A - giudice -

3. GUARAGNELLA dott.ssa V - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 2944/2019 R.G.A.C.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. R I Parte_1 con mandato in calce al ricorso introduttivo
- ATTORE -
E
PRUDENTE rappresentata e difesa dall'Avv. M P CP_1
C in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
N O N C H E'
rappresentato e difeso dall'avv. M P CP_2
C in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento
- INTERVENTORE ADESIVO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -


OGGETTO: Separazione personale con reciproche domande di addebito.
CONCLUSIONI: All'udienza del 18/3/2024 la causa veniva assegnata
a sentenza sulle conclusioni contestualmente declinate a verbale dai procuratori delle parti, ai quali venivano concessi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
il
P. M. rassegnava le sue conclusioni con nota del 19/3/2024.
I FATTI RILEVANTI DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 28/02/2019 premesso Parte_1 che:
• il 18/8/1990 aveva contratto matrimonio concordatario in
Bari con e che dalla loro unione erano Parte_2 nati due figli: (il 7/4/93) e (il 19/11/95);
CP_2 Per_1
• egli era stato militare della Guardia di Finanza ma al momento era in pensione;

• sua moglie, legata in maniera viscerale alla sua famiglia di origine, era diventata col tempo sempre più arrogante, oltre che disinteressata alle esigenze sue e della famiglia, ed era solita tenere comportamenti sia aggressivi, che venivano fomentati da sua madre e sua sorella, sia di disprezzo nei suoi confronti;

• già in due precedenti occasioni aveva presentato ricorso per separazione giudiziale con addebito a sua moglie ma i coniugi si erano poi riappacificati;

• tuttavia, gli atteggiamenti incresciosi di sua moglie si erano ripetuti al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fino a quando lei, il
26/09/2018, si era allontanata dalla casa coniugale a seguito di una discussione per futili motivi, ma non prima di averlo aggradito, e si era trasferita a casa dei suoi genitori;

• suo figlio era rimasto a convivere con lui presso la CP_2 casa coniugale di Bari, condotta in locazione, mentre si era sposata;
Per_1
• benché sua moglie avesse introdotto un ricorso per misura di protezione fondata su di un episodio di aggressione risalente a circa vent'anni prima, le sue specchiate qualità personali risultavano dal rapporto informativo dei suoi superiori;

• in qualità di pensionato percepiva un rateo mensile complessivo di circa € 1.800,00 dal quale, tuttavia, andavano detratte varie spese, tra cui un finanziamento da lui contratto nel 2016;

• sua moglie, invece, era segretaria stenodattilografa nonché impiegata d'ordine come risultava dalle attestazioni rilasciate dalla Org_1 chiedeva la separazione personale con addebito a sua moglie,
l'assegnazione a sé della casa familiare in ragione della convivenza con suo figlio e che nessun assegno le fosse CP_2 riconosciuto.
Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva ritualmente il giudizio PRUDENTE la quale, mentre non CP_1 si opponeva alla declaratoria sullo status, contestava radicalmente l'avversa prospettazione dei fatti rimarcando il comportamento vessatorio e denigratorio di suo marito, offensivo della sua dignità di persona e di madre, culminato nell'episodio del 26/09/2018 quando per futili motivi l'aveva strattonata, spinta con violenza contro un armadio e fatta cadere per terra, procurandole “escoriazioni all'avanbraccio destro, arrossamento cutaneo in regione cervico dorsale e cervico dorsalgia post traumatica”, come risultava dal referto del pronto soccorso.
A seguito di quanto avvenuto aveva proposto istanza per ordini di protezione, che veniva accolta con il decreto del 12/03/2019 che ordinava al di astenersi dalle condotte Pt_1
pregiudizievoli nei suoi confronti e di non avvicinarsi ai luoghi da lei abitualmente frequentati.
Conclusivamente, chiedeva che la separazione fosse addebitata a suo marito per la violazione dei doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale, che le fosse riconosciuto un assegno di mantenimento di importo non inferiore ad € 700,00 mensili e che a carico di lui fosse posto l'obbligo di contribuire al mantenimento di suo figlio , maggiorenne ma CP_2 non autosufficiente, versandole la somma di € 300,00;
chiedeva altresì che le fosse assegnata la casa coniugale perché suo figlio intendeva continuare a vivere con lei.
Spiegando intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio
figlio della coppia e, dichiarando la sua CP_2 intenzione di continuare a vivere con sua madre, chiedeva che la casa coniugale fosse assegnata a lei e che a carico di suo padre fosse posto l'obbligo di contribuire al suo mantenimento versandogli la somma di € 300,00 mensili.
All'udienza del 23/05/2019, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi
a vivere separati, assegnava la casa alla convenuta in ragione della convivenza con lei del figlio e poneva a carico del CP_2
l'obbligo di corrisponderle complessivamente € 900,00, di Pt_1 cui € 600,00 a titolo di assegno muliebre ed € 300,00 per contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne;
nominava poi il giudice istruttore e concedeva alle parti i termini di legge per depositare le rispettive memorie integrative.
Rinviata ripetutamente la causa per il tentativo di bonario componimento, concessi alle parti i termini per articolare le rispettive richieste istruttorie, con ordinanza del 15/11/2021 il giudice istruttore rigettava quelle formulate dalla convenuta per indeterminatezza dei capitoli di prova e ordinava all'attore di depositare le proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate.
All'udienza del 18/03/2024 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dai procuratori delle parti, il P.M. rassegnava le sue conclusioni con nota in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è fondata e Parte_1 merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile
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