Trib. Grosseto, sentenza 25/07/2024, n. 681

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Grosseto, sentenza 25/07/2024, n. 681
Giurisdizione : Trib. Grosseto
Numero : 681
Data del deposito : 25 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolo', all'esito della trattazione della causa
mediante lo scambio di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2576/2021 promossa da:
FALLIMENTO DELLA SOCIETA' MULTIMEDIA AGENZIA EDITORIALE S.R.L., (C.F.
05404270489) in persona del curatore dott.ssa Laura Sottani, elettivamente domiciliato in Firenze,
Via G. Bovio n. 30, presso lo studio dell'Avv. Massimo Giammarioli, che lo rappresenta e difende in
virtù di provvedimento di autorizzazione e di nomina del Giudice Delegato del Tribunale di Firenze
e giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE
contro
CANTIERE NAVALE DELL'ARGENTARIO S.R.L. (C.F. 00069430536) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, C.ne Clodia n. 165, presso lo studio
dell'Avv. Lorenzo Silvestrini che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di
costituzione e risposta;

e
AR DI MA & C. S.R.L. (C.F. 00069450534) in persona dell'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. Via Galazia n. 10 presso lo
studio dell'avv. Cinzia A. Scalise che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa
di costituzione e risposta;

CONVENUTI
nonché
PU EN;
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: merito di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 106/2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti all'esito dell'ordinanza
emessa in data 27.6.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato, il FALLIMENTO MULTIMEDIA AGENZIA EDITORIALE S.R.L. ha
introdotto il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, formulata da CANTIERE NAVALE
DELL'ARGENTARIO S.R.L., all'esito del provvedimento del GE del 15.9.2021 che ha sospeso
l'esecuzione ex art. 624 c.p.c., deducendo:
- L'inammissibilità dell'opposizione poiché l'opponente ha formulato ricorso in opposizione
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