Trib. Milano, sentenza 19/01/2024, n. 681

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/01/2024, n. 681
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 681
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 26430/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26430/2020 promossa da:
RE AL (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA LANZONE, 31 20123 MILANO presso l'Avvocato CRISTIANI ELISABETTA, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158) elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO presso l'Avvocato GRASSI MANUELA MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.

Motivi di fatto e di diritto della decisione
Azienda Agricola RE di SA RE ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. in veste di intermediario di prodotti finanziari in relazione al contratto derivato IRS OTC Tasso Certo – avente nozionale iniziale pari ad € 2.430.000 con tasso fisso per il cliente pari al 2,95% e tasso variabile per la banca parametrato all'Euribor sei mesi – concluso in data 17.10.11 al fine di sottrarsi al rischio connesso al tasso variabile inerente il contratto di finanziamento concluso dall'attrice con Mediocredito
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Italiano s.p.a. in data 30.9.11 dell'importo pari ad € 3.200.000 destinato – quest'ultimo – a far fronte al fabbisogno connesso alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sito in Curtatone.
L'attrice ha censurato in primo luogo la carenza nella documentazione fornitale delle regole di pricing, delle modalità, costo e tempi di smobilizzo dello swap, delle analisi probabilistiche degli scenari di rendimento nonché dei rischi economici e finanziari del prodotto.
Ha censurato in particolare ha l'omessa indicazione del reale valore del mark to market, della metodologia del calcolo sia della commissione per la banca (cost of hedging) sia del margine (mark – up), nonché della formula finanziaria adottata.
Ciò in violazione del dovere di informazione ex art. 21 TUF nella fase genetica del rapporto.
Ha altresì censurato la profilatura esitata dalla compilazione del questionario MIFID essendo quest'ultimo stato, in realtà, precompilato dalla banca sì da risultare del tutto inadeguato rispetto all'effettiva conoscenza posseduta ed all'attività esercitata dall'attrice quale piccolo imprenditore agricolo.
Infine ha allegato l'incompletezza delle informazioni fornite dall'intermediario per essere le schede del prodotto esplicative del solo grafico del tasso Euribor senza rappresentazione del medesimo nella forma forward da intendersi quale rappresentazione probabilistico/previsionale del suo andamento.
Ha quindi allegato la nullità del contratto per difetto di causa ovvero per difetto di un elemento essenziale e/o per la violazione degli obblighi di cui agli artt. 26,28 e 29 regolamento Consob nonché art. 21 TUF con conseguente condanna della convenuta – anche a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. – alla restituzione di tutti i flussi negativi ricevuti pari ad € 390.755,41 ovvero alla diversa somma ritenuta oltre rivalutazione ed interessi.
In via subordinata ha chiesto la declaratoria di annullamento per dolo o per violazione del canone di buona fede e, in via di ulteriore subordine, di risoluzione per grave inadempimento contrattuale della convenuta con condanna alla restituzione di quanto indebitamente incassato a titolo di differenziali negativi nei termini sopra riportati.
La convenuta si è costituita eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa sia in termini di responsabilità precontrattuale che contrattuale per essere il reclamo stragiudiziale stato presentato in data 20.6.19 a fronte della stipulazione risalente al 17.10.11.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure concludendo per il rigetto della domanda.
In via subordinata ha contestato l'entità della pretesa restitutoria sul rilievo dell'intervenuta cessazione da parte dell'attrice del versamento dei differenziali negativi a far data dal giugno 2019.
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Espletata c.t.u. sul prodotto finanziario, all'esito la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda volta alla declaratoria della nullità del contratto derivato è fondata nei termini che seguono.
La c.t.u. espletata – alle cui conclusioni ci si riporta integralmente essendo le stesse ampiamente esaustive ed immuni da vizi logici – ha smentito la censura relativa alla pretesa inadeguatezza dello strumento finanziario rilevando che: il contratto derivato proposto e sottoscritto rispondeva alle esigenze di copertura dalla variazione dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento stipulato dall'Attrice. Infatti, l'analisi oggettiva del contenuto dei rispettivi contratti evidenzia che il contratto derivato era idoneo a svolgere la funzione di copertura in quanto:
i. c'è congruità tra l'importo del nozionale del prodotto derivato c.d. IRS plain vanilla ammortizzato
(euro 2,430 milioni) e quello dell'esposizione debitoria del mutuo (euro 2,720 milioni). Il fatto che fosse di poco inferiore non rappresenta una limitazione, potendo scegliere il cliente anche di avere una copertura parziale beneficiando nel contempo di minori costi in quanto proporzionali al valore del nominale;

ii. c'è congruità tra la durata del prodotto derivato (dicembre del 2024) e quella dell'impegno debitorio derivante dal mutuo sottostante (giugno del 2026);
anzi, scade poco dopo;

iii. entrambi i contratti fanno riferimento al tasso Euribor 6 mesi rilevati il secondo giorno lavorativo antecedente la scadenza del precedente periodo di interessi ed entrambi sono parametrati ad un indice di riferimento act/360;
iv. in entrambi i contratti le scadenze dei pagamenti erano semestrali e fissati al 15 giungo e 15 dicembre di ogni anno (salvo anticipare o posticipare per effetto della presenza dei giorni festivi).

La replica alle osservazioni della consulente di parte attrice riguardo a pretese anomalie idonee a palesare la finalità speculativa è stata puntuale avendo il c.t.u. condivisibilmente rilevato che: il nozionale del derivato è inferiore a quello del debito sottostante con l'effetto, per l'Azienda Agricola
La RE, di coprirsi solo parzialmente. Si ritiene che tale circostanza costituisca un'autonoma e insidacabile scelta aziendale di procedere alla copertura solo parziale del rischio stipulando un derivato con nozionale inferiore alla complessiva esposizione debitoria dell'impresa, essendo sufficiente, al fine di escludere la natura speculativa del derivato, che il nozionale non ecceda il complessivo debito;
in merito alla decorrenza posticipata dell'IRS (15.06.2012) la motivazione è individuabile nella volontà di allineare le scadenze di pagamento del derivato a quelle del mutuo la cui

pagina 3 di 10 prima rata di rimborso era fissata al 15.06.2012;
la scadenza anticipata dell'IRS rispetto al finanziamento non è parimenti un elemento che determina il venir meno della finalità di copertura.

Ridurre l'arco temporale di copertura è una scelta del cliente che può essere motivata dalla volontà di non volersi vincolare nel lungo termine anche in considerazione del fatto che con l'approssimarsi della scadenza, l'importo del mutuo sarà diminuito considerevolmente e dunque anche la quota di interessi da pagare.
Inoltre, per quanto attiene ai dati previsionali disponibili al momento della sottoscrizione, il tasso
Euribor 6 mesi era previsto in crescita. Posto che i tassi forward sono tassi attesi, cioè valori medi delle aspettative future, alla data di sottoscrizione del contratto la sig.ra RE aveva inteso fissare il tasso massimo al 6,45% (compreso lo spread sul finanziamento) stabilizzando così i flussi di cassa attesi.
Ha altresì evidenziato - con valenza assorbente per il profilo in commento - che gli esiti
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