Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 183
TRIB Modena
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 promossa da
ET ARREDAMENTI di AG NA (P. IVA
01142420072) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Adele
Carrozzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nus
(AO), Via Circonvallazione Sud, 39
ATTRICE OPPONENTE contro
MI SP (P. IVA 03162550366) rappresentata e difesa dall'Avv.
Valentina Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena, Via Giacosa, 1/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.09.20234, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
AG NA, titolare della ditta individuale TA
TI, citava in giudizio PR PA per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 973/2022 per la somma di € 12.290,28=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione di un sito
“Company” e PSM 20 key, eccependo la vessatorietà della clausola D9.
“giurisdizione e foro esclusivo inderogabile”, e comunque di tutte le clausole contrattuali, chiedendo pronunciarsi la incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Aosta ed asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle rate versate pari ad € 1.303,36=.
Si costituiva in giudizio PR PA, la quale chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea, ivi compresa la domanda riconvenzionale, sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, ivi compresa la clausola D9 relativa al foro esclusivo inderogabile, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3903/2022 promossa da
ET ARREDAMENTI di AG NA (P. IVA
01142420072) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Adele
Carrozzino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nus
(AO), Via Circonvallazione Sud, 39
ATTRICE OPPONENTE contro
MI SP (P. IVA 03162550366) rappresentata e difesa dall'Avv.
Valentina Minelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena, Via Giacosa, 1/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.09.20234, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come note scritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
AG NA, titolare della ditta individuale TA
TI, citava in giudizio PR PA per ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 973/2022 per la somma di € 12.290,28=, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per la realizzazione di un sito
“Company” e PSM 20 key, eccependo la vessatorietà della clausola D9.
“giurisdizione e foro esclusivo inderogabile”, e comunque di tutte le clausole contrattuali, chiedendo pronunciarsi la incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Aosta ed asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle rate versate pari ad € 1.303,36=.
Si costituiva in giudizio PR PA, la quale chiedeva rigettarsi la opposizione, in quanto infondata in fatto e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutato il complesso della documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea, ivi compresa la domanda riconvenzionale, sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, con riferimento alla eccezione di nullità delle clausole vessatorie riportate nel contratto, ivi compresa la clausola D9 relativa al foro esclusivo inderogabile, esse sono pienamente efficaci, in quanto specificamente
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