Trib. Venezia, sentenza 17/01/2024, n. 160
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA
N. 1277/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott. Luca Boccuni Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1277/2020 R.G. promossa da:
CF S.R.L. (c.f. 12925820156), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DE PASQUALE DANIELA, attrice, contro
AD MAIORA S.R.L. (c.f. 04185420231), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace
ALIBI DISCO CLUB S.A.S. DI ZI RI NA & C. (c.f. 01915390239) in persona del legale rappresentante pro tempore, e ZI RI NA (c.f.
[...]), rappresentate e difese dall'avv. PASETTO FEDERICO e dall'avv.
ORSOLATO NICOLA, convenute, in punto: diritto d'autore.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
Come da foglio di precisazione delle conclusioni:
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«Voglia il Tribunale Ill.mo,
- previo ogni opportuno accertamento;
- respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione
Nel merito:
1) dichiarare cessata la materia del contendere, giusta transazione intervenuta in data 3 gennaio 2023, per rinuncia all'azione da parte di CF ed accettazione da parte delle convenute, relativamente alle domande come da parte attrice proposte nei confronti della AL Disco Club S.a.s. di IO IA CR & C. e di
IO IA CR, n.q. di socio accomandatario della AL Disco Club S.a.s. di IO IA CR & C., compensando integralmente le spese di lite tra le parti;
2) accertare e dichiarare che la convenuta società Ad AI S.r.l., utilizzando i fonogrammi appartenenti al repertorio di CF presso la discoteca “YL Disco” corrente in San Bonifacio (VR), Via Fontanelle n. 28, senza nulla corrispondere alla società attrice, è incorsa nella violazione degli articoli 72 e 73 L.A. e, per
l'effetto,
3) condannare la convenuta società Ad AI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CF dei compensi di cui all'art. 73 L.A. per la diffusione di fonogrammi protetti presso la discoteca YL dal 1° luglio 2014 al 28 febbraio 2019, per tutte le ragioni dedotte in atti, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 14.031,54( quattordicimilatrentuno/54) ovvero la somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
4) condannare la convenuta Ad AI S.r.l., per quanto di competenza, al risarcimento di tutti i danni sofferti da CF per effetto della violazione del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione del proprio catalogo musicale ai sensi dell'art. 72 L.A., da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 158, comma 2,
L.A. e in ogni caso per un importo non inferiore ad Euro 7.015,77 (settemilaquindici/77), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione fino alla pronuncia della sentenza;
5) ordinare la pubblicazione della sentenza per almeno una volta sui quotidiani Il Sole 24 ore, La
Repubblica e Il Corriere della sera, in caratteri doppi del normale, a cura della attrice e a spese della convenuta;
In ogni caso
˗ con vittoria di tutte le spese di lite».
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Conclusioni dei convenuti AL Disco Club s.a.s. di IO IA CR & C. e IO IA
CR: non sono state rassegnate conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avviato alla notifica in data 27.1.2020 e 5.2.2020 la società CF s.r.l. (di seguito: CF) conveniva in giudizio le società Ad AI s.r.l. e AL Disco Club s.a.s. di IO
IA CR & C. (di seguito, rispettivamente, Ad AI e AL) nonché la sig.ra IO IA
CR, esponendo che:
- essa era la principale società di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, agli interpreti, agli esecutori e ai produttori fonografici, e rappresentava circa il 90% del mercato discografico italiano, posto che aveva ricevuto mandato da oltre 400 produttori discografici per la gestione dei diritti sopra indicati, anche in sede processuale;
- il suo repertorio (di seguito: repertorio CF) contava oltre 20 milioni di brani e più di 10.000 pub e 2.000 discoteche versavano ad essa regolarmente i compensi per l'utilizzo e la diffusione al pubblico dei fonogrammi facenti parti di tale repertorio, come da convenzioni che essa aveva stipulato con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- tra i diritti che essa poteva gestire vi erano quelli di autorizzare la riproduzione dei fonogrammi
e quelli al compenso per la comunicazione al pubblico e dunque per l'utilizzo a scopo di lucro dei fonogrammi, comunque denominati, con tutti i mezzi previsti rispettivamente dagli artt. 72, lett. a), e 73 della legge n. 633/1941;
- essa, inoltre, poteva agire in giudizio per far inibire l'utilizzazione dei fonogrammi ai sensi dell'art. 156 della legge n. 633/1941 e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 35/2017;
- quest'ultima disposizione, in particolare, prevedeva l'obbligo a carico degli utilizzatori dei fonogrammi di far pervenire agli organismi di gestione collettiva entro novanta giorni dall'utilizzazione tutte le informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti e che gli organismi di gestione collettiva potessero inibire l'utilizzazione dei fonogrammi agli utilizzatori inadempienti
o che avessero comunicato dati falsi o erronei;
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- Ad AI e AL svolgevano entrambe attività nel settore dell'intrattenimento e avevano tutte e due la sede legale in San Bonifacio (VR), alla via Fontanelle, n. 28, ove risultava ubicata la discoteca YL Disco;
- nello specifico, Ad AI aveva gestito il locale dal 14.11.2013 al 28.2.2019 in forza di un contratto d'affitto d'azienda stipulato con AL, la quale poi dal 1.3.2019 era rientrata in possesso della discoteca e l'aveva gestiva in proprio;
- l'avvicendamento nella gestione della discoteca, tuttavia, non aveva influito sulla tipologia di serate e di intrattenimenti musicali ivi organizzate, posto che ogni settimana veniva proposta alla clientela un'offerta musicale differenziata, che contemplava sia la c.d. “musica commerciale”
(ovvero le più recenti hit nazionali e internazionali) sia la musica tech house e minimal sia infine la
c.d. “musica di repertorio” ossia revival anni '70-'80-'90;
- nel periodo in cui aveva gestito la discoteca, Ad AI aveva sistematicamente utilizzato fonogrammi appartenenti al repertorio CF senza disporre di alcuna licenza o autorizzazione, giacché non aveva mai versato il compenso previsto dall'art. 73 della legge n. 633/1941 per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi;
- tale circostanza, in particolare, era emersa dai rendiconti trimestrali che venivano trasmessi dalla
SIAE, a cui CF aveva affidato mandato in esclusiva per la riscossione del compenso di cui al punto precedente;
- essa, allora, aveva diffidato Ad AI a regolarizzare la propria posizione, ma la convenuta era rimasta inerte, cosicché essa aveva instaurato avanti questo Tribunale il procedimento cautelare di descrizione n. 6869/2019 R.G., ottenendo tale misura cautelare con decreto inaudita altera parte;
- la descrizione era stata eseguita in data 21.7.2019 presso il locale ed era proseguita in data
25.7.2019 presso lo studio del commercialista di Ad AI, depositario delle scritture contabili della medesima;
- all'esito delle operazioni era emerso che i fonogrammi diffusi nel corso della serata del
21.7.2019 appartenevano per la quasi totalità al repertorio CF e che nel corso della sua intera gestione Ad AI aveva organizzato n. 274 serate;
- Ad AI si era costituita nel procedimento di descrizione, limitandosi a contestare la titolarità del rapporto controverso ed eccependo di aver cessato l'attività di gestione della discoteca con
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decorrenza dal 28.2.2019 in considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di affitto
d'azienda stipulato con AL;
- la resistente, invece, non aveva avanzato alcuna contestazione in merito all'utilizzo del repertorio
CF nel corso della gestione del locale;
- nonostante le contestazioni da essa svolte in merito alla mancata pubblicazione nel registro delle imprese della risoluzione del contratto di affitto d'azienda e alla coincidenza delle sedi di Ad
AI e di AL e malgrado essa avesse notificato anche a quest'ultima il verbale delle operazioni di descrizione unitamente al ricorso e al decreto autorizzativo della descrizione ex art.
162, comma 6, della legge n. 633/1941, con ordinanza del 28.10.2019 il provvedimento di descrizione era stato revocato in considerazione del fatto che la misura cautelare era stata richiesta ed eseguita nei confronti di Ad AI, soggetto diverso dall'effettivo autore materiale
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