Trib. Prato, sentenza 09/09/2024, n. 329
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARELLO Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore,
Email_1
Parte ricorrente
contro
P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA, elettivamente domiciliata a Firenze, via
Bezzecca n. 2, presso lo studio del difensore
Parte resistente nonché contro
ContrContr (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_2
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Prato affinché condanni la SA. (di seguito, solo CP_5
Cont A) nonché, accertata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c., ex art. 29 D. Lgs. 27672003, art.
1, co. 248, L. 190/2014, (di seguito, ) al pagamento di 8.506.87 euro Controparte_1 CP_1
a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione di febbraio
1
e marzo 2020, tfr, spettanze di fine rapporto, ferie, permessi e festività, oltre interessi,
rivalutazione monetaria o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della pretesa espongono:
- di essere stato assunto alle dipendenze di l 20 maggio 2019, con contratto a tempo Pt_2
indeterminato con mansioni autista di terzo livello Super del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO
MERCI E SPEDIZIONI;
- di non avere una sede di lavoro prestabilita, ma di essere stato impiegato tutti i giorni in viaggi della ;
CP_1
Cont
- che tutti i camion della A venivano solitamente parcheggiati a Cesena Pieve Sestina –
Zona Industriale;
- di aver ricevuto, nel marzo 2020, l'avviso contenente le regole da osservare in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti imposti dall'inizio dell'emergenza pandemica;
- che il 20 marzo 2020 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che, a causa dell'improvvisa evenienza, erano dispensati dal recarsi al lavoro;
- di essersi messi formalmente a disposizione della datrice di lavoro il 6 aprile 2020,
intimando altresì il pagamento della retribuzione non corrisposta per i mesi di febbraio e marzo
2020;
- di avere percepito la cassa integrazione da per gli ultimi dieci giorni del mese di CP_6
marzo 2020 e per il mese di aprile;
- di aver richiesto il pagamento della retribuzione anche a , sempre il 6 aprile CP_1
2020, senza ottenere risposta;
- di aver rassegnato le dimissioni per omesso pagamento della retribuzione il 12 giugno
2020;
- che per tutta la durata del rapporto l'attività non era consistita solo nella guida del camion, ma anche in quelle di carico scarico della merce;
- di aver utilizzato rimorchi di proprietà di e di aver ricevuto gli ordini di CP_1
servizio soltanto da quest'ultima, nella persona di o di , coordinatore dei Persona_1 Pt_3
turni notturni;
- che tutti i documenti di trasporto gli sono stati sempre consegnati da TNT e, al rientro,
2
restituiti negli uffici di quest'ultima.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nega che tra le due società sia mai intercorso un contratto ex art. 1676 c.c., avendo invece sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di trasporto il 29 luglio 2019, che prevedeva,
quali attività accessorie, quelle di carico e scarico.
Nega, altresì, che possa trovare applicazione il regime di cui all'art. 1, co. 248, L. 190/2014, che subordina la responsabilità solidale del committente alla mancata acquisizione trimestrale da parte di questi del DURC o dell'attestazione di regolarità contributiva del trasportatore: nel caso
di specie, ha ottenuto, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, copia del DURC in CP_1
corso di validità di e ha poi ricevuto, per tutta la durata del rapporto, le attestazioni Pt_2
periodiche di regolarità contributiva.
Il 20 marzo 2020 veva poi comunicato alla resistente l'intenzione di sospendere i servizi Pt_2
di trasporto effettuati per suo conto e di aver riscontrato la missiva contestandone i contenuti e chiedendo la documentazione informativa prevista dall'art. VIII del contratto di fornitura, senza ottenere alcun riscontro. Tuttavia, da tale momento era cessata ogni attività di n favore di Pt_2
e, di conseguenza, gli obblighi di controllo (anche ai fini della responsabilità solidale CP_1
di attività di trasporto) sull'assolvimento dei doveri relativi al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della
previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 546/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARELLO Parte_1 C.F._1
EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico del difensore,
Email_1
Parte ricorrente
contro
P.I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SICCO PIERANGELA, elettivamente domiciliata a Firenze, via
Bezzecca n. 2, presso lo studio del difensore
Parte resistente nonché contro
ContrContr (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_2
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Prato affinché condanni la SA. (di seguito, solo CP_5
Cont A) nonché, accertata la responsabilità solidale ex art. 1676 c.c., ex art. 29 D. Lgs. 27672003, art.
1, co. 248, L. 190/2014, (di seguito, ) al pagamento di 8.506.87 euro Controparte_1 CP_1
a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, retribuzione di febbraio
1
e marzo 2020, tfr, spettanze di fine rapporto, ferie, permessi e festività, oltre interessi,
rivalutazione monetaria o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della pretesa espongono:
- di essere stato assunto alle dipendenze di l 20 maggio 2019, con contratto a tempo Pt_2
indeterminato con mansioni autista di terzo livello Super del CCNL LOGISTICA, TRASPORTO
MERCI E SPEDIZIONI;
- di non avere una sede di lavoro prestabilita, ma di essere stato impiegato tutti i giorni in viaggi della ;
CP_1
Cont
- che tutti i camion della A venivano solitamente parcheggiati a Cesena Pieve Sestina –
Zona Industriale;
- di aver ricevuto, nel marzo 2020, l'avviso contenente le regole da osservare in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti imposti dall'inizio dell'emergenza pandemica;
- che il 20 marzo 2020 la datrice di lavoro gli aveva comunicato che, a causa dell'improvvisa evenienza, erano dispensati dal recarsi al lavoro;
- di essersi messi formalmente a disposizione della datrice di lavoro il 6 aprile 2020,
intimando altresì il pagamento della retribuzione non corrisposta per i mesi di febbraio e marzo
2020;
- di avere percepito la cassa integrazione da per gli ultimi dieci giorni del mese di CP_6
marzo 2020 e per il mese di aprile;
- di aver richiesto il pagamento della retribuzione anche a , sempre il 6 aprile CP_1
2020, senza ottenere risposta;
- di aver rassegnato le dimissioni per omesso pagamento della retribuzione il 12 giugno
2020;
- che per tutta la durata del rapporto l'attività non era consistita solo nella guida del camion, ma anche in quelle di carico scarico della merce;
- di aver utilizzato rimorchi di proprietà di e di aver ricevuto gli ordini di CP_1
servizio soltanto da quest'ultima, nella persona di o di , coordinatore dei Persona_1 Pt_3
turni notturni;
- che tutti i documenti di trasporto gli sono stati sempre consegnati da TNT e, al rientro,
2
restituiti negli uffici di quest'ultima.
Si è costituita , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Nega che tra le due società sia mai intercorso un contratto ex art. 1676 c.c., avendo invece sottoscritto un accordo per la fornitura di servizi di trasporto il 29 luglio 2019, che prevedeva,
quali attività accessorie, quelle di carico e scarico.
Nega, altresì, che possa trovare applicazione il regime di cui all'art. 1, co. 248, L. 190/2014, che subordina la responsabilità solidale del committente alla mancata acquisizione trimestrale da parte di questi del DURC o dell'attestazione di regolarità contributiva del trasportatore: nel caso
di specie, ha ottenuto, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, copia del DURC in CP_1
corso di validità di e ha poi ricevuto, per tutta la durata del rapporto, le attestazioni Pt_2
periodiche di regolarità contributiva.
Il 20 marzo 2020 veva poi comunicato alla resistente l'intenzione di sospendere i servizi Pt_2
di trasporto effettuati per suo conto e di aver riscontrato la missiva contestandone i contenuti e chiedendo la documentazione informativa prevista dall'art. VIII del contratto di fornitura, senza ottenere alcun riscontro. Tuttavia, da tale momento era cessata ogni attività di n favore di Pt_2
e, di conseguenza, gli obblighi di controllo (anche ai fini della responsabilità solidale CP_1
di attività di trasporto) sull'assolvimento dei doveri relativi al
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