Trib. Modena, sentenza 16/11/2024, n. 847
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Testo completo
N. R.G. 1098/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1098/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12/11/2024 ad ore 10.43 il Giudice, dott. A M, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. BOVA ha depositato le note di Controparte_2
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Per l'Avv. VERARDI GIANMARCO ha depositato le note di Controparte_3
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. A M
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
in MODENA, VIA EMILIA EST N. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI FABRIZIO;
RESISTENTE/I
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONTUMACE
(C.F. ), domiciliata in MODENA, VIA Controparte_3 P.IVA_3
FONTE D'ABISSO N. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. VERARDI GIANMARCO;
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, rappresentato e difeso CP_4 P.IVA_4
dagli Avv.ti CASCIO ESTER, BASILE ISABELLA PATRIZIA, BASILE GIUSEPPE;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 12
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, , già impiegato presso la società Parte_1
presso la sede operativa sita in Spilamberto (MO) Controparte_5
alla via Belvedere di Sotto n. 15, premettendo di aver lavorato, quale responsabile capo di operai, alle dipendenze di tutte e tre le società indicate in epigrafe, essendo stato assunto peraltro pro tempore dalle medesime, ha chiesto di: “accertare e dichiarare che il sig. deve percepire la somma di Parte_1
Euro 95.936,80 lordi a titolo di differenze retributive in relazione alle criticità di cui al punto 7), per il periodo di lavoro da Giugno 2017 a Giugno 2022;
accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
lavorato, da Giugno 2017 a Giugno 2022, contemporaneamente alle dipendenze di tutte e tre le società parti resistenti, sempre svolgendo le stesse mansioni, conseguentemente, condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 95.936,80;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In particolare, asserito la configurabilità di un unico centro di imputazione facente capo alle medesime aziende. Inoltre, ha eccepito di non aver ricevuto nulla a titolo di straordinario, nonostante abbia lavorato quasi 280 ore al mese, nonché di aver riscontrato, dall'analisi delle buste paga, le seguenti criticità: mancato riconoscimento del tempo indeterminato, mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, mancato pagamento delle festività, mancato pagamento e godimento di ferie e permessi, uso TFR per pagamento delle ore lavorate, mancato pagamento delle indennità di trasferta, di funzione e di cassa, mancato pagamento delle malattie, con conseguente emersione di un credito in suo favore per differenze retributive pari a Euro 95.936,80 lordi, da imputarsi il solido a tutte e tre le società.
Si è costituita la , eccependo preliminarmente la Controparte_2 nullità del ricorso nonché deducendone l'infondatezza nel merito.
Specificamente, ha eccepito che:
• il signor sarebbe dipendente dal 2018 di Agroparma 2002 srl, con sede a Persona_1
Parma, con contratto di lavoro full-time, mentre la sig.ra sarebbe dipendente, Persona_2
con contratti di lavoro full-time di Unicredit , sede di Formigine, dal 1992;
• nata il 1997, avrebbe terminato gli studi a fine luglio 2019, a seguito di Persona_3
conseguimento di laurea triennale in agraria e solo dalla fine del percorso universitario, cioè appunto nel 2020, avrebbe costituito la società Controparte_2
pagina 3 di 12
con il nonno materno, ;
CP_2 Persona_4
• La società avrebbe solo 3,50 ettari di terreno e lavorerebbe per pochissimo tempo (un trapianto ed una raccolta per anno, senza farvi seguire altre coltivazioni nelle stagioni successive alla raccolta fino all'anno seguente, attività che avrebbero coperto circa tre mesi all'anno;
• il ricorrente avrebbe effettivamente lavorato, unicamente nel periodo della raccolta, insieme ad altri 10 dipendenti , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
, , , , , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 CP_6 [...]
) per la convenuta per 3 Persona_13 Controparte_2
mesi nel 2021 e per un mese nel 2022, in occasione della raccolta, e sarebbe stato regolarmente retribuito.
e non si sono costituite e sono state Controparte_1 Controparte_3
dichiarate contumaci.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l , chiedendo “previo accertamento della sussistenza del CP_4
diritto alle differenze retributive dedotte dal ricorrente, nelle modalità, nei termini e per il periodo di cui al ricorso introduttivo ovvero accertati e dichiarati ad esito del giudizio, conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell' al pagamento da parte delle Resistenti Principali dei CP_4
relativi contributi con accessori di legge sulla posizione del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale calcolati a decorrere dalla data di notifica del ricorso, avvenuta in data 18.11.2023;
- per l'effetto, condannare le Resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute in favore dell' a titolo di contribuzione, oltre accessori di legge ( sanzioni civili e interessi di mora ex l. CP_4
388/2000), in dipendenza di dette causali, a fronte delle differenze retributive accertate in corso di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Si è costituita tardivamente , eccependo la nullità del ricorso e Controparte_3 deducendone l'infondatezza nel merito.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In via pregiudiziale, si ravvisa l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, giacché appaiono in via astratta sufficientemente delineati i fatti costitutivi della domanda spiegata.
La giurisprudenza di legittimità afferma che "il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite
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da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: • a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
• b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
• c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
• d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del titolare di una ditta individuale
e di una serie di società riconducibili a lui ed alla moglie, aventi tutte la medesima sede)" (cfr. Cass.
26346/2016). L' esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1098/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12/11/2024 ad ore 10.43 il Giudice, dott. A M, dà atto che:
Per l'Avv. BALUGANI GIANFRANCO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. BOVA ha depositato le note di Controparte_2
trattazione scritta.
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Per l'Avv. VERARDI GIANMARCO ha depositato le note di Controparte_3
trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. A M
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A M ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1098/2022 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in LARGO ALDO Parte_1 C.F._1
MORO, 28 41124 41124 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. BALUGANI GIANFRANCO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1
in MODENA, VIA EMILIA EST N. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. BOVA ANNALISA e dall'Avv. FIORINI FABRIZIO;
RESISTENTE/I
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONTUMACE
(C.F. ), domiciliata in MODENA, VIA Controparte_3 P.IVA_3
FONTE D'ABISSO N. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. VERARDI GIANMARCO;
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in MODENA, VIALE REITER N. 72, rappresentato e difeso CP_4 P.IVA_4
dagli Avv.ti CASCIO ESTER, BASILE ISABELLA PATRIZIA, BASILE GIUSEPPE;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 12
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, , già impiegato presso la società Parte_1
presso la sede operativa sita in Spilamberto (MO) Controparte_5
alla via Belvedere di Sotto n. 15, premettendo di aver lavorato, quale responsabile capo di operai, alle dipendenze di tutte e tre le società indicate in epigrafe, essendo stato assunto peraltro pro tempore dalle medesime, ha chiesto di: “accertare e dichiarare che il sig. deve percepire la somma di Parte_1
Euro 95.936,80 lordi a titolo di differenze retributive in relazione alle criticità di cui al punto 7), per il periodo di lavoro da Giugno 2017 a Giugno 2022;
accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1
lavorato, da Giugno 2017 a Giugno 2022, contemporaneamente alle dipendenze di tutte e tre le società parti resistenti, sempre svolgendo le stesse mansioni, conseguentemente, condannare le parti resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 95.936,80;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In particolare, asserito la configurabilità di un unico centro di imputazione facente capo alle medesime aziende. Inoltre, ha eccepito di non aver ricevuto nulla a titolo di straordinario, nonostante abbia lavorato quasi 280 ore al mese, nonché di aver riscontrato, dall'analisi delle buste paga, le seguenti criticità: mancato riconoscimento del tempo indeterminato, mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, mancato pagamento delle festività, mancato pagamento e godimento di ferie e permessi, uso TFR per pagamento delle ore lavorate, mancato pagamento delle indennità di trasferta, di funzione e di cassa, mancato pagamento delle malattie, con conseguente emersione di un credito in suo favore per differenze retributive pari a Euro 95.936,80 lordi, da imputarsi il solido a tutte e tre le società.
Si è costituita la , eccependo preliminarmente la Controparte_2 nullità del ricorso nonché deducendone l'infondatezza nel merito.
Specificamente, ha eccepito che:
• il signor sarebbe dipendente dal 2018 di Agroparma 2002 srl, con sede a Persona_1
Parma, con contratto di lavoro full-time, mentre la sig.ra sarebbe dipendente, Persona_2
con contratti di lavoro full-time di Unicredit , sede di Formigine, dal 1992;
• nata il 1997, avrebbe terminato gli studi a fine luglio 2019, a seguito di Persona_3
conseguimento di laurea triennale in agraria e solo dalla fine del percorso universitario, cioè appunto nel 2020, avrebbe costituito la società Controparte_2
pagina 3 di 12
con il nonno materno, ;
CP_2 Persona_4
• La società avrebbe solo 3,50 ettari di terreno e lavorerebbe per pochissimo tempo (un trapianto ed una raccolta per anno, senza farvi seguire altre coltivazioni nelle stagioni successive alla raccolta fino all'anno seguente, attività che avrebbero coperto circa tre mesi all'anno;
• il ricorrente avrebbe effettivamente lavorato, unicamente nel periodo della raccolta, insieme ad altri 10 dipendenti , Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
, , , , , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 CP_6 [...]
) per la convenuta per 3 Persona_13 Controparte_2
mesi nel 2021 e per un mese nel 2022, in occasione della raccolta, e sarebbe stato regolarmente retribuito.
e non si sono costituite e sono state Controparte_1 Controparte_3
dichiarate contumaci.
Integrato il contraddittorio, si è costituito l , chiedendo “previo accertamento della sussistenza del CP_4
diritto alle differenze retributive dedotte dal ricorrente, nelle modalità, nei termini e per il periodo di cui al ricorso introduttivo ovvero accertati e dichiarati ad esito del giudizio, conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto dell' al pagamento da parte delle Resistenti Principali dei CP_4
relativi contributi con accessori di legge sulla posizione del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale calcolati a decorrere dalla data di notifica del ricorso, avvenuta in data 18.11.2023;
- per l'effetto, condannare le Resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute in favore dell' a titolo di contribuzione, oltre accessori di legge ( sanzioni civili e interessi di mora ex l. CP_4
388/2000), in dipendenza di dette causali, a fronte delle differenze retributive accertate in corso di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali.
Si è costituita tardivamente , eccependo la nullità del ricorso e Controparte_3 deducendone l'infondatezza nel merito.
Indi, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
In via pregiudiziale, si ravvisa l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, giacché appaiono in via astratta sufficientemente delineati i fatti costitutivi della domanda spiegata.
La giurisprudenza di legittimità afferma che "il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite
pagina 4 di 12
da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche al fine della sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: • a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
• b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
• c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
• d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dall'utilizzo promiscuo dei dipendenti ad opera del titolare di una ditta individuale
e di una serie di società riconducibili a lui ed alla moglie, aventi tutte la medesima sede)" (cfr. Cass.
26346/2016). L' esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero
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