Trib. Palmi, sentenza 13/01/2025, n. 11
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Testo completo
Nr. 172/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 13.12.2024, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio, e che con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr.172/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da: SI CO CA, (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Francesca Moricca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPONENTE nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.P.A., (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 04602210272) rappresentata e difesa dall'avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPOSTA
E SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A., C.F. 05634190010, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Chierotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
OPPOSTA
1
OGGETTO: opposizione a precetto CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, OS RI ME proponeva, innanzi a questo Tribunale, opposizione nei confronti di IFIS NPL Investing S.p.a e di Santander Consumer Bank S.p.a. avverso l'atto di precetto notificatogli in data 24.01.2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di IFIS NPL Investing S.p.a., della somma di € 12.040,17 (oltre interessi e spese) in forza del decreto ingiuntivo n. 482/2021 del Tribunale di Palmi, notificato in data
04.10.2021, non opposto e dichiarato esecutivo con efficacia di giudicato.
A fondamento dell'opposizione, OS RI ME deduceva l'inesistenza del credito azionato - avente origine in un contratto di mutuo stipulato tra esso opponente e Santander Consumer Bank S.p.a. -, in quanto estintosi, per avvenuto pagamento, in data 13.03.2015.
Si costituiva in giudizio IFIS NPL Investing S.p.a. e contestava la fondatezza dell'opposizione ex adverso proposta, eccependo che i fatti estintivi evocati dalla controparte riguardavano circostanze eventualmente verificatesi prima della formazione del titolo esecutivo che, quindi, non potevano essere dedotte in questa sede. Si costituiva altresì Santander Consumer Bank S.p.a. ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, poichè il credito oggetto di causa era stato ceduto in data 26.11.2021 pro soluto a Ifis Npl S.p.a. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Alla prima udienza di comparizione, parte opponente insisteva nelle richieste formulate in citazione e comunque chiedeva che il giudizio venisse riqualificato in opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, non avendo l'opponente potuto proporre opposizione tempestiva perché malato oncologico. Inoltre, in tale sede eccepiva l'abusività della clausola di estinzione anticipata, invocando l'applicazione dei principi espressi con la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU nr. 9479/2023.
Falliti i tentativi di
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