Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 885

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 885
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 885
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. V.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 26/03/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1981, con il proc. dom. avv. ROSSI SARA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/01/1974, con i proc. dom. avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e avv. LANCIA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1


civile in data 14/04/2014 a Bergamo, dalla cui unione è nato il figlio
[...]
(n. il 29/05/2013). La separazione personale dei coniugi è stata Persona_1 dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 176/2024, emessa il
24/04/2024, pubblicata in data 24/04/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 27/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei loro difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note del 21/11/2024 e del
22/11/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso che si trascrivono integralmente in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art.
473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in Bergamo il 14/04/2014 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 30, parte I), alle condizioni di seguito
2
riportate:
“1) I coniugi danno atto di vivere già separati, atteso che il sig. ha Parte_2 già trovato una diversa soluzione abitativa messa a disposizione dai suoi genitori.
2) La casa coniugale di Bergamo, via Marenzi n. 4, di proprietà esclusiva del NO
viene assegnata alla NOa con quanto Parte_2 Parte_1
l'arreda (comprensiva di mobili ed elettrodomestici) fino a quando non sarà ER economicamente indipendente. Per la ripartizione degli oneri condominiali e dei costi di manutenzione dell'abitazione coniugale, i coniugi fanno espresso rinvio per analogia alla Tabella di ripartizione oneri accessori tra locatore e conduttore concordata tra e registrata il 30.4.2014 a Roma (Ag. Parte_3 Controparte_1
Entrate Roma 2 n.° 8455/3, allegata al presente ricorso), laddove per "locatore" deve intendersi li sig. e per "conduttore" la sig.ra . Per quanto Parte_2 Pt_1 non espressamente previsto nell'allegata Tabella, gli oneri condominiali e i costi di manutenzione dell'abitazione coniugale e delle parti comuni verranno ripartiti tra i coniugi come segue: le spese ordinarie connesse alla fruizione, al godimento e alla manutenzione delle parti e servizi comuni e dell'abitazione coniugale saranno a carico di , mentre le spese ordinarie connesse alla proprietà (a Parte_1 titolo esemplificativo e non tassativo: assicurazione fabbricato, spese di amministrazione) e le spese, anche di manutenzione, di natura straordinaria saranno a carico del sig. che in aggiunta si impegna a mantenere in Parte_2 buono stato manutentivo la taverna, che a cagione di una macchia di umidità necessita di imbiancatura almeno ogni due anni.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa ER
e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, ove vivrà con la madre.
4) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dai genitori, che assumeranno, seguendo la linea educativa comune, le decisioni che riterranno opportune nei periodi in cui terranno con sé il figlio.
5) Le decisioni di maggiore interesse per , con particolare riguardo a quelle ER relative all'istruzione scolastica (quali ad esempio scelta della scuola, del corso di studi, viaggi studio, eventuali ripetizioni private), all'istruzione religiosa, alla salute, dovranno essere prese di comune accordo tra i
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