Trib. Lecce, sentenza 03/09/2024, n. 2780
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa C M Presidente
Dott.ssa M G P Giudice rel.
Dott. G F Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5724 del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2021 proposta da
, con l'avv.to CARRIERI MARILÙ Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
contumace CP_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni del procuratore delle parti e del PM come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
VERSIENTI EMANUELE conveniva in giudizio CP_1 chiedendo quanto segue: “ 1) autorizzare, con tutte le conseguenze di legge, il sig. a riconoscere il minore , nato a Parte_1 Persona_1
Lecce il giorno 8/08/2020;
2) sostituire il cognome della madre, sig.ra
, con quello del padre, sig. 3) disporre Parte_2 Parte_1
l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell'affidamento, del mantenimento e del collocamento del minore;
4) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva: che, da marzo 2018, egli aveva intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra ;
che, nel mese di dicembre 2019, la sig.ra CP_1
scopriva di essere incinta;
che, nel mese di maggio 2020, la relazione CP_1 con la sig.ra si era interrotta;
che, “nonostante l'interruzione della CP_1 convivenza”, entrambe le parti continuavano “a sentirsi segretamente, in quanto consapevoli dell'atteggiamento ostile della Sig.ra nei CP_2 confronti dell'ex compagno della figlia ;
che, in data Persona_2
08.08.2020, ella aveva partorito senza darne notizia al ricorrente;
che ella aveva provveduto autonomamente al riconoscimento dei neonato , Per_1
attribuendogli il proprio cognome senza dichiarare la paternità del ricorrente;
che, successivamente alla nascita del bambino, egli aveva
“continuato a recarsi presso l'abitazione della madre della sua ex compagna chiedendo di poter vedere suo figlio ed esercitare il suo diritto di essere padre”;
che la resistente gli negava il riconoscimento del minore, ostacolando la relazione con lo stesso;
che tale atteggiamento della resistente “non trova[va] alcun fondamento e giustificazione ma al contrario [era] una decisione dannosa e pregiudizievole per il regolare futuro sviluppo psicofisico del bambino”.
Nessuno si costituiva per la sig.ra . CP_1
Il giudizio veniva regolarmente notificato al PM in sede.
Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni rese dai SS di Surbo
(LE) e gli atti del giudizio rgn. 779/2020 pendente innanzi al TM di Lecce.
All'udienza del 25.01.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e rinunciava ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della sig.ra , CP_1
regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito si osserva quanto segue.
Parte convenuta, in ragione della sua contumacia, non ha spiegato opposizione avverso la richiesta di autorizzazione al riconoscimento del figlio azionata dal ricorrente ai sensi dell'art 250 c.c. ratione temporis vigente.
Il Tribunale , stante la mancata opposizione della convenuta e non essendo emersi elementi di pregiudizio per il minore dal riconoscimento da parte del padre, ritiene potersi accogliere la richiesta avanzata in merito dal ricorrente.
Dall'esame delle relazioni rese dai SS di Surbo nel presente giudizio ed in quello pendente innanzi al TM di Lecce, infatti, non si evincono fatti ostativi al riconoscimento da parte del padre biologico.
I SS di Surbo, con relazione protocollata in data 03.11.2020 e depositata nel giudizio rgn. 779/2020 pendente innanzi al TM di Lecce ( procedimento azionato su ricorso del PM a tutela dei tre figli minori della convenuta per episodi di violenza assistita), hanno riportato la storia della coppia, in particolare i racconti della sig in ordine alla convivenza avuta con il CP_1
ricorrente: Nella detta relazione è dato leggere: che la coppia è andata a convivere assieme ai due figli che ciascuno di essi aveva avuto da precedenti relazioni;
che la coppia si è lasciata e