Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 116

TRIB Lamezia Terme
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Lamezia Terme
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 116
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 116
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE

SENTENZA DI DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE A
SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1024 del 2023 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), instaurata da:
– CF - nata in [...], in data [...], residente Parte_1 C.F._1 in VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1 88025 MAIDA, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via Luigi Galbani
n. 8, presso lo studio dell'avv. TILLIECI ANTONINO - CF - che la rappresenta e difende C.F._2 in giudizio, giusta procura alle liti in atti;

-parte ricorrente-
e
– CF - nato a MAIDA (CZ) ed in data 10/10/1960, ivi residente Controparte_1 C.F._3 in VIA PALMIRO TOGLIATTI, n. 1, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CALABRETTA GIULIO - CF
- giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo contenzioso e cumulativo in atti, depositato in data 18/09/2023 dalla parte ricorrente, sig.ra - che la stessa Parte_2 aveva contratto matrimonio civile con il sig. , in Maida ed in data 3 giugno 2019, iscritto Controparte_1 nei relativi Registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune - atto n. 3, Parte I, anno 2019
(vedi allegato in atti), con unione dalla quale - seppure prima della celebrazione del matrimonio – era nato il


2
figlio , a Lamezia Terme ed in data 10 marzo 2016 (cod. fisc. Persona_1 C.F._5
), allo stato – dunque – ancora minorenne, il quale viveva con la madre ed era residente in [...], via
[...]
P. Togliatti n. 1;
- che i coniugi avevano adottato il regime della separazione legale dei beni nei loro rapporti patrimoniali;

- che da qualche tempo gli stessi avevano constatato essere venuta meno l'affectio maritalis, con significativa incomunicabilità e permanente contrasto, situazione che si era venuta a determinare sia a causa della consistente differenza d'età - con conseguenti differenti punti di vista anche sulle questioni più banali della vita quotidiana - sia a causa delle differenti origini e conseguentemente di cultura, che comportava differenti apprezzamenti sulle scelte di vita proprie e della famiglia;

- che, in particolare, il sig. aveva posto in essere comportamenti illeciti, che ne avevano Controparte_1 determinato l'arresto, tanto che era stato detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi;
contegni – pertanto
– tali da alterare il rapporto fiduciario, generando uno stato di incomunicabilità assoluta anche circa la gestione del figlio;

- che, essendo ormai venute meno la comunione materiale e spirituale, la prosecuzione della convivenza si era
- per effetto di ciò - resa del tutto insostenibile;

- che la ricorrente era inoccupata, in attesa di un lavoro anche part-time e viveva anche grazie a piccoli lavoretti ed all'aiuto di conoscenti, non sosteneva particolari oneri e non era neanche titolare di beni immobili, ma soltanto della vettura che utilizzava;

- che parte resistente era stata detenuta ed in precedenza - quando ancora si trovava in stato di libertà - era disoccupata, per cui non percepiva alcun reddito, ad eccezione del reddito di cittadinanza ed non era inoltre titolare di beni mobili o immobili;

- che la casa coniugale, sita in via Palmiro Togliatti n. 1 a Maida, consisteva in un alloggio popolare di cui il resistente era assegnatario, che veniva pagata a metà tra i coniugi e – tuttavia - la ricorrente aveva, al momento, spostato il proprio domicilio in via I° Maggio, I° Trav., snc in Vena di Maida, dove viveva insieme al figlio;

- che parte ricorrente aveva maturato l'esigenza di recuperare la propria libertà, con l'esigenza di definire i rapporti con il sig. , anche economici in tal modo consentendo al figlio, ancora minore, Controparte_1
l'acquisizione di un migliore equilibrio psico-fisico, evidentemente alterato dall'attuale situazione in cui versava l'intero nucleo familiare.
La stessa parte ricorrente dichiarava che non esistevano altri procedimenti aventi ad oggetto - in tutto o in parte - le medesime domande di cui al ricorso in oggetto o domande ad esse connesse e - tutto ciò premesso
- la stessa, per come in atti generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e
473- bis.49 c.p.c. - chiedeva che il sig. Presidente del Tribunale adito volesse fissare l'udienza per la comparizione delle parti e nominare il giudice relatore affinché - esperito il necessario tentativo di conciliazione
– fosse emanata sentenza immediata sullo status dei coniugi, nonché i provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e – successivamente - procedere alla decisione sulla separazione personale dei coniugi volendo accogliere le seguenti conclusioni:
- emettere sentenza immediata sullo “status” dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile di Maida;

3
- affidare il figlio alla madre, sig.r ; Parte_1
- fissare la residenza abituale del figli presso il domicilio della ricorrente, sito Persona_1 in Vena di Maida, via I° Maggio, I° Trav. snc;

- assegnare – pertanto - la casa coniugale, sita in Maida, via Palmiro Togliatti n. 1 al padre sig. CP_1
;
[...]
- regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare il figlio, allorquando sarà in grado di esercitare tale diritto, nei seguenti modi e termini in considerazione dell'età del bambino:

1. due pomeriggi alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio;

2. il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ogni quindici giorni a sabati alterni;

3. la domenica ogni quindici giorni in maniera da alternare la domenica con il sabato in cui non eserciterà il diritto di visita;
- disporre a carico del padre, sig. l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad Controparte_1 euro 400,00 (quattrocento/00) in favore del figlio minore, quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere il giorno cinque di ogni mese, tramite versamento con vaglia postale in favore della madre;

- prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50%;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la stessa parte ricorrente chiedeva altresì che - decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronunci la separazione personale
- il Tribunale adito volesse parimenti fissare l'udienza di comparizione delle parti, designando il giudice relatore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Maida il 3 giugno 2019, iscritto negli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 3, Parte I, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'affidamento del figlio, il loro mantenimento e comunque la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra il padre ed il figlio nei modi e nei termini di cui al ricorso o per come decisi nel corso del giudizio di separazione.
Per effetto di ciò, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, con decreto emesso in data 21 settembre 2023, nominava relatore della controversia in esame sé medesimo, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., anche al fine della pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti di cui al successivo art. 473-bis.22 c.p.c., con delega espressa per la trattazione del procedimento, fatta salva la pronuncia in merito ad eventuali richieste istruttorie, la predisposizione di un calendario processuale per l'assunzione di eventuali mezzi di prova, nonché l'attivazione dei poteri decisionali – eventualmente in tema di status – di cui all'art. 473-bis.22, ult. comma, c.p.c. e fissava in prosieguo l'udienza del 5 dicembre 2023 per la comparizione delle parti in presenza dinanzi al Giudice Istruttore, individuato nella sua stessa persona, con la precisazione che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non dovevano intercorrere più di novanta giorni, ed assegnando alla ricorrente termine fino al 2 ottobre 2023 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
precisava –
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