Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 33
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Testo completo
N. R.G. 1710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2020 promossa da:
LD E C. CENTRO TECNICO PNEUMATICI SNC DI LD IN
(C.F.-P.IVA 00390860492), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, LD
IN (C.F. [...]), sia quale erede del sig. RO LD (C.F.
[...]) che di DO EN (C.F. [...]) nonchè EN NZ (C.F. FLLLNZ03T1E625H) e EN GI
(C.F. [...]) quali eredi del sig. DO EN
LD SA (C.F. [...]), quale erede del sig. RO LD
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Alice Pucci (C.F. PCCL-
CA65P42D612E) e dall'Avv. Sara Castellani (C.F. [...]), entrambe del
Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in 57121-Livorno alla
Via M. Mastacchi n. 265 c/o Avv. Elena Saftich (C.F. [...]).
ATTORI contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (iscritta nel Registro delle Imprese di
Siena al n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6), con il patrocinio dell'Avv.
1
Roberta Batini (c.f. [...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Livorno, Via di Franco n. 9.
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come note scritte redatte per
l'udienza cartolare del 26 settembre 2024.
In particolare, per parte attrice come da note depositate in data 18 settembre 2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società CA E
C. Centro Tecnico Pneumatici Snc di CA RI, in ordine al conto corrente ordina- rio n. 631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della Banca per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai
2 sigg.ri RI CA, SA CA e CC LL;
8) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri RI CA, anche quale erede del sig.
CC LL, SA CA e ZO LL e GI LL, questi ultimi due qua- li eredi di CC LL;
9) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori RI CA, anche quale erede del sig. CC LL, SA CA e ZO LL e GI LL, questi ultimi due quali eredi di CC LL, attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debitoria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
10) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per parte opposta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. come da note scritte depositate in data 23 settembre 2024:
“1) In relazione alla eccepita nullità della fidejussioni, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e comunque dell'illegittimità delle pretese debitorie in relazione alle predette fidejussioni, in via preliminare eccepisce la tardività di detta eccezioni che costi- tuisce una mutatio libelli in relazione alle richieste formulata in atto di citazione;
sempre preliminarmente si eccepisce la mancata riassunzione dinanzi al Giudice funzionalmente competenze come disposto dal GI con provvedimento 05.10.2023 e nel merito
l'infondatezza di detta eccezione;
2) In relazione alle domande formulata in atto di citazione, si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare: accertare
e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle domande di controparte per le ragio- ni meglio espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richiedere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla Banca a seguito della chiusura del c/c;
3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
3 3) In linea istruttoria, nel richiamare le osservazioni del CTP Dott. Massimo Gibellini alla relazione del CTU, chiede che il Tribunale disponga il rinnovo della CTU o, in subordine, che il CTU venga sentito a chiarimenti in relazione ai motivi evidenziati dal predetto
CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società LD E C. CENTRO TECNI-
CO PNEUMATICI SNC DI LD IN, la sig.ra IN LD, anche quale erede del sig. RO LD, il sig. DO EN e la sig.ra SA
LD, quale erede del sig. RO LD, convenivano in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al fine di accertare il corretto saldo dare/avere del conto corrente ordinario avente n. 631057.95 (ex 243.76), al conto anticipi 631059.81 (ex 245.62) ed al conto anticipi 45814709, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società CA E C. Cen- tro Tecnico Pneumatici Snc di CA RI, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
4 5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della il- legittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della Banca per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri RI CA, SA CA e CC LL;
9) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri RI CA, SA CA e CC
LL;
10) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori RI CA, SA
CA e CC LL attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
11) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda gli attori, contestando integralmente il credito risultante dagli astratti conto sollevavano, in estrema sintesi, le seguenti contestazioni: i) ingiusta ed illegit- tima applicazione di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese al cliente, oltre ad
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2020 promossa da:
LD E C. CENTRO TECNICO PNEUMATICI SNC DI LD IN
(C.F.-P.IVA 00390860492), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, LD
IN (C.F. [...]), sia quale erede del sig. RO LD (C.F.
[...]) che di DO EN (C.F. [...]) nonchè EN NZ (C.F. FLLLNZ03T1E625H) e EN GI
(C.F. [...]) quali eredi del sig. DO EN
LD SA (C.F. [...]), quale erede del sig. RO LD
(C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. Alice Pucci (C.F. PCCL-
CA65P42D612E) e dall'Avv. Sara Castellani (C.F. [...]), entrambe del
Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in 57121-Livorno alla
Via M. Mastacchi n. 265 c/o Avv. Elena Saftich (C.F. [...]).
ATTORI contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (iscritta nel Registro delle Imprese di
Siena al n. 00884060526, stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6), con il patrocinio dell'Avv.
1
Roberta Batini (c.f. [...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Livorno, Via di Franco n. 9.
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come note scritte redatte per
l'udienza cartolare del 26 settembre 2024.
In particolare, per parte attrice come da note depositate in data 18 settembre 2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società CA E
C. Centro Tecnico Pneumatici Snc di CA RI, in ordine al conto corrente ordina- rio n. 631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della Banca per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai
2 sigg.ri RI CA, SA CA e CC LL;
8) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri RI CA, anche quale erede del sig.
CC LL, SA CA e ZO LL e GI LL, questi ultimi due qua- li eredi di CC LL;
9) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori RI CA, anche quale erede del sig. CC LL, SA CA e ZO LL e GI LL, questi ultimi due quali eredi di CC LL, attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debitoria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
10) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per parte opposta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. come da note scritte depositate in data 23 settembre 2024:
“1) In relazione alla eccepita nullità della fidejussioni, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e comunque dell'illegittimità delle pretese debitorie in relazione alle predette fidejussioni, in via preliminare eccepisce la tardività di detta eccezioni che costi- tuisce una mutatio libelli in relazione alle richieste formulata in atto di citazione;
sempre preliminarmente si eccepisce la mancata riassunzione dinanzi al Giudice funzionalmente competenze come disposto dal GI con provvedimento 05.10.2023 e nel merito
l'infondatezza di detta eccezione;
2) In relazione alle domande formulata in atto di citazione, si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare: accertare
e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle domande di controparte per le ragio- ni meglio espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richiedere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla Banca a seguito della chiusura del c/c;
3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
3 3) In linea istruttoria, nel richiamare le osservazioni del CTP Dott. Massimo Gibellini alla relazione del CTU, chiede che il Tribunale disponga il rinnovo della CTU o, in subordine, che il CTU venga sentito a chiarimenti in relazione ai motivi evidenziati dal predetto
CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società LD E C. CENTRO TECNI-
CO PNEUMATICI SNC DI LD IN, la sig.ra IN LD, anche quale erede del sig. RO LD, il sig. DO EN e la sig.ra SA
LD, quale erede del sig. RO LD, convenivano in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al fine di accertare il corretto saldo dare/avere del conto corrente ordinario avente n. 631057.95 (ex 243.76), al conto anticipi 631059.81 (ex 245.62) ed al conto anticipi 45814709, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società CA E C. Cen- tro Tecnico Pneumatici Snc di CA RI, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con la propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
4 5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della il- legittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della Banca per i titoli di cui in premessa, successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri RI CA, SA CA e CC LL;
9) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri RI CA, SA CA e CC
LL;
10) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori RI CA, SA
CA e CC LL attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
11) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda gli attori, contestando integralmente il credito risultante dagli astratti conto sollevavano, in estrema sintesi, le seguenti contestazioni: i) ingiusta ed illegit- tima applicazione di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese al cliente, oltre ad
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