Trib. Savona, sentenza 16/02/2024, n. 55
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Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott.ssa Alessandra Coccoli all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. definendo il giudizio con provvedimento adottato fuori udienza, pronuncia la presente
SENTENZA
nel proc. n. 539/2023 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BARILATI Parte_1
MARCO, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ricorrente in opposizione
e
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. ROCCELLA Controparte_1
CLAUDIO, il quale lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ROCCELLA
FRANCESCA, in forza di mandato in atti convenuto opposto
sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2023 proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 126/23 del 29.6.2023 con il quale il Tribunale di Savona le aveva ingiunto il pagamento in favore di della complessiva somma di € Controparte_1
81.738,48, oltre oneri e spese, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Savona – Sez. Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la integrale inesistenza, infondatezza e/o inesigibilità del credito azionato in via monitoria e delle pretese/domande proposte dal Dott. con il suo ricorso nei confronti della per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
126/2023 del 29 giugno 2023 notificato l'11 luglio 2023 nel ricorso R.G. n. 347/2023;
- in ogni caso, in via riconvenzionale: • accertare e dichiarare che il Dott. avendo compiuto il CP_1
67° anno di età ed avendo, almeno 20 anni di anzianità contributiva, ha indebitamente ed illegittimamente percepito € 85.959,15 (ovvero la somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice) a titolo di emolumenti stipendiali in violazione (ed elusione) del divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 che gli imponevano di svolgere gratuitamente l'attività lavorativa dopo aver maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
• accertare e dichiarare che la ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 2033 cod. civ., ha diritto alla ripetizione di € 85.959,15 (ovvero la somma meglio ritenuta dall'Ill.mo Giudice)indebitamente ed illegittimamente percepiti, maggiorati di interessi ai sensi di legge e di rivalutazione fino al saldo;
• condannare, per l'effetto, il Dott. CP_1
a restituire alla € 85.959,15 (ovvero la somma meglio
[...] Parte_1 ritenuta dall'Ill.mo Giudice) indebitamente ed illegittimamente percepiti per le ragioni anzidette, maggiorati di interessi ai sensi di legge e di rivalutazione fino al saldo.”
La Ambientali, in particolare, precisava di essere una società “in house” nata nel Pt_1
dicembre 2020 dalla trasformazione del preesistente , di Controparte_2
essere interamente ed esclusivamente partecipata da Enti locali (i Comuni di Loano, Parte_2
, , , , , , e
[...] Pt_3 Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Pt_5
2
) della interessati alla gestione del Servizio Idrico Integrato così Parte_6 Organizzazione_1
come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e di essere, pertanto, soggetta sia al controllo analogo da parte delle Amministrazioni che la costituivano, sia al controllo da parte della Corte dei Conti;
aveva, quindi, approvato il 29.10.2015 Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62.
Quanto al credito monitoriamente azionato, l'opponente deduceva che:
- aveva ricoperto nel tempo tutte le posizioni di vertice della Controparte_1
della quale era stato il primo Presidente del C.d.A. (dal 2002 al Parte_1
2006), quindi l'Amministratore delegato (dal 2006 al 2008) ed anche membro del
C.d.A. (dal 2007 al 2012);
- lo stesso, poi, in data 24.4.2007 aveva stipulato anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato con funzioni di Direttore Generale della Società (ossia la figura amministrativa operativa di vertice della durato fino al suo Parte_1
collocamento a riposo (28 dicembre 2022);
- quale Direttore Generale aveva avuto il compito ed il potere di CP_1
sovrintendere al funzionamento di ogni struttura societaria, di proporre qualsiasi iniziativa utile nell'interesse della Società, di formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione (eseguite dall'Amministratore Delegato), di curare la gestione del personale;
- aveva compiuto il 67mo anno di età il 28.4.2022: a tale data, quindi, CP_1
avendo almeno 20 anni di anzianità contributiva aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (art. 22 del CCNL) ed era sopraggiunta la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, infatti, corrispondeva
l'obbligo, per la Società, di collocarlo a riposo mediante risoluzione del contratto (o recesso ad nutum);
3
- lo stesso nella mail 20.9.2022 aveva confermato la maturazione del CP_1
diritto a pensione: la società aveva quindi dovuto obbligatoriamente risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 22 CCNL e dell'art. 5 comma 9 DL 95/12;
- la domanda monitoriamente azionata ai sensi dell'art. 23 del CCNL dei dirigenti dell'industria era, quindi, infondata: il preavviso e la relativa indennità sostitutiva, infatti, non trovavano applicazione ai casi di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite massimo di età e conseguente maturazione della pensione di vecchiaia;
- il preavviso e l'indennità sostitutiva dello stesso, del resto, erano previsti dall'ordinamento nel caso di interruzione anticipata, improvvisa ed imprevista
(almeno per una delle due parti contraenti) del rapporto di lavoro rispetto alla data ultima di durata del rapporto di lavoro naturalmente prevista dall'ordinamento per i contratti a tempo indeterminato: nel caso in esame, invece, il termine finale del rapporto di lavoro era già stato previsto dal legislatore;
- anche volendo applicare l'art. 23 CCNL, sarebbe stato compito del CP_1
quale figura di vertice della società, redigere una comunicazione di preavviso da inviare a sè, oppure assumere tutte le necessarie iniziative per far sì che il preavviso gli venisse comunicato;
- sarebbe stato, infatti, compito del resiedere e garantire, per tempo (se CP_1
il preavviso fosse stato davvero necessario) l'invio del preavviso, promuovendo le iniziative del caso e non poteva lo stesso lucrare su una simile omissione;
- l'art. 5 comma 9 del DL 95/12, poi, aveva vietato ai collocandi a riposo per sopraggiunti limiti di età di continuare a svolgere ulteriore attività lavorativa e di ottenere incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo degli enti e società da controllati dalle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Società partecipate), fatta salva la possibilità di ottenere incarichi della durata massima di un anno da svolgere a titolo gratuito;
- in via riconvenzionale,
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