Trib. Roma, sentenza 13/11/2024, n. 17298
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona di:
M I Presidente
C P Giudice relatore
S C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14912/24 r.g.a.c. vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato G P;
Parte_1 ricorrente
E
con il patrocinio dell'avvocato G P;
Controparte_1 nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, contumace;
resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 coniuge superstite Parte_1
del defunto chiede che il Tribunale disponga in suo favore Parte_2
l'attribuzione di una quota prossima al 90% della pensione di reversibilità del de cuius alla luce della lunga durata del proprio matrimonio con il defunto (33 anni e 2 mesi), ben superiore alla durata delle prime nozze di lui.
ex coniuge del defunto, afferma a sua volta di avere Controparte_1
diritto ad una quota della pensione maggiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente.
L' non è costituito in giudizio. Controparte_2
˜
In via preliminare occorre dichiarare la nullità della procura conferita dalla resistente alla professionista che nella procura medesima Persona_1
è indicata come Avvocato, mentre dal tenore della comparsa si evince che trattasi di Avvocato Stabilito;
peraltro né il ricorso né la procura (che contempla un mandato congiunto con l'avvocato G P) fanno menzione alcuna della necessaria dichiarazione di intesa;
si ricorda infatti che nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza assistenza e difesa,
l'avvocato stabilito deve agire d' “intesa” con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con
l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (pareri CNF
24/5/12 n.31;
30 gennaio 2015, n. 6). L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001
n.96 deve essere riferita ad ogni specifico procedimento e risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità
Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito, e deve avere quindi data anteriore (e non coincidente) a tale atto. (Trib. Verona ordinanza 13/12
2012, Trib. Milano n.12222/2017,CNF, sent. 25 maggio 2015 n. 72;
pareri 30 gennaio 2015, n. 68;
9 aprile 2014, n. 27). Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove oltretutto, si ribadisce, nel corpo della procura la professionista in questione si è fregiata impropriamente del titolo di avvocato. La costituzione dell'abogado stabilito deve pertanto ritenersi inesistente in Persona_1
questo giudizio. Non è necessario che la causa retroagisca alla fase introduttiva per consentire la regolarizzazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona di:
M I Presidente
C P Giudice relatore
S C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14912/24 r.g.a.c. vertente
TRA
con il patrocinio dell'avvocato G P;
Parte_1 ricorrente
E
con il patrocinio dell'avvocato G P;
Controparte_1 nonché
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, contumace;
resistenti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 L. n. 898/1970 coniuge superstite Parte_1
del defunto chiede che il Tribunale disponga in suo favore Parte_2
l'attribuzione di una quota prossima al 90% della pensione di reversibilità del de cuius alla luce della lunga durata del proprio matrimonio con il defunto (33 anni e 2 mesi), ben superiore alla durata delle prime nozze di lui.
ex coniuge del defunto, afferma a sua volta di avere Controparte_1
diritto ad una quota della pensione maggiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente.
L' non è costituito in giudizio. Controparte_2
˜
In via preliminare occorre dichiarare la nullità della procura conferita dalla resistente alla professionista che nella procura medesima Persona_1
è indicata come Avvocato, mentre dal tenore della comparsa si evince che trattasi di Avvocato Stabilito;
peraltro né il ricorso né la procura (che contempla un mandato congiunto con l'avvocato G P) fanno menzione alcuna della necessaria dichiarazione di intesa;
si ricorda infatti che nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza assistenza e difesa,
l'avvocato stabilito deve agire d' “intesa” con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con
l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti (pareri CNF
24/5/12 n.31;
30 gennaio 2015, n. 6). L'intesa di cui all'art.8 D. Lgs 2/2/2001
n.96 deve essere riferita ad ogni specifico procedimento e risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa dinanzi al Giudice od all'Autorità
Giudiziaria procedente anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito, e deve avere quindi data anteriore (e non coincidente) a tale atto. (Trib. Verona ordinanza 13/12
2012, Trib. Milano n.12222/2017,CNF, sent. 25 maggio 2015 n. 72;
pareri 30 gennaio 2015, n. 68;
9 aprile 2014, n. 27). Nulla di tutto ciò nel caso di specie, ove oltretutto, si ribadisce, nel corpo della procura la professionista in questione si è fregiata impropriamente del titolo di avvocato. La costituzione dell'abogado stabilito deve pertanto ritenersi inesistente in Persona_1
questo giudizio. Non è necessario che la causa retroagisca alla fase introduttiva per consentire la regolarizzazione
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