Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 104

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 104
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 104
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 51247/2023

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

Va premesso che all'udienza cartolare del 20.11.2024 nella causa tra NEAPOLIS
1799 e la parte convenuta AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ed il
MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE tempestivamente costituite sono state depositate le note scritte di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione ad ingiunzione fiscale ex art 3 R.D. n. 610/ 1939 prot. 629001 del
16.10.2023 per la somma di €53952,74 ( comprensivo di interessi legali dal 28.03.2023 al
16.10.2023)
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale - previa emissione di Ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento - annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato e per l'effetto condannare l'Agenzia –
ADM al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo;
in subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso perché infondato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina1 di 4
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Dev'esser dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in relazione alla domanda proposta da Neapolis 1799 s.r.l.
Con ricorso in opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex art. 3 RD
639/1910
(per la somma di € 53.952,74 ed interessi) richiesta alla società Neapolis, titolare della concessione del gioco del Bingo svolto nella sala di Fiumicino – Parco Leonardo, a titolo di proroga tecnica ex art. 1 comma 636 Legge 147/2013, la società ha chiesto al
Tribunale di annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
Ha precisato che a suo carico era stato emesso provvedimento di decadenza della concessione, impugnato dinanzi al TAR Lazio.
Che il canone concessorio non fosse dovuto per i periodi di sospensione ed interruzione dell'attività delle sale da gioco a cagione della pandemia COVID 19 ( ex art.
69 comma 2 D.l. 18/2020
ed ex art 1 comma 9 lett. I DPCM del 25.10.2020).
Che l'interpretazione logica della disposizione era di esonerare i concessionari del gioco del BINGO dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell'attività imposta per ordine dell'autorità pubblica poiché, in questo periodo, non era ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi