Trib. Castrovillari, sentenza 27/12/2024, n. 2406

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 27/12/2024, n. 2406
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2406
Data del deposito : 27 dicembre 2024

Testo completo

RG 1092/2015

Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.

6.8.2008 n. 133


nella causa promossa da
CE AR, rappresentato e difeso dall'Avv.to LIVIO FAILLACE, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Padre Francesco Russo (Palazzo Grigio), Castrovillari (CS), giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
ADER (già EQUITALIA SUD SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to FRANCESCA MOSCIARO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Acquaformosa (CS), Vico I San Francesco, presso lo studio dell'Avv.to GENNARO CAPPARELLI, giusta procura allegata alla memoria difensiva

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Cosenza, presso gli uffici dell'Istituto
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to GIOVANNI ARCIDIACONO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castrovillari, Via Silvio Saraceni n. 9, giusta procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTI

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, le parti resistenti non hanno provveduto al deposito telematico di note.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 31/03/2015, CE AR ha convenuto in giudizio EQUITALIA SUD SPA, INPS e INAIL, proponendo opposizione avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 19/03/2015, nonché avverso le ventitré cartelle di pagamento indicate in ricorso emesse da INPS e INAIL alla base della suddetta iscrizione, per la somma complessiva di euro 39.310,09. Dedotti vizi formali, oltre alla mancata valida notifica dei titoli e alla prescrizione dei crediti INPS e INAIL, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, l'annullamento delle cartelle di pagamento e la riduzione dell'ipoteca, previa sospensione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte, INAIL eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE I. In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da INAIL. Si specifica che i crediti previdenziali di cui è causa afferiscono all'attività di artigiano del ricorrente svolta nella forma di un'impressa individuale, da cui è scaturita la pretesa di INPS a titolo di contributi fissi gestione artigiani relativa agli anni dal 2007 al 2009 e di INAIL con riferimento ai premi per il titolare artigiano e per i dipendenti. Le cinque cartelle relative a crediti INAIL sub iudice (cfr. doc. 4 INAIL) si
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