Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 321

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vercelli, sentenza 04/12/2024, n. 321
Giurisdizione : Trib. Vercelli
Numero : 321
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 961/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Salvador (El Salvador) il 09/01/1987 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
Salvador (El Salvador) il 09/04/1991 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barresi Patrizia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/04/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati i figli e rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
06/05/2011 e 27/08/2015, entrambi ancora minori.
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I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 68 del 22/04/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;

- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 29 novembre 2024 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;

- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;

- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;

-
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