Trib. Terni, sentenza 06/12/2024, n. 970

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 06/12/2024, n. 970
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 970
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

oN. 233/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
VERBALE DI UDIENZA DEL 06/12/2024
- Letti gli atti;

- Lette le note scritte;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 233 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
CE AR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. APUZZO
LORENZO, elettivamente domiciliato in Via del Maglio 6 05100 TERNI presso il difensore avv. APUZZO LORENZO
PARTE ATTRICE
CONTRO
IC TI (C.F. [...]), rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla presente istanza dall'Avv. MASSIMO LONGARINI, nato il [...] a
Terni (TR) C.F.: [...], presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio
PARTE CONVENUTA
OSSERVATO e RITENUTO
pagina 1 di 7 che AR CE è proprietario di un immobile sito in Acquasparta,
Via Campagna snc (oggi Strada Spoletina), censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Acquasparta al foglio 42, p.lla 324, sub. 8 (all. 2 – visura catastale storica);

che, con contratto stipulato 25/9/2013 – regolarmente registrato – con efficacia dal 15/11/2013, il ricorrente ha concesso in locazione ad uso commerciale il suddetto immobile a TI LE al canone mensile pari ad €. 600,00, da corrispondere anticipatamente (quindi entro il giorno 15 di ogni mese), con aggiornamento pari alle variazioni dell'indice ISTAT;

che, poiché il conduttore si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione, la parte ricorrente ha richiesto più volte il pagamento del dovuto;

che, pertanto, parte ricorrente ha notificato al resistente atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida;

che, all'udienza del 9/1/2024 la parte ricorrente dichiarava la persistenza della morosità ed insisteva per la convalida;
l'intimato, presente, chiedeva di poter pagare quanto dovuto nei termini di legge;

che, all'esito dell'udienza, con ordinanza emessa ex art. 666 c.p.c., lo scrivente concedeva alla parte convenuta termine di venti giorni per sanare la morosità non contestata, oltre spese legali e spese vive, per un importo di euro 2.853,40;

che, alla successiva udienza del 6/2/2024, parte attrice dava atto che il
TT aveva corrisposto la somma di euro 2.853,40 in data 2/2/2024 ma dava altresì atto che non erano stati corrisposti i canoni di locazione via via maturati relativi ai mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024;
chiedeva quindi disporsi il mutamento del rito e l'accoglimento delle proprie domande;
il
TI si rimetteva alla decisione del Giudice;
che, con ordinanza messa in data 6/2/2024, veniva disposto il mutamento del rito, concesso termine ex art. 426 c.p.c. alle parti, fissata l'udienza del
23/5/2024 per la discussione e, contestualmente, invitate le parti ad instaurare il procedimento di mediazione;
che la ricorrente depositava in data 17/4/2024 la propria memoria, rilevando di aver presentato nei termini domanda di mediazione – conclusasi negativamente
– che il TT aveva corrisposto in ritardo quanto stabilito dal Giudice con
pagina 2 di 7
ordinanza ex art. 666 c.p.c. e, comunque, che lo stesso era moroso in relazione ai successivi canoni di locazione di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile e maggio 2024 per un totale di euro 3.600,00, pertanto, visto
l'inadempimento di non scarsa importanza, insisteva per ottenere la risoluzione del contratto e la liberazione dell'immobile;
che, con memoria depositata in data 4/5/2024, parte resistente deduceva di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di canoni (cfr. bonifico del 30/4/2024), pur ammettendo di averlo fatto in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali per “…una situazione congiunturale sfavorevole nonché dall'aumento non prevedibile del costo della merce e delle utenze…”, senza tuttavia dare prova di tali difficoltà economiche;
che, con i successivi atti, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni;
in particolare, la parte ricorrente evidenziava la gravità dell'inadempimento del
TI consistente anche nell'aver
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