Trib. Chieti, sentenza 01/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 01/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 1
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 3.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
ASP N. 1 DELLA PROVINCIA DI CHIETI (C.F. e P. IVA 02627430693), con sede a Chieti in via dei
Cappuccini n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto
Pagliaricci del Foro di Chieti
opponente
e
MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE (C.F. e P.IVA 01709130767), con sede a Bari in via Caduti
Strage di Bologna n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Paola Cruciano e Michele Perrone, entrambi del Foro di Bari, e dall'avv. Savino Tatoli del Foro di Trani,
domiciliata a Roma in via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'avv. Michele Perrone
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni dell'opponente:Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per le
ragioni menzionate, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 227/2023 emesso
dal Tribunale di Chieti in data 18.04.2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dall'ASP n. 1 della Provincia di
Chieti alla OS Cooperativa Sociale;
in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta

principale, escludere comunque l'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002;
con vittoria di spese e di

competenze professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.

Conclusioni dell'opposta: “- rigettare l'opposizione proposta dalla ASP N.1 della Provincia di Chieti perché
infondata in fatto e in diritto per le ragioni suesposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 227/2023
emesso in data 18.4.2023 con cui è stato ingiunto alla controparte il pagamento della somma di € 997.912,20 oltre Iva
nonché gli interessi di mora ex d.lgs 231 del 2002 e le spese della procedura di ingiunzione, liquidiate in € 870,00 per
esborsi ed € 5.712,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15% c.p.a. ed i.v.a. come per
legge, e per l'effetto;
- Condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi moratori dal giorno della scadenza

delle fatture sino all'effettivo soddisfo così come saranno quantificati in sede giudiziaria. Allo scopo si chiede sin d'ora di ammettersi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatta quantificazione degli interessi moratori così come
dovuti. - Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese legali e competenze nei termini di legge da distrarsi
in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari”.

FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 227 del 18.4.2023 questo Tribunale ha ingiunto alla ASP n. 1 della Provincia di Chieti il
pagamento della somma di € 997.912,20 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della OS
cooperativa sociale, quale corrispettivo dovutole per servizi socio-sanitari ed infermieristici svolti.
La ASP n. 1 si è opposta al decreto eccependo la carenza di prova del credito, nell'an e nel quantum,
evidenziando la mancata stipulazione del contratto, e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi