Trib. Salerno, sentenza 28/05/2024, n. 261
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Testo completo
R.V.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1000/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
1978, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 amente domiciliati in CA (SA) Grazie n.16, presso lo studio dell'avv. Rocco Palombella che li rappresenta e difende in virtu di procure in calce al ricorso congiunto RICORRENTI E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di cessazione Parte_1 Parte_2 de d esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 31 dicembre 2008 nel Comune di CA (SA) e che, dalla loro unione, era nato un figlio, (14.12.2010) Per_1
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi d ta di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 03.05.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: A)- Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 sebbene collocato esidenza privilegiata presso l'abitazione della madre, con ampio diritto di frequentare liberamente il padre e i nonni paterni e pernottare presso l'abitazione degli stessi ogni qualvolta il minore lo desideri e comunque almeno