Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 57
TRIB Avellino
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RG. n. 2734/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia servizi di riscossione s.p.a.), subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante di Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. e Equitalia Sud s.p.a., ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. 13756881002, con sede in Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E ER FA (C.F. [...]) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Daniele Capriglione e dall'Avv. Giovanni Ugolino presso il cui studio elett.te domicilia in Corbara (SA) alla via Cerzone n. 9 APPELLATO NONCHÉ
CONTRO
PREFETTURA DI PADOVA, p. iva 80015960281 Ufficio territoriale del Governo - in persona del Prefetto p.t. APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. SP LE conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Prefettura di Padova, per ivi sentire dichiarare la nullità e/o
1
illegittimità dell'estratto di ruolo conosciuto in data 30.01.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 01220120004687672000 emessa dalla Prefettura di Padova, deducendo la mancata e/o irregolare notifica della cartella di pagamento, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva, lamentando la nullità per maggiorazioni non dovute e la mancata indicazione della data di consegna del ruolo. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella, il difetto di legittimazione passiva limitatamente alla notifica del verbale di accertamento prodromico;
deduceva, altresì, la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando la notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per maggiorazioni non dovute. Si costituiva altresì la Prefettura di Padova. Con sentenza n. 341/2020 pubblicata in data 08.04.2020, il Giudice di Pace di Lauro, accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 1.233,59 riportata nella cartella di pagamento n. 01220120004687672000 e condannando la convenuta (odierna appellante) al pagamento integrale delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha interposto gravame lamentando preliminarmente l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità di impugnazione del ruolo, ritualmente formalizzata nella comparsa costitutiva oltre che l'erronea declaratoria della prescrizione e della condanna al pagamento integrale delle spese di lite. Si è costituito SP EL insistendo per la conferma della sentenza gravata;
è rimasta contumace, benché ritualmente citata, la Prefettura di Padova. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo per conclusioni;
infine assegnata alla Scrivente in data 14/6/2023 ed introitata in decisione all'udienza del 8/1/2025 senza assegnazione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2734 R.G. dell'anno 2020 vertente TRA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia servizi di riscossione s.p.a.), subentrante a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante di Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. e Equitalia Sud s.p.a., ai sensi dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 dell'01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016, in persona del legale rappr.te p.t., P.IVA e c.f. 13756881002, con sede in Avellino alla via Moccia n. 68, elett.te dom.ta in Avellino alla via Piave n. 29/b presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Cotticelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti APPELLANTE E ER FA (C.F. [...]) rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Daniele Capriglione e dall'Avv. Giovanni Ugolino presso il cui studio elett.te domicilia in Corbara (SA) alla via Cerzone n. 9 APPELLATO NONCHÉ
CONTRO
PREFETTURA DI PADOVA, p. iva 80015960281 Ufficio territoriale del Governo - in persona del Prefetto p.t. APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. SP LE conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Lauro, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Prefettura di Padova, per ivi sentire dichiarare la nullità e/o
1
illegittimità dell'estratto di ruolo conosciuto in data 30.01.2019 relativo alla cartella di pagamento n. 01220120004687672000 emessa dalla Prefettura di Padova, deducendo la mancata e/o irregolare notifica della cartella di pagamento, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva, lamentando la nullità per maggiorazioni non dovute e la mancata indicazione della data di consegna del ruolo. Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella, il difetto di legittimazione passiva limitatamente alla notifica del verbale di accertamento prodromico;
deduceva, altresì, la infondatezza dell'eccezione di prescrizione, invocando la notifica di intimazione di pagamento idonea ad interrompere la prescrizione, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per maggiorazioni non dovute. Si costituiva altresì la Prefettura di Padova. Con sentenza n. 341/2020 pubblicata in data 08.04.2020, il Giudice di Pace di Lauro, accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del diritto a riscuotere la somma di € 1.233,59 riportata nella cartella di pagamento n. 01220120004687672000 e condannando la convenuta (odierna appellante) al pagamento integrale delle spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, Agenzia delle Entrate - Riscossione ha interposto gravame lamentando preliminarmente l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di inammissibilità di impugnazione del ruolo, ritualmente formalizzata nella comparsa costitutiva oltre che l'erronea declaratoria della prescrizione e della condanna al pagamento integrale delle spese di lite. Si è costituito SP EL insistendo per la conferma della sentenza gravata;
è rimasta contumace, benché ritualmente citata, la Prefettura di Padova. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo per conclusioni;
infine assegnata alla Scrivente in data 14/6/2023 ed introitata in decisione all'udienza del 8/1/2025 senza assegnazione
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