Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5842

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5842
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 5842
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.

2. dott. Lidia Greco Giudice

3. dott. Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343/2023 R.G. promossa da
nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'avv. Dario Di Stefano che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024, in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che in data 23/6/2015 aveva contratto con e dal Controparte_1
quale era nata una figlia, in data 18/3/2016. Esponeva di essersi Per_1
separata dal coniuge sin dal 2022 e di non essersi più riconciliata con il
1


predetto;
svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Davanti al Presidente alla udienza in data 13/6/2023, per l'esperimento del rituale tentativo di conciliazione - nonostante la rituale notificazione ad
degli atti processuali a mani della conv. Controparte_1
madre in data 9/3/2023 - compariva esclusivamente Controparte_2
la ricorrente che insisteva in ricorso.
In esito agli svolgimenti processuali dal codice di rito prescritti e dalla parte istati, venuta la causa alla fissata udienza in data 18/6/2024 dinnanzi al Giudice Istruttore, odierno presidente estensore, l'attrice
, sola comparsa in persona del di lei difensore avv. Parte_1
Biagio Mertoli in sost. del procuratore alle liti e difensore, avv. Dario
Di Stefano, mentre il coniuge convenuto riteneva di restare contumace in giudizio nonostante la rituale notificazione allo stesso degli atti processuali, precisava le conclusioni “chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio con integrale conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata come in ricorso istato””, onde la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 18/10/2024 in esito al decorso in data 17/9/2024 dei termini di legge termini per il deposito degli scritti conclusionali e della trasmissione al Giudice del fascicolo processuale in data 8/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi contumacia del convenuto
[...]
, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio Controparte_1
nonostante la rituale e tempestiva notificazione allo stesso degli atti processuali giusta quanto in svolgimento espressamente enunciato.
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n.
2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
2
Lo stato di separazione personale consensuale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cron. 669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita da parte convenuta la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei
termini per cui è domanda in ricorso nei termini delle
condizioni di natura personale ed economica rese in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. cron.
669/2022 emanato in data 28/2/2022 dal Tribunale di
Catania;

e ciò, basti, non omettendosi tuttavia d'evidenziare la mancata collaborazione dell' alla ricostruzione della CP_1
di lui attuali specifiche condizioni economico-patrimoniale
nel Superiore Interesse della prole in violazione dell'obbligo sullo stesso gravante di produzione della documentazione economico-reddituale, ben rammentandosi che già Corte Cost., 21/10/2005, n. 394 espressamente afferma che il
DOVERE DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCARE i figli accede al diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione ed è teso a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore in quanto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e dalla stessa Corte
3
Costituzionale è stato “riconosciuto che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell'art. 30 Cost., che si richiama alla responsabilità genitoriale. Il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio …” (Corte Cost., 30/7/2008, n. 308).
Non sarà infine inutile rammentare che, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta
Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione”
(Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”- “clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella “funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta
Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo
e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18)
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ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996,
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