Trib. Grosseto, sentenza 01/08/2024, n. 685
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2023 promossa da:
EL RA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
VIGNOLI THOMAS;
RICORRENTE
contro
NE EL (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
GALLO ENRICO;
INTERDICENDO
E
LA EL (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILI GIULIA,
pagina 1 di 11
INTERVENIENTE VOLONTARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno
concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, MI GU ha chiesto
pronunciarsi l'interdizione della madre, IN EL (nata ad [...] –
AR- il 18.11.1926), di anni 94, sostenendone l'assoluta incapacità di provvedere
autonomamente ai propri interessi.
La ricorrente ha dedotto che la madre, a far data dal 1986, assume dei farmaci
“coadiuvanti nella terapia delle alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine” (quali segnatamente, ON (antiipetensivo), TI
(antidepressivo) e Liposom, oltre ad altri per curare l'insonnia. La ricorrente ha
riferito, in particolare, di un episodio in cui la madre “a seguito di una ingestione
accidentale di una doppia dose di Control”, farmaco appartenente al gruppo delle
benzodiazepine, si era rivolta al nosocomio di Orbetello ove le era stata
certificata una “difficoltà al mantenimento della posizione eretta, perdita di urine, lieve
disartria”;
ha dedotto, inoltre, la presenza di taluni “episodi di allucinazioni,
disorientamento ed aggressività ed episodi di amnesia”, come certificati all'esito di
due visite neurologiche.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto
venivano notificati all'interdicenda, ai parenti e agli affini di cui all'art. 473 bis
pagina 2 di 11
S'è costituita in giudizio l'interdicenda IN EL chiedendo il rigetto della
domanda di interdizione e, nella denegata ipotesi, l'instaurazione del
procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, indicando come
amministratore di sostegno, anche in via provvisoria, la figlia BI GU.
Con comparsa di intervento volontario, s'è costituita in giudizio anche LA
EL, nipote dell'interdicenda, la quale, aderendo alle conclusioni
dell'interdicenda, ha concluso per il rigetto della domanda di interdizione
proposta dalla ricorrente e per l'apertura di un procedimento per la nomina di
un amministratore di sostegno, quest'ultimo da individuarsi nella persona della
figlia, BI GU.
Nel corso dell'istruttoria il giudice ha proceduto all'esame dell'interdicenda ed
ha sentito la ricorrente MI GU, la figlia BI GU, FI e
DE IN, entrambi nipoti dell'interdicenda, nonché RU IN,
genero dell'interdicenda.
All'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione.
*****
L'analisi della documentazione medica prodotta dalle parti, oltre all'esame della
persona interdicenda, portano ad escludere la sussistenza di una abituale
infermità di mente, tale da rendere IN EL incapace di provvedere ai
propri interessi.
L'interdicenda, esaminata all'udienza del 24.1.2024, si è mostrata vigile e lucida
nel rispondere a tutte le domande del G.I., dando dimostrazione di capacità di
linguaggio e di ragionamento;
è apparsa inoltre orientata nello spazio, in grado
di rendersi conto di abitare attualmente “ad Orbetello, nella casetta dalle suore”,
insieme ad una “quindicina” di altre degenti con le quali la sera si intrattiene per
parlare;
è inoltre apparsa orientata nel tempo, salvo che per sporadici momenti pagina 3 di 11
di confusione (“oggi mercoledì, di mese mi pare che siamo a novembre o dicembre o di
più.. anzi, è un pezzo che è stato natale, credo che come mese sia febbraio, non so di
preciso in che anno siamo”;
“[il marito] è morto da molto tempo, non so dire con
precisione la data, saranno almeno 10 o 15 anni”).
La EL si è dimostrata altresì conscia della propria situazione
patrimoniale, nel momento in cui ha dichiarato di sapere che “la retta della
casetta è più alta della mia pensione e che per questo potrei dover affittare o vendere casa
mia. E c'è bisogno di soldi si venderà. Se per questo c'è necessità di fare atti complessi
vorrei che ad occuparsene fosse mia figlia BI. Vorrei che il ricavato fosse impiegato a
mia tutela prima di tutto per pagare le rate della retta e per qualunque altra cosa
dovesse capitarmi, come ad esempio se dovessi ammalarmi”.
Ad ogni buon conto, si rileva come, pur non emergendo gravi deficit cognitivi
in grado di influire sulla sua capacità di autodeterminazione, IN EL
necessiti di una misura di protezione a suo favore, data l'anziana età,
trattandosi di una donna ultranovantenne.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di
protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi
orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la
misura che consente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1423/2023 promossa da:
EL RA (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
VIGNOLI THOMAS;
RICORRENTE
contro
NE EL (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
GALLO ENRICO;
INTERDICENDO
E
LA EL (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. GENTILI GIULIA,
pagina 1 di 11
INTERVENIENTE VOLONTARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno
concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, MI GU ha chiesto
pronunciarsi l'interdizione della madre, IN EL (nata ad [...] –
AR- il 18.11.1926), di anni 94, sostenendone l'assoluta incapacità di provvedere
autonomamente ai propri interessi.
La ricorrente ha dedotto che la madre, a far data dal 1986, assume dei farmaci
“coadiuvanti nella terapia delle alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine” (quali segnatamente, ON (antiipetensivo), TI
(antidepressivo) e Liposom, oltre ad altri per curare l'insonnia. La ricorrente ha
riferito, in particolare, di un episodio in cui la madre “a seguito di una ingestione
accidentale di una doppia dose di Control”, farmaco appartenente al gruppo delle
benzodiazepine, si era rivolta al nosocomio di Orbetello ove le era stata
certificata una “difficoltà al mantenimento della posizione eretta, perdita di urine, lieve
disartria”;
ha dedotto, inoltre, la presenza di taluni “episodi di allucinazioni,
disorientamento ed aggressività ed episodi di amnesia”, come certificati all'esito di
due visite neurologiche.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto
venivano notificati all'interdicenda, ai parenti e agli affini di cui all'art. 473 bis
pagina 2 di 11
S'è costituita in giudizio l'interdicenda IN EL chiedendo il rigetto della
domanda di interdizione e, nella denegata ipotesi, l'instaurazione del
procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno, indicando come
amministratore di sostegno, anche in via provvisoria, la figlia BI GU.
Con comparsa di intervento volontario, s'è costituita in giudizio anche LA
EL, nipote dell'interdicenda, la quale, aderendo alle conclusioni
dell'interdicenda, ha concluso per il rigetto della domanda di interdizione
proposta dalla ricorrente e per l'apertura di un procedimento per la nomina di
un amministratore di sostegno, quest'ultimo da individuarsi nella persona della
figlia, BI GU.
Nel corso dell'istruttoria il giudice ha proceduto all'esame dell'interdicenda ed
ha sentito la ricorrente MI GU, la figlia BI GU, FI e
DE IN, entrambi nipoti dell'interdicenda, nonché RU IN,
genero dell'interdicenda.
All'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione.
*****
L'analisi della documentazione medica prodotta dalle parti, oltre all'esame della
persona interdicenda, portano ad escludere la sussistenza di una abituale
infermità di mente, tale da rendere IN EL incapace di provvedere ai
propri interessi.
L'interdicenda, esaminata all'udienza del 24.1.2024, si è mostrata vigile e lucida
nel rispondere a tutte le domande del G.I., dando dimostrazione di capacità di
linguaggio e di ragionamento;
è apparsa inoltre orientata nello spazio, in grado
di rendersi conto di abitare attualmente “ad Orbetello, nella casetta dalle suore”,
insieme ad una “quindicina” di altre degenti con le quali la sera si intrattiene per
parlare;
è inoltre apparsa orientata nel tempo, salvo che per sporadici momenti pagina 3 di 11
di confusione (“oggi mercoledì, di mese mi pare che siamo a novembre o dicembre o di
più.. anzi, è un pezzo che è stato natale, credo che come mese sia febbraio, non so di
preciso in che anno siamo”;
“[il marito] è morto da molto tempo, non so dire con
precisione la data, saranno almeno 10 o 15 anni”).
La EL si è dimostrata altresì conscia della propria situazione
patrimoniale, nel momento in cui ha dichiarato di sapere che “la retta della
casetta è più alta della mia pensione e che per questo potrei dover affittare o vendere casa
mia. E c'è bisogno di soldi si venderà. Se per questo c'è necessità di fare atti complessi
vorrei che ad occuparsene fosse mia figlia BI. Vorrei che il ricavato fosse impiegato a
mia tutela prima di tutto per pagare le rate della retta e per qualunque altra cosa
dovesse capitarmi, come ad esempio se dovessi ammalarmi”.
Ad ogni buon conto, si rileva come, pur non emergendo gravi deficit cognitivi
in grado di influire sulla sua capacità di autodeterminazione, IN EL
necessiti di una misura di protezione a suo favore, data l'anziana età,
trattandosi di una donna ultranovantenne.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di
protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi
orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la
misura che consente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi