Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 273
TRIB Genova
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Specializzata Imprese
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6443/2021 promossa da:
IS OR RE S.A. e IS OR LI S.R.L.
- avv. DI VECCHIO LORENZO MARIA, GUGLIELMETTI GIOVANNI,
BOTTERO ALESSIO, TAMMARO PASQUALE
ATTRICI
CONTRO
LE OZ S.R.L.S.
- avv. DOMENICI SIMONE, MANZONI STEFANIA
CONVENUTA
AS S.R.L.
- Avv. PARISI NICOLA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTI ATTRICI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione respinta, previa conferma delle misure cautelari già rese nel corso del procedimento cautelare ante causam,
1) accertare e dichiarare che la commercializzazione, promozione in vendita, pubblicizzazione, offerta in vendita e detenzione a fini commerciali delle borse imitative dei modelli della collezione Book TO di IO, di cui in narrativa, da parte delle convenute LE IO s.r.l.s. e CA s.r.l., costituiscono atto di concorrenza sleale per imitazione servile ex art.
1 2598 n. 1 c.c., nonché per agganciamento, appropriazione di pregi e condotta parassitaria ex art.
2598 nn.
2-3 c.c. ai danni delle attrici, e costituiscono inoltre contraffazione dei diritti di AN IO OU S.A. sui design non registrati azionati protetti ex art. 11 Regolamento
CE 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari, e contraffazione del marchio europeo figurativo su segno pentastrato n. 018212726 di AN
IO OU S.A. protetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'unione europea, e del marchio pentastrato usato in via di fatto da IO sui propri prodotti, nonché del marchio “AN IO” protetto tra gli altri dalle registrazioni internazionale n. 313175 e europea n. 017817255, e violazione dei diritti d'autore di AN IO OU S.A. sulle opere dell'ingegno costituite dalle opere figurative riprodotte sulle collezioni delle Book TO di cui in narrativa, e per l'effetto:
a) inibire a LE IO S.r.l.s. (in via definitiva e a conferma della Ordinanza ante causam del 3 giugno 2021), e a CA S.r.l. la produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, di tutti gli esemplari di borsa contraffatta e di qualsiasi altro prodotto la cui produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione costituisca violazione dei diritti delle attrici e atto di concorrenza sleale nei confronti delle stesse, nonché l'uso del marchio “AN IO” n. 017817255 e del marchio IO pentastrato;
b) ordinare alle convenute il ritiro dal commercio dei prodotti in violazione dei diritti delle attrici;
c) ordinare la distruzione degli esemplari di detti prodotti sia di quelli oggetto di sequestro nella fase cautelare sia di quelli successivamente ritirati, a spese di LE IO S.r.l.s. e di CA s.r.l.;
d) condannare le convenute a risarcire alle attrici tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, provocati alle attrici con le descritte condotte illecite, liquidandoli anche equitativamente, nella misura che risulterà dagli atti di causa e dalle presunzioni che ne derivano ai sensi degli artt.
2043 e 2600 c.c., 158 l.a. e 125 commi 1-2-3, c.p.i. (per il maggior importo che ne risulta), in una somma complessiva che risulterà all'esito della istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi;
e condannare le convenute a risarcire alle attrici i danni per la lesione della fama e della reputazione associate alla borse Book TO e al marchio pentastrato per un importo da liquidare in via equitativa pari a Euro 150.000,00 o alla maggiore o minor somma che sarà liquidata.
e) disporre la pubblicazione della sentenza ex artt. 126 c.p.i., 166 l.a. e 2600 c.c., a cura delle attrici e a spese delle convenute, su due numeri consecutivi dei quotidiani a tiratura nazionale
“Il Corriere della Sera” e la “Repubblica”, delle riviste specializzate “Vogue”, “Vanity Fair” ed
“Elle”, e dei quotidiani locali “La Nazione”, “Il Corriere Fiorentino”, su due colonne e a
2 caratteri doppi del normale, nonché su “Women's Wear Daily”, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia e con diritto alla ripetizione di quanto pagato dalle attrici, dietro presentazione delle relative fatture alle controparti;
f) fissare una somma dovuta dalle convenute alle attrici ex artt. 124, co. 2 c.p.i, 156 l.a., e 614 bis c.p.c non inferiore a Euro 1.000,00 a titolo di penalità, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatate agli ordini sopra indicati, e a Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini pronunciati con la sentenza.
In via istruttoria
Previa acquisizione al fascicolo del merito del fascicolo relativo alla fase cautelare e dei verbali relativi alla esecuzione delle misure e dei prodotti e della documentazione sequestrata
2) ordinare ex artt. 210, co. 2 c.p.c., 156 bis l.a., 2711, co. 2 c.c., 121, co. 2 c.p.i., e 156-bis l.a. a LE IO S.r.l.s. e a CA S.r.l. l'esibizione delle scritture contabili relative ai prodotti contraffatti al fine di calcolare il volume di affari generato dalla attività illecita;
3) disporre ai sensi dell'art. 121-bis c.p.i. e 156-ter l.a. l'interrogatorio formale del legale rappresentante di CA S.r.l., e del legale rappresentante di LE IO S.r.l.s sui seguenti quesiti:
“Qual è l'origine e com'è costituita la rete di distribuzione dei prodotti oggetto del giudizio?”;
“Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti e dei dettaglianti e degli altri precedenti detentori dei prodotti oggetto del giudizio”;
“Indichi le quantità prodotte, fabbricate, acquistate, importate, esportate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché il prezzo di acquisto e di vendita dei prodotti oggetto del giudizio”.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie.
Con vittoria di spese, oneri e competenze, oltre IVA e CPA, anche – per quanto riguarda LE IO –della precedente fase cautelare”.
PER PARTE CONVENUTA – LE OZ S.R.L.S. “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designando, disattesa ogni contraria istanza,
In via principale: accertata e dichiarata la mancanza di responsabilità della convenuta nei fatti oggetto del presente giudizio per i motivi di cui in premessa rigettare tutte le domande attoree;
In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, limitare il quantum risarcitorio tenuto conto del numero esiguo di borse in oggetto,
3 addebitandone la responsabilità, quantomeno in misura prevalente, a carico di CA Srl per il ruolo svolto ed ammesso nella vicenda.
Con vittoria si spese ed onorari di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA – AS S.R.L. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova
– sezione specializzata in materia di impresa – ogni eccezione, deduzione ed argomentazione avversa rigettata:
a) accertare e dichiarare che CA s.r.l. ha tenuto una condotta non idonea a integrare i presupposti della concorrenza sleale di cui all'art. 2958 c.c. in danno delle parti attrici e quindi respingere la domanda di accertamento in tal senso delle medesime parte attrici.
b) Respingere, in conseguenza dell'accoglimento della precedente domanda di cui al precedente punto a), le correlate domande volte a ottenere: a) l'inibitoria alla produzione, commercializzazione, acquisto, importazione, esportazione, detenzione e/o pubblicizzazione, anche a mezzo internet e social network, b) il ritiro dal commercio, c) la distruzione di tutti gli esemplari di borse lesive dei diritti e privative di IO.
c) Respingere in ogni caso le domande volte a ottenere l'ordine di ritiro dal commercio e di distruzione di tutti gli esemplari di borse lesive dei diritti e privative di IO giacché CA s.r.l. non detiene alcuna borsa riconducibile a quelle oggetto di contestazione.
d) Respingere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inesistenza o irrilevanza della contestata condotta illecita della convenuta.
e) In denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, limitarne la quantificazione in ragione dei quantitativi minimi di borse compravendute, ripartendo le eventuali responsabilità fra le parti convenute in virtù delle autonome condotte alle stesse imputabili e con esclusione del vincolo della solidarietà.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IS OR RE S.A. e IS OR LI S.R.L. hanno convenuto in giudizio LE OZ S.R.L. e AS S.R.L., per
l'accertamento della violazione – a vario titolo – dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore, vantati sulla linea di borse Book TO, nonché delle condotte di concorrenza sleale poste in essere dalle convenute, e per il risarcimento dei danni economici e di immagine patiti in conseguenza dei suddetti illeciti.
Il presente giudizio fa seguito al procedimento cautelare ante causam R.G. n. 4355/2021, promosso dalle odierne attrici nei confronti della sola convenuta LE IO
4
s.r.l.s, deciso con ordinanza del 03.06.2021, con cui è stata disposta l'inibitoria a carico della resistente ed è stato ordinato il sequestro dei prodotti contraffatti.
IS OR RE S.A. e IS OR LI S.R.L. hanno allegato che:
- AN IO OU S.A. (di seguito anche solo “IO”) è la celebre casa di moda francese fondata dallo stilista AN IO nel 1946;
- AN IO IT S.r.l. (di seguito “IO IT”, doc. 11 ), è la divisione italiana del gruppo IO e si occupa della commercializzazione dei prodotti sul mercato italiano;
- le borse della linea Book TO sono state lanciate da IO nel corso della presentazione della collezione Summer 2018 e, avendo riscosso grande successo, erano poi state costantemente riproposte in numerose successive collezioni;
- queste si caratterizzano per l'ampia gamma di fantasie originali, realizzate dall'ufficio stile o da noti designer
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